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E' possibile verificare la sussistenza di controindicazioni specifiche all'esposizione da parte del RSPP/Datore Lavoro senza ricorrere al Medico Competente (A.4)?

L’individuazione di controindicazioni specifiche all’esposizione presuppone l’acquisizione/comunicazione di informazioni sullo stato di salute del lavoratore.

L’unica figura professionale abilitata allo scopo è quella del medico, segnatamente del Medico Competente. Il principio è lo stesso sia che il lavoratore risulti inquadrato in un programma di sorveglianza sanitaria esistente sia nel caso in cui il lavoratore, reso edotto da adeguata informazione/formazione, comunichi informazioni riguardanti il proprio stato di salute a suo avviso rilevanti ai fini del rischio per la salute e la sicurezza in relazione alla mansione svolta e al contesto lavorativo o, a maggior ragione, chieda la visita medica ai sensi degli artt. 41 e 211 del D.lgs 81/08.

A titolo di esempio, un lavoratore a cui sia stato impiantato un dispositivo medico impiantabile attivo successivamente all’effettuazione della valutazione del rischio, esposto a campi elettromagnetici in ragione della mansione svolta e/o della presenza/permanenza in una determinata realtà lavorativa, se adeguatamente informato e formato ai sensi dell’art. 210-bis del D.lgs. 81/08 potrebbe comunicare, nell’eventuale assenza della figura del Medico Competente, al datore di lavoro o al responsabile RSPP il proprio stato ai fini di una rimozione dalla situazione di rischio. Tuttavia, fatti salvi i non frequenti casi di manifesta incompatibilità tra specifica tipologia di esposizione e stato di portatore, non è possibile procedere ad una valutazione del rischio individuale in assenza del Medico Competente, essendo il rischio dipendente non solo dalla configurazione di campo cui il lavoratore è esposto, ma anche dalla tipologia del dispositivo, dalle condizioni patologiche di base che hanno richiesto l’impianto del dispositivo, dalle modalità di funzionamento di quest’ultimo, dalle conseguenze cliniche prevedibili in caso di malfunzionamento, da patologie concomitanti etc.

Peraltro, tra le funzioni in capo alla figura del Medico Competente è esplicitamente menzionata la collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione nella valutazione dei rischi, così come riportato nell’art. 25 del D.lgs 81/08, disposizione che suggerisce fortemente o addirittura implica l’intervento di questa figura professionale nello svolgimento degli adempimenti legati alla valutazione dei rischi, pertanto a monte rispetto all’individuazione e alla concretizzazione di misure di tutela dei lavoratori e a prescindere, almeno in questa fase, dalla messa in atto di qualunque programma di sorveglianza sanitaria. 

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