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Quali misure di tutela e' necessario attuare se si rispettano i valori di azione?(PAF)

Anche se si rispettano i valori di azione per i lavoratori si dovrà comunque procedere alla individuazione delle aree di superamento dei livelli di riferimento per la popolazione generale contenuti nella Raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio dell’Unione Europea relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con frequenza da 0 Hz a 300 GHz.

Infatti sulla base dell'art. 210 comma 2 del D.lgs. 81/08 all'esito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 209, il datore di lavoro elabora e applica un programma d’azione che comprende misure tecniche e organizzative volte a prevenire qualsiasi rischio per lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e qualsiasi rischio dovuto a effetti indiretti.

Le aree di superamento dei livelli di riferimento per la popolazione generale andranno opportunamente delimitate e segnalate al fine di prevenire gli effetti dell’esposizione su soggetti particolarmente sensibili, con controindicazioni assolute o relative all’esposizione a CEM, indipendentemente dal fatto che in azienda siano presenti o meno lavoratori particolarmentesensibili all'atto della valutazione del rischio CEM.

Ciò in considerazione del fatto che la valutazione del rischio CEM è di norma aggiornata ogni quattro anni, ed in tale intervallo potrebbero intercorrere modifiche nella suscettibilità individuale dei lavoratori in relazione all'esposizione a CEM (esempio stato di gravidanza, impianto pacemaker etc.).

La procedura da applicarsi ai fini della delimitazione e segnalazione delle aree - con riferimento a quanto indicato dalla norma CEI EN 50499 è riportata alla voce “prevenzione e protezione” della sessione CEM del PAF al seguente link:

http://www.portaleagentifisici.it/fo_campi_elettromagnetici_prevenzione_e_protezione.php?lg=IT

Inoltre nel caso si riscontrino superamenti dei livelli di riferimento per la popolazione generale - anche se sono rispettati i VA per i lavoratori - andranno attuati gli artt. 184 e 210 bis del D.lgs. 81/08 che riguardano specificamente l’offerta di informazioni e formazione ai lavoratori che potrebbero essere esposti a rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro. Pertanto, nel caso siano presenti aree ove si riscontri il superamento dei livelli di riferimento per la popolazione generale, il contenuto della formazione riguarderà necessariamente le procedure specifiche da adottarsi nell’impiego delle sorgenti CEM e, nell’accesso alle aree ove queste sono impiegate, andranno impartite informazioni specifiche relative a:

a)    condizioni di accesso alle aree ove si superano i Livelli di riferimento per la popolazione generale per lo svolgimento delle differenti attività;

b)    mansioni (possibilmente con elenco nominativo) di coloro che sono autorizzati ad accedere alle aree ad accesso regolamentato;

c)    nominativi dei membri del personale responsabili della supervisione del lavoro o dell’attuazione delle restrizioni di accesso;

d)     identificazione dei gruppi specificamente esclusi da tali aree, per esempio i lavoratori particolarmente sensibili al rischio(vedi art. 210-bis del D.lgs. 81/08).

 

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