Mostra tutte le FAQ

Quali sono i contenuti della informazione / formazione (D.3.2)?

I contenuti dell’attività di informazione e formazione che il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori e ai loro rappresentanti sono espressi, per tutti gli agenti fisici, nell’Articolo 184 del Capo I-Titolo VIII del D.lgs. 81/08.

Aspetti specifici riguardanti l’esposizione ai campi elettromagnetici sono indicati nell’articolo 210-bis del Capo IV del Titolo VIII, con particolare riguardo agli effetti indiretti e alla possibilità di sperimentare “sensazioni e sintomi e transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico” e “alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio”.

Qualora sia necessario ricorrere a misure organizzative per gestire i rischi derivanti da campi elettromagnetici, queste saranno documentate nella valutazione dei rischi affinché tutti sappiano come occorre procedere.

Pertanto il contenuto della formazione riguarderà necessariamente le procedure specifiche da adottarsi nell’impiego delle sorgenti CEM e nelle restrizioni di accesso derivanti dal processo di zonizzazione delle sorgenti stesse, e dovrà necessariamente includere:

-               la descrizione di tutte le aree oggetto di restrizioni particolari all’accesso o allo svolgimento di una determinata attività;

-               informazioni dettagliate relative alle condizioni di accesso ad un’area o per lo svolgimento di una determinata attività;

-               la formazione richiesta per superare temporaneamente il LA VA inferiore;

-               i nominativi di coloro che sono autorizzati ad accedere alle aree ad accesso regolamentato;

-               i nominativi dei membri del personale responsabili della supervisione del lavoro o dell’attuazione delle restrizioni di accesso;

-               l’identificazione dei gruppi specificamente esclusi dalle aree, per esempio i lavoratori particolarmente sensibili al rischio (vedi art. 210 bis);

-               i particolari relativi alle disposizioni di emergenza, se del caso;

Copie delle procedure scritte devono essere consultabili nelle aree cui si riferiscono, e devono essere distribuite a tutte le persone potenzialmente interessate, ed illustrate nel corso dell’attività di formazione.

Il livello di informazione e formazione fornito deve essere proporzionale ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici nel luogo di lavoro. Laddove la valutazione iniziale abbia dimostrato che i livelli dei campi sono così bassi da non richiedere alcuna azione specifica, dovrebbe essere sufficiente dare garanzie a riguardo. Tuttavia, anche in questa situazione, sarà importante avvertire i lavoratori o i loro rappresentanti che alcuni lavoratori potrebbero essere particolarmente a rischio. Qualsiasi lavoratore che rientri in uno dei gruppi «a rischio» riconosciuti sarà così consapevole della necessità di comunicarlo ai dirigenti, per attivare - se necessario - un processo di valutazione “specifica” del rischio.

Tale informazione è indispensabile anche per rendere consapevoli tutti i lavoratori che, qualora nel corso degli anni intervenga un possibile cambiamento nella situazione individuale che li faccia rientrare nella categoria di soggetto particolarmente sensibile al rischio CEM” (ad esempio gravidanza; pacemaker; protesi etc.) devono darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro che provvederà alla effettuazione di una valutazione specifica di concerto con il Medico Competente.

 

 

Mostra tutte le FAQ
logo regione toscana
Regione Toscana
Diritti Valori Innovazione Sostenibilità
collegamento sito usl 7 siena Servizio Sanitario
della
Toscana