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Quali sono le esposizioni di carattere professionale (C.4)?

Le disposizioni del D.lgs. 81/08 devono essere applicate a qualunque tipo di esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici durante il lavoro, senza alcun riferimento al carattere professionale o meno delle esposizioni. Al contrario, la legislazione italiana per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettromagnetici contiene prescrizioni specifiche che esplicitamente non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali[1].

La Legge 22 febbraio 2001, n.36, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, definisce esposizione dei lavoratori “ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa,sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” (art.3, comma 1, lettera f). Sono quindi da intendersi come “esposizioni di carattere professionale” quelle strettamente correlate e necessarie alla specifica mansione assegnata.

E’ da tenere in considerazione al riguardo che i documenti ICNIRP 2010 ed ICNIRP 1998, nello stabilire i criteri di protezione dei lavoratori a campi elettromagnetici, adottati dalla vigente normativa, definiscono “esposizione occupazionale” l’esposizione di soggetti adulti sul posto di lavoro, che siano formati e consapevoli del rischio espositivo e delle opportune precauzioni da mettere in atto. Si tratta di esposizioni che avvengono in condizioni note e nel corso dello svolgimento delle abituali mansioni lavorative. Viceversa per esposizione della “popolazione generale” a CEM riscontrabile in uno specifico luogo/attività l’ICNIRP indica l’esposizione generalmente “inconsapevole” di individui di qualsiasi età, in qualsiasi condizione di salute e/o suscettibilità individuale all’esposizione, e che in genere avviene senza che questi siano in grado di mettere in atto le precauzioni necessarie per prevenire i possibili effetti avversi dell’esposizione. Sulla base di tali considerazioni l’ICNIRP fissaper la popolazione generale criteri espositivi maggiormente restrittivi rispetto ai criteri fissati per i lavoratori esposti per motivi professionali.

Alle esposizioni non professionali si applicano, oltre alle disposizioni del D.lgs.81/08, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti per la protezione della popolazione dai due DPCM applicativi 8/7/2003 per le sorgenti riconducibili agli elettrodotti alla frequenza di 50 Hz, ai sistemi fissi di telecomunicazione e radiotelevisivi, ed all’insieme delle restrizioni della Raccomandazione Europea 1999/519/CE in tutti gli altri casi. 

Per esempio, il lavoratore che per la propria attività utilizza una sorgente di campo elettromagnetico, come ad esempio un saldatore, è interessato da una esposizione di carattere professionale in relazione a quella particolare mansione e, pertanto, non saranno valevoli i limiti applicabili alla popolazione generale ma solo le specifiche misure di tutela fissate dal D.lgs. 81/08. Per gli altri lavoratori, anche se si trovano in prossimità della saldatura ma non sono direttamente coinvolti in tale lavorazione, dovranno essere rispettati i valori limite previsti per la popolazione, se necessario adottando opportune misure organizzative (spostare il lavoratore, sfasare temporalmente le attività, inserire schermature, ecc.) ed eventualmente anche riprogettando l’intera postazione di lavoro.

Un lavoratore può essere esposto per ragioni professionali anche in considerazione del luogo di lavoro e non solo della mansione specifica; si consideri, infatti, il caso di addetti alle pulizie la cui mansione richieda necessariamentel’accesso in ambienti presso i quali è inevitabile l’esposizione a CEM (ad esempio all’interno di locali in cui siano presenti sorgenti di CEM che non possono essere spente per effettuare le pulizie, come cabine elettriche in esercizio oppure tomografi di Risonanza Magnetica per quanto riguarda il campo magnetico statico). In tale caso il lavoratore sarà esposto per ragioni professionali in relazione alla mansione svolta in quei particolari ambienti di lavoro e non sarà soggetto ai limiti previsti per la popolazione generale, mentre ovviamente sarà soggetto a tutte le tutele previste dal D.lgs. 81/08.

Si sottolinea il fatto che la legislazione italiana non prevede una classificazione di lavoratore professionalmente esposto ai CEM, in quanto lo stesso lavoratore può essere sottoposto ad una esposizione professionale in alcuni casi (esposizione connessa alla mansione), non soggetta ai limiti previsti per la popolazione, e ad una esposizione non professionale in altri casi (esposizione non connessa alla mansione), soggetta invece ai limiti per la popolazione. Per chiarire questo punto, si consideri ad esempio il caso dei lavoratori addetti alla Risonanza Magnetica che per svolgere le proprie mansioni non hanno la necessità di accedere in sala magnete ma solo di accedere alla zona ad accesso controllato dove sono possibili esposizioni al campo magnetico statico superiori a 0,5 mT, ma inferiori ai livelli di campo magnetico statico presenti in sala magnete. Questi lavoratori sono soggetti ad un’esposizione professionale al campo magnetico statico finché si trovino all’interno della zona ad accesso controllato dove svolgono le loro mansioni, ma al di fuori della sala magnete. Se per qualche motivo non connesso alla loro mansione specifica questi lavoratori dovessero entrare in sala magnete, l’esposizione di questi lavoratori non avrebbe più un carattere professionale, e pertanto non dovrebbe superare i limiti di esposizione previsti per la popolazione generale (facendo riferimento in questo caso alle restrizioni stabilite nella Raccomandazione Europea 1999/519/CE) sia per quanto riguarda il campo magnetico statico, sia per quanto riguarda i campi magnetici di gradiente variabili nel tempo e il campo elettromagnetico a radiofrequenza.

 

 



[1]                                (art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” e art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”).

 

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