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Come deve essere gestito il rischio derivante da campi elettromagnetici nell'ambito della valutazione dei rischi all'interno dei cantieri (POS e PSC) e dei rischi interferenti (DUVRI) (E.3)?

Nel caso di interferenza spaziale o temporale di lavorazioni tra più datori di lavoro, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento delle diverse attività lavorative.

Si possono verificare due casi:

1.     Per i lavori connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione, ex art. 26 del D.lgs. 81/08. il rischio di esposizione a campi elettromagnetici dev’essere gestito attraverso la redazione del DUVRI, se necessario.

2.     Nel caso di interferenza di lavorazioni in un cantiere, Titolo IV del D.lgs. 81/08, il rischio di esposizione a campi elettromagnetici dev’essere valutato nel PSC, redatto da parte del Coordinatore per la sicurezza, e  nel POS, da parte dell’appaltatore.

In entrambi i casi il DL committente dovrà fornire al DL appaltante tutte le informazioni utili. Indicherà innanzitutto i luoghi di lavoro dove i lavoratori dell’azienda appaltatrice potrebbero essere esposti a CEM che superano i livelli di azione, precisando le misure di prevenzione e protezione da adottarsi (limitazione della durata delle esposizioni, possibili interferenze, impiego DPI, utilizzo di misuratori personali …). Nel caso in cui le esposizioni a CEM dei lavoratori pur non superando il livello di azione possano superare il livello di riferimento raccomandato per la popolazione, il datore di lavoro ne darà ugualmente comunicazione al fine di prevenire eventuali rischi per i lavoratori portatori di dispositivi/impianti medicali attivi o passivi.

Caso 1: Lavori connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione (ex art. 26 - D.lgs. 81/08)

Nel caso di lavori di somministrazione, il DL dell’azienda appaltatrice integrerà il DUVRI con le informazioni relative alle attrezzature utilizzate dai propri lavoratori per effettuare le lavorazioni prese in appalto che potrebbero comportare il superamento del valore di azione e dei  livelli di riferimento popolazione generale per i CEM.

Il tema dei rischi interferenti è particolarmente pertinente nel caso della protezione dei lavoratori che svolgono mansioni che prevedono la salita su torri e tralicci per le telecomunicazioni. In questi casi è infatti frequente la condivisione del supporto fisico (il traliccio) o del sito tra più esercenti e spesso l'attribuzione dell'incarico di intervento o manutenzione su un particolare elemento avviene in regime di appalto o sub-appalto. Il datore di lavoro committente deve rapportarsi con gli altri esercenti per ottenere informazioni sulle complessive emissioni del sito, da trasferire all’appaltatore verbalmente o, quando dovuto, all’interno DUVRI.

Caso 2 : Lavori in cantiere (ex Titolo IV - D.lgs. 81/08)

Nelle attività ricadenti nel Titolo IV “Cantieri”, definite all’Allegato X del D.lgs. 81/08, il Coordinatore per la progettazione (CSP) all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione il problema relativo all’esposizione a CEM, in particolare in relazione a:

-              campi generati da sorgenti (ad es.: linee elettriche ad alta tensione, ripetitori, cabine, antenne…) poste in prossimità o all’interno dell’area del cantiere segnalandone i valori stimati di esposizione;

-              possibile presenza di attività lavorative eseguite con attrezzature che potrebbero comportare un’esposizione a CEM (esempio saldature).

Il DL dell’impresa esecutrice dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) congruente al PSC fornitogli dal Coordinatore per la sicurezza, contenente le informazioni relative alle attrezzature utilizzate dai propri lavoratori per effettuare le lavorazioni prese in appalto che potrebbero comportare il superamento del valore di azione per i CEM. Inoltre, esso dovrà contenere le informazioni relative all’eventuale superamento dei livelli di riferimento raccomandati per la popolazione per le attività svolte nelle vicinanze (ai fini della prevenzione degli effetti per i portatori di dispositivi medici) e l’indicazione delle misure/procedure adottate per eliminare o minimizzare il rischio.

Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) adeguerà, se necessario, il PSC prevedendo le misure di prevenzione e protezione o l’idonea informazione in relazione alle possibili interferenze tra le diverse attività lavorative presenti nel cantiere.

 

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