POSIZIONE: PAF > Radiazioni Ottiche Aritificiali

PREVENZIONE E PROTEZIONE - Radiazioni Ottiche Artificiali

 

 

Misure Tecniche ed Organizzative

Delimitazione Aree

DPI

Sorveglianza Sanitaria

Soggetti Particolarmente Sensibili al Rischio

Informazione e Formazione

 

Misure tecniche e organizzative adottate all’esito della valutazione

Scopo delle misure di tutela è quello di eliminare o ridurre al minimo tutti i rischi (diretti o indiretti) per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione a radiazioni ottiche di livello pericoloso ed eventuali altri rischi associati.

Il DLgs.81/2008 richiede che vengano adottate specifiche azioni di prevenzione solo qualora la valutazione evidenzi la possibilità di superamento dei VLE (Valori Limite Esposizione) oppure la sorveglianza sanitaria evidenzi alterazioni apprezzabili dello stato di salute dei lavoratori correlata all’esposizione a ROA.


a) Sorgenti incoerenti

Oltre all’adozione delle misure di tutela previste dai manuali di istruzione delle attrezzature di lavoro (macchine) marcate CE, una volta verificata l’indispensabilità o insostituibilità della sorgente o dell’attività-sorgente, per limitare o prevenire l’esposizione, si possono adottare soluzioni tecniche e procedurali quali:

1)   il contenimento della sorgente all’interno di ulteriori idonei alloggiamenti schermanti completamente ciechi oppure di attenuazione nota, in relazione alle lunghezza d’onda di interesse; ad esempio, la radiazione UV si può schermare con finestre di vetro o materiali plastici trasparenti nel visibile;

2)   l’adozione di schermi ciechi o inattinici a ridosso delle sorgenti (es.: i normali schermi che circondano le postazioni di saldatura, come da UNI EN ISO 25980:2014);

3)   la separazione fisica degli ambienti nelle quali si generano ROA potenzialmente nocive dalle postazioni di lavoro vicine;

4)   l’impiego di automatismi (interblocchi) per disattivare le sorgenti ROA potenzialmente nocive (es.:  lampade germicide a raggi UV) sugli accessi ai locali nei quali queste sono utilizzate;

5)   la definizione di “zone ad accesso limitato”, contrassegnate da idonea segnaletica di sicurezza, ove chiunque acceda deve essere informato e formato sui rischi di esposizione alla radiazione emessa dalle sorgenti in esse contenute e sulle appropriate misure di protezione, soluzione particolarmente utile per evitare esposizioni indebite, vale a dire di lavoratori non direttamente coinvolti nelle operazioni con sorgenti ROA potenzialmente nocive, nonché esposizioni di soggetti particolarmente sensibili.

 

b) Apparati laser

La  norma CEI EN 60825-1 fissa le principali misure di tutela per l’installazione e l’impiego dei laser e richiede, in funzione della classe dell’apparato laser, specifiche misure di prevenzione, la cui opportunità deve essere valutata nel contesto specifico, quali:

-      schermare adeguatamente il fascio al termine del suo percorso utile;

-      trattare o proteggere le eventuali superfici riflettenti presenti sul percorso del fascio e per le specifiche lunghezze d’onda al fine di evitarne la riflessione o la diffusione;

-      collegare i circuiti del locale o della porta ad un connettore di blocco remoto;

-      abilitazione dello strumento mediante comando a chiave, hardware o software;

-      inserimento di un attenuatore di fascio;

-      installare segnaletica di sicurezza e segnali di avvertimento sugli accessi alle aree (ZLC e ZNRO, vedi Punto 5.25) o agli involucri di protezione;

-      predisposizione di procedure per l’accesso in sicurezza alle aree a rischio (es.: evitare oggetti riflettenti introdotti dal personale).

Delimitazione Aree

Ai sensi dell’art. 217, comma 2, del DLgs.81/2008 (ma anche dell’Allegato XXV, punti 3.2 e 3.3, richiamati dall’art.163 dello stesso Decreto), è necessario delimitare le aree in cui i lavoratori o le persone del pubblico possono essere esposti a  tale rischio.

L'area va indicata tramite segnaletica e l’accesso alla stessa va limitato laddove ciò sia tecnicamente possibile e sussista un rischio di superamento dei valori limite di esposizione.

Nel caso delle radiazioni ottiche incoerenti, mancando uno specifico cartello di avvertimento, si fornisce l’indicazione di utilizzare quello previsto per la marcatura delle macchine che emettono ROA non coerenti ai sensi della norma EN 12198, come riportato in Figura 1.

Nel caso in cui all’interno dell’area sia necessario l’utilizzo di DPI, quali ad esempio gli occhiali, all’ingresso deve essere esposto l’apposito segnale di prescrizione, ad esempio quello indicato nella Figura 2.


 

Figura 1

Figura 2

Segnaletica di Pericolo Emissione Radiazioni Ottiche Artificiali Obbligo uso DPI oculari

                                                                         

Nel caso di radiazione laser la segnaletica di identificazione della presenza di Zona Laser Controllata (ZLC) si trova nella norma CEI EN 60825-1:2009 in cui si richiede che agli accessi delle aree che contengono apparecchi laser di Classe 3B e Classe 4 siano affissi segnali di avvertimento indicanti la presenza di un laser con indicata la classe di appartenenza (vedi Figura 3 e 4).

Nel caso in cui all’interno della ZLC sia necessario l’utilizzo di DPI, quali ad esempio gli occhiali, all’ingresso deve essere esposto l’apposito segnale di prescrizione che nell’esempio fatto è ancora quello indicato nella Figura 2.

                                                                         

Figura 3

Figura 4

Pittogramma del Laser Eventuale ulteriore targhetta per i Laser

 

Nel caso di un’area in cui sono presenti una o più  sorgenti laser, l’area, secondo la norma CEI EN 60825-1, viene suddivisa in “Zone” come di seguito indicato:

·      Zona Laser Controllata (ZLC) = zona dove la presenza e l’attività delle persone al suo interno sono regolate da apposite procedure di controllo al fine della protezione dai rischi da radiazione;

·      Zona Nominale Rischio Oculare (ZNRO) = zona all’interno della quale l’irradiamento o l’esposizione energetica del fascio supera l’esposizione massima permessa (EMP) per la cornea; essa include la possibilità di errato puntamento accidentale del fascio laser. Se la ZNRO comprende la possibilità di visione assistita otticamente, viene detta “ZNRO estesa”.

 

La ZNRO è inclusa all’interno della ZLC.

Se l’area è delimitata da pareti fisiche di qualsiasi natura che risultano una barriera per la radiazione laser,  eventualmente incidente la ZLC può coincidere con la superficie individuata da tali pareti.

Nel caso di un’area non delimitata da pareti fisiche, deve essere implementato un accesso regolamentato all’interno della ZLC e della ZNRO.

 

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Al fine di proteggere i lavoratori dai rischi che possono provocare danni agli occhi e al viso, una volta identificati e valutati i rischi ed adottate tutte le misure concretamente attuabili per la loro eliminazione o riduzione, il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare anche i dispositivi di protezione degli occhi e del viso più efficaci per contrastare i tipi di rischio presenti.

Per la protezione di occhi e viso si utilizzano occhiali (con oculare doppio o singolo), maschere (del tipo a scatola o a coppa) e ripari facciali (per saldatura o altro uso).

I rischi per gli occhi e il viso riscontrabili in ambiente di lavoro possono essere suddivisi in rischi meccanici ed elettrici,  rischi chimici e biologici e rischi da radiazioni; le norme tecniche di riferimento sono riportate in Tabella

 

NORMA

ARGOMENTO

UNI EN 166: 2004

Protezione personale dagli occhi - Specifiche

UNI EN 167: 2003

Protezione personale degli occhi - Metodi di prova ottici

UNI EN 168: 2003

Protezione personale degli occhi - Metodi  di prova non ottici

UNI EN 169: 2003

Protezione personale degli occhi – Filtri per saldatura e tecniche connesse – Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate

UNI EN 170: 2003

Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate

UNI EN 171: 2003

Protezione personale degli occhi - Filtri infrarossi – Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate

UNI EN 172: 2003

Protezione personale degli occhi - Filtri solari per uso industriale

UNI EN 175: 1999

 

Protezione personale degli occhi – Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi

UNI EN 207: 2004

Protezione personale degli occhi - Filtri e protettori dell'occhio contro radiazioni laser (protettori dell’occhio per laser)

UNI EN 208: 2004

Protezione personale degli occhi - Protettori dell'occhio per i lavori di regolazione sui laser e sistemi  laser (protettori dell’occhio  per regolazione laser)

UNI EN 379: 2004

Protezione personale degli occhi – Filtri automatici per saldatura

UNI 10912: 2000

Dispositivi di protezione individuale - Guida per la selezione, l'uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione degli occhi e del viso per attività lavorative.

 

 

a) Radiazioni ottiche incoerenti

I DPI destinati a prevenire gli effetti acuti e cronici delle radiazioni sull’occhio devono poter assorbire la maggior parte dell’energia irradiata nelle lunghezze d’onda nocive. Non devono alterare in modo eccessivo la trasmissione della parte non nociva dello spettro visibile, la percezione dei contrasti e la distinzione dei colori qualora le condizioni prevedibili d’impiego lo richiedano. Le lenti inoltre non devono deteriorarsi o perdere le loro proprietà per effetto dell’irraggiamento emesso in normali condizioni di impiego.

Tutti i dispositivi di protezione degli occhi e del viso da radiazioni ottiche appartengono almeno alla II categoria del DLgs.475/92 e pertanto comportano l’obbligo di una formazione specifica all’uso.

I dispositivi di protezione degli occhi e del viso, oltre alla marcatura CE, devono avere obbligatoriamente la marcatura specifica sia dell’oculare che della montatura, entrambe rappresentate da una sequenza orizzontale di lettere e numeri che stanno ad indicare le capacità protettive e le caratteristiche delle due parti del  dispositivo. La nota informativa che accompagna il DPI contiene le spiegazioni che permettono di interpretare il significato della marcatura e si rivela particolarmente utile poiché la marcatura utilizza diversi codici alfanumerici stabiliti dalle norme tecniche specifiche.

L’oculare presenta un codice alfanumerico prima del marchio di identificazione del fabbricante che, se funzionale alla riduzione dell’esposizione a radiazioni ottiche incoerenti, nella prima posizione presenta un numero di scala che identifica il tipo di protezione da radiazioni luminose. Il numero di scala è una combinazione di numero di codice (che identifica la regione spettrale per la quale i filtri sono destinati) e numero di graduazione (che rappresenta la capacità del filtro di trattenere la radiazione incidente pericolosa), staccati da un trattino. Se compare un solo numero si deve intendere che si tratta di un protettore per saldatura (i relativi filtri non hanno infatti uno specifico numero di codice) e il singolo numero identificherà direttamente la graduazione.

Occorre infine ricordare che la protezione complessiva del lavoratore si avvale spesso di DPI che non riguardano solo la protezione di occhi e volto. Ad esempio, nelle lavorazioni che comportano l’esposizione dell’operatore alle radiazioni emesse da archi elettrici, torce al plasma, ecc. (radiazione UV, visibile e infrarossa) la protezione si attua prescrivendo al lavoratore di utilizzare, oltre alle maschere munite di idonei filtri o agli elmetti provvisti di filtri elettronici a cristalli liquidi, i guanti da saldatore e indumenti resistenti al calore (es.: grembiule). Per inciso occorre anche che nell’ambiente dove si lavora con tali protezioni il microclima sia regolato di conseguenza.

 

b) Radiazioni laser

I protettori oculari per radiazioni laser specifiche devono essere utilizzati in tutte le zone pericolose dove sono in funzione laser della classe 3B o 4.

La norma europea UNI EN 207 descrive i requisiti cui i filtri laser devono rispondere ed elenca i livelli protettivi possibili, indicati da un numero di graduazione espresso con il simbolo L, seguito da un numero da 1 a 10.

Per ogni livello protettivo è indicato il fattore spettrale massimo di trasmissione per lunghezza d'onda, nonché le densità di potenza e/o di energia utilizzata per i test di prova; tali test vengono eseguiti per le varie tipologie di laser (a ondacontinua, pulsata, a impulsi giganti e a impulsi a modo accoppiato), ognuna contraddistinta da una lettera identificativa (rispettivamente D, I, R e M).

Per calcolare il livello protettivo necessario ad un determinatolaser, la norma tecnica sopra citata fornisce le formule necessarie eduna tabella di riferimento (riportata in Allegato 6 – Tabella A6-G) per poter eseguire gli opportuni calcoli; in alternativa, si consiglia di far riferimento ai fabbricanti di occhiali antilaser, fornendo tutte le caratteristiche del laser da cui ci si deve proteggere.

Oltre al livello protettivo, ai fini della scelta del dispositivo idoneo, è necessario prendere in considerazione anche:

·   la trasmissione luminosa per avere la visione più nitida possibile;

·   il riconoscimento dei colori;

·   il campo visivo che deve essere il più vasto possibile.

Inoltre i protettori degli occhi devono restare aderenti al volto, permettendo comunque una ventilazione sufficiente per evitare l’appannamento. La montatura e i ripari laterali devono dare una protezione equivalente a quella assicurata dalle lenti.

È comunque opportuno precisare che, anche indossando un occhiale protettivo, non si deve per nessun motivo fissare il raggio; i test di prova effettuati sugli occhiali prevedono una resistenza dell'occhiale stesso per un periodo di almeno 10 secondi e per 100 impulsi.

Per quanto riguarda le operazioni di puntamento e allineamento del raggio laser esistono delle protezioni specifiche i cui requisiti sono specificati in un'altra norma tecnica, la UNI EN 208.

Si tratta di occhiali che proteggono durante la regolazione di laser, con emissione nel campo spettrale visibile da 400 a 700 nm, in cui il raggio è visibile. Anche in questo caso, i filtri certificati secondo la norma appena citata non devono essere utilizzati per guardare direttamente nel raggio, ma solo per la protezione da impatto accidentale.

La stessa norma, come sempre, prevede una scala di protezioni: nella marcatura apposta sull'occhiale il livello protettivo è contrassegnato dalla lettera R, seguita da un numero di graduazione da 1 a 5.

 

Sorveglianza Sanitaria

Premesso che in ogni caso deve essere previsto un tempestivo controllo del Medico Competente ove si fosse riscontrata un’esposizione superiore ai valori limite, in considerazione del fatto che la sorveglianza sanitaria di cui all’art.218 del DLgs. 81/08 è effettuata con lo scopo di prevenire tutti gli effetti dannosi derivanti dall’esposizione, appare logico attivare gli accertamenti sanitari preventivi e periodici certamente per quei lavoratori che, sulla base dei risultati della valutazione del rischio, debbano indossare DPI di protezione degli occhi o della pelle in quanto altrimenti potrebbero risultare esposti a livelli superiori ai valori limite di legge (nonostante siano state adottate tutte le necessarie misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva nonché misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro). Con specifico riferimento alla radiazione ultravioletta e alla luce blu, possono essere messi in atto interventi mirati di sorveglianza sanitaria finalizzata alla prevenzione dei danni a lungo termine quando le esposizioni, anche se inferiori ai valori limite, si possono protrarre nel tempo (mesi, anni) (vedi Allegato 3).

La sorveglianza sanitaria è di norma annuale.

Per quanto riguarda i soggetti particolarmente sensibili, che potrebbero essere esposti ad un rischio significativo anche a  valori inferiori ai limiti di legge, saranno individuate dal Medico Competente la periodicità dei controlli sanitari e le misure protettive specifiche da mettere in atto in relazione alla tipologia ed entità dell’esposizione ed alle condizioni di suscettibilità individuale emerse dal controllo sanitario.

Soggetti particolarmente sensibili al rischio

Viene di seguito fornito un elenco, da ritenersi non esaustivo, di soggetti particolarmente sensibili (ove non diversamente specificato si intende a tutto lo spettro ottico):

  • donne in gravidanza: per quanto disposto agli artt.28 e 183 del DLgs.81/08 nonché all’art.11 del DLgs.151/01, in assenza di sicure informazioni reperibili nella letteratura scientifica, sarà cura del Medico Competente valutare l’eventuale adozione di cautele specifiche. Particolare attenzione va riservata alla possibile azione sinergica di condizioni microclimatiche e IR: per esempio nel caso di lavoratrici operanti in prossimità di forni;
  • minorenni: in assenza di sicure informazioni reperibili nella letteratura scientifica, sarà cura del Medico Competente valutare l’eventuale adozione di cautele specifiche. Si ricorda comunque che la legislazione vieta di adibire gli adolescenti - ad eccezione dei casi derogati dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro - alle lavorazioni, ai processi e ai lavori quali le lavorazioni nelle fonderie, la produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe e la saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica, che possono comportare esposizioni considerevoli a ROA;
  • albini e individui di fototipo 1 per esposizione a radiazioni UV;
  • i portatori di malattie del collagene (Sclerodermia e Lupus Eritematoso nelle sue varie forme, dermatomiosite, poliartrite nodosa, sindrome di Wegener, sindrome antifosfolipidi, ecc.) per esposizioni a radiazioni UV;          
  • i soggetti in trattamento cronico o ciclico con farmaci fotosensibilizzanti (quali ad esempio: antibiotici come le tetracicline ed i fluorochinolonici; antinfiammatori non steroidei come l’ibuprofene ed il naprossene; diuretici come la furosemide; ipoglicemizzanti come la sulfonilurea; psoraleni; acido retinoico; acido aminolevulinico, neurolettici come le fenotiazine; antiaritmici come l’amiodarone); vedasi Tabella 2;
  • i soggetti affetti da alterazioni dell’iride (colobomi, aniridie) e della pupilla (midriasi, pupilla tonica);
  • i soggetti portatori di drusen (corpi colloidi) per esposizioni a luce blu;
  • lavoratori che abbiano lesioni cutanee maligne o pre-maligne, per esposizioni a radiazioni UV;
  • lavoratori affetti da patologie cutanee fotoindotte o fotoaggravate, per esposizioni a radiazioni UV e IR;
  • lavoratori affetti da xeroderma pigmentosus, per esposizioni a radiazioni UV;
  • soggetti epilettici per esposizioni a luce visibile di tipo intermittente, cioè tra i 15 e i 25 flash al secondo.

Ai fini della sorveglianza sanitaria devono essere cautelativamente considerati particolarmente sensibili al danno retinico di natura fotochimica i lavoratori che hanno subito un impianto IOL (Intra Ocular Lens; “cristallino artificiale”), in particolare se esposti a radiazioni tra 300 nm e 550 nm,.

 

Maggiori approfondimenti al merito potranno essere desunti dalle informazioni reperibili nella letteratura medica specialistica.

 

Tabella 2: Agenti fotosensibilizzanti (da ICNIRP, 2004).

Agenti

Incidenza

Tipo di reazione

Intervallo delle lunghezze

d'onda efficaci

Agenti fotosensibilizzanti dopo somministrazione locale

Solfonammidi e prodotti chimici associati (schermi solari, sbiancanti ottici)

n.d.*

fototossica e fotoallergica

290 - 320 nm

Disinfettanti (composti di salicilanilide in saponi e deodoranti)

n.d.

fototossica e fotoallergica

290 - 400 nm

Fenotiazine (creme, coloranti e insetticidi)

n.d.

fototossica e fotoallergica

320 nm - Visibile

Coloranti

n.d.

fototossica iperpigmentazione

Visibile

Catrame di carbone e derivati (composti fenolici)

n.d.

fototossica

340 - 430 nm

Oli essenziali (profumi e acque di colonia)

n.d.

fototossica iperpigmentazione

290 - 380 nm

Composti furocumarinici (psoraleni)

n.d.

fototossica iperpigmentazione

290 - 400 nm

Solfuro di cadmio (tatuaggi)

n.d.

fototossica

380 - 445 nm

Agenti fotosensibilizzanti dopo somministrazione orale o parenterale

Amiodarone

Alta

fototossica

300 - 400 nm

Diuretici a base di tiazide

Media

fotoallergica

300 - 400 nm

Clorpromazina e fenotiazine associate

Media

fototossica e fotoallergica

320 - 400 nm

Acido nalidixico

Alta

fototossica

320 - 360 nm

Farmaci antinfiammatori non steroidei

Bassa

fototossica e fotoallergica

310 - 340 nm

Protriptilina

Alta

fototossica

290 - 320 nm

Psoraleni

Alta

fototossica

320 - 380 nm

Sulfamidici (batteriostatici e antidiabetici)

Bassa

fotoallergica

315 - 400 nm

Tetracicline (antibiotici)

Media

fototossica

350 - 420 nm

 

*n.d. = non disponibile

 

Informazione e Formazione

L’informazione e la formazione dei lavoratori professionalmente esposti a ROA devono sempre comprendere:

1)  descrizione del tipo di ROA utilizzate nel lavoro in oggetto;

2)  definizione, entità e significato dei valori limite di esposizione alle ROA utilizzate;

3)  rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare dall'esposizione alle ROA, con particolare riguardo a quelli sugli occhi e sulla cute;

4)  controindicazioni specifiche all’esposizione, e delle condizioni di salute che classificano un lavoratore come particolarmente sensibile, ad es. presenza di lesioni oculari, alla pelle, ecc.;

5)  risultati della valutazione e/o misurazione e/o calcolo dei livelli di esposizione alle ROA;

6)  circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e obiettivi della stessa;

7)  modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi per la salute derivanti dall’esposizione alle ROA;

8)  risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria sugli effetti delle ROA;

9)  misure di protezione e prevenzione adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle ROA, quali:

  • uso corretto delle attrezzature;
  • uso corretto dei dispositivi di prevenzione collettiva (es.: schermature);
  • procedure di lavoro corrette;
  • quando e come indossare correttamente i DPI e relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all’uso;

10)conoscenza della segnaletica relativa alle ROA e criteri utilizzati per la sua collocazione.

 

 

 

 

 

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