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Cosa si intende per "personale qualificato" e quali requisiti deve avere ai fini della valutazione del rischio CEM (D.1)?

Tra gli obblighi del datore di lavoro vi è quello di valutare e, se del caso, misurare e/o calcolare i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori e, sulla base di queste valutazioni, attuare le necessarie misure di tutela. Ai sensi dell’art. 181 comma 2 il datore di lavoro deve avvalersi di “personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia”.

Il “personale qualificato” risulta tale se in grado di effettuare la valutazione del rischio CEM richiesta per la specifica attività lavorativa e di redigere una relazione tecnica completa ed esaustiva, secondo i requisiti richiesti dal D.lgs. 81/08 (FAQ D.2).

In questo contesto la dicitura “personale qualificato” definisce correntemente un operatore che abbia sostenuto un corso di qualificazione conclusosi con una valutazione positiva e documentabile dell’apprendimento. In assenza di qualsiasi riferimento su durata e contenuti del corso e sui soggetti autorizzati alla valutazione ed all’espressione della certificazione finale, si suggerisce di giudicare il “personale qualificato” essenzialmente sulla base del curriculum: è opportuno a tal fine  richiedere di documentare un curriculum specifico nel settore, comprovante la partecipazione ad almeno un corso teorico-pratico sulla materia e/o l’aver svolto una tesi di laurea o un master o un PHD attinente la valutazione del rischio CEM, ovvero l’aver effettuato valutazioni del rischio CEM per conto di aziende/enti o istituti nel rispetto delle norme di buona tecnica e di buona prassi.

Nei casi in cui, ai fini della valutazione del rischio siano richieste competenze di misura e di calcolo dei CEM, è da tenere presente che la valutazione dell’esposizione a CEM mediante misurazioneo calcolo è solitamente complessa e richiede competenze specialistiche.

Se è necessario effettuare una valutazione con misurazioni o calcolo, i datori di lavoro devono accertarsi che i fornitori di servizi dispongano delle competenze, dell’esperienza e degli strumenti adeguati per effettuare la valutazione.  Qualora siano richieste misurazioni specifiche di CEM, il personale incaricato delle misurazioni dovrà utilizzare apparecchiature e metodologie appropriate (FAQ B.1), e dovrà produrre una relazione tecnica conforme a quanto indicato dalle norme di buona tecnica applicabili (FAQ D.2).

Indicazioni sui requisiti di questa figura professionale che potrebbero orientare la scelta del datore di lavoro sono contenute nel documento “Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del personale qualificato per la valutazione dei rischi da esposizione a campi elettromagnetici (0Hz-300 GHz) nei luoghi di lavoro  redatto a cura della CIIP (2018) (Consulta Interassociativa Italiana perla Prevenzione) e disponibile sul sito web della Consulta medesima www.ciip-consulta.it.

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