Nota esplicativa procedura standardizzata ex art.6, comma 8, lettera f, del DLgs.81/2008 funzionali alla valutazione del rischio VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO (WBV)

bozza procedura standardizzata

 

 

INDICE

  1. Scopo e campo di applicazione

  2. Definizioni

  3. Modalità di valutazione di A8  dei singoli lavoratori

 

1. Scopo e campo di applicazione

 

L’obiettivo di questa procedura standardizzata specifica per il rischio vibrazioni Corpo Intero è quella di permettere ai Datori di lavoro di classificare correttamente i lavoratori nelle fasce di esposizione previste dal Capo III del Titolo VIII, DLgs.81/2008:

  • A(8) minore di  0,5 m/s2

  • A(8) compreso tra  0,5 m/s2 e 1 m/s2

per gli adempimenti amministrativi conseguenti in termini di:

  • obbligatorietà o meno a redigere il piano di riduzione del rischio vibrazioni;

  • obbligatorietà o meno di effettuare l’informazione e la formazione dei lavoratori;

  • obbligatorietà o meno di far effettuare la sorveglianza sanitaria a cura del medico competente.

 

Si ricorda in proposito che il D.lgvo 81/2008 Titolo VIII capo III all’art.  "Disposizioni miranti a escludere o ridurre l'esposizione" vieta al comma 3 il superamento dei valori limite di esposizione,  A(8) = 1 m/s2 . Inoltre è vietato il superamento del valore awmax di 1,5 m/s2 anche per esposizioni di breve durata.

In questi casi è prescritto che il datore di lavoro adotti "misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto del valore limite di esposizione" .

Tale aspetto è particolarmente rilevante, soprattutto in considerazione del fatto che, sia nel caso dell'esposizione del sistema mano-braccio che nel caso dell'esposizione a vibrazioni del corpo intero,  non esistono DPI anti-vibrazioni in grado di proteggere i lavoratori adeguatamente e riportare i livelli di esposizione al di sotto dei valori limite, come ad esempio, nel  caso dei protettori auricolari in relazione al rischio rumore. 

In particolare nei casi in cui si rilevi il superamento del valore limite per tempi brevi - awmax >1,5 m/s2-  la riduzione del rischio alla fonte è l'unica misura da adottare al fine di riportare l'esposizione a valori inferiori ai limiti prescritti dalla normativa. Qualora in sede di valutazione si sia riscontrato il superamento dei valori limite si consiglia di consultare sempre la Banca Dati al fine di individuare le tecnologie a minor rischio disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa.

Nel caso non si trovino macchinari in banca dati sarà necessario – da parte di chi valuta il rischio - effettuare un’indagine di mercato al fine di individuare le tipologie di macchinari idonee alla riduzione del rischio, e proporre l’acquisizione degli stessi in sede di rapporto di valutazione dei rischi.

A tal riguardo è importante tenere presente che i dati dichiarati dai costruttori ai sensi della Direttiva Macchine consentono di individuare, per ciascuna tipologia di macchinario, i modelli a basso livello di vibrazioni. 

La  vigente normativa prescrive che, qualora siano superati i livelli di azione (Corpo intero:  A(8) = 0,5 m/s2) il datore di lavoro elabori ed applichi un piano di lavoro volto a ridurre al minimo l'esposizione a vibrazioni, considerando in particolare:

  1. Altri metodi di lavoro che richiedano una minore esposizione a vibrazioni meccaniche.

  2. Scelta di attrezzature adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producano, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni. 

  3. Fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate da vibrazioni, per esempio sedili che attenuino efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero o maniglie che riducano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio.

  4. Adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro: si ricorda in merito che per ridurre le vibrazioni trasmesse al posto di guida una misura importante è l’assetto dei piazzali, l’eliminazione di buche ed ostacoli, la manutenzione del fondo stradale su cui si svolgono le attività di movimentazione.

  5. La progettazione e l'assetto dei luoghi e dei posti di lavoro: una corretta e regolare manutenzione del macchinario in uso, soprattutto delle sospensioni e dei sedili, è indispensabile per prevenire l’incremento dell’esposizione del lavoratore.

  6. Adeguata informazione e formazione per insegnare ai lavoratori ad utilizzare correttamente e in modo sicuro le attrezzature di lavoro, riducendo al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche:per le vibrazioni al posto di guida un elemento fondamentale è la riduzione della velocità soprattutto in presenza di buche ed ostacoli. Inoltre qualora i sedili siano regolabili in peso ed in altezza i lavoratori dovranno essere formati sulle modalità di corretta regolazione, che incide in maniera importante sull’esposizione a vibrazione del lavoratore.

  7. La limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione.

  8. Orari di lavoro adeguati con appropriati periodi di riposo.

  9. La fornitura ai lavoratori esposti di indumenti di protezione dal freddo e dall'umidità.

Questa procedura standardizzata si può applicare in tutti i settori produttivi per le aziende fino a 10 occupati. 

Per le aziende da 11 a 50 occupati, l’applicazione facoltativa di questa procedura non è comunque prevista per le aziende richiamate dal comma 7 dell’art.29, DLgs.81/2008, vale a dire:

  • nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto;

  • nelle centrali termoelettriche;

  • negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

  • nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

  • aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto. 

Per le aziende con più di 50 occupati non è consentito il ricorso alle procedure standardizzate per la valutazione del rischio.

 

2. Definizioni

Le metodiche valutative del rischio da esposizione a vibrazioni WBV adottate nel corso della presente indagine sono conformi a quanto prescritto dal D.Lgvo n.81/2008 (Titolo VIII - Capo III –Allegato XXXV parte B), che prevede metodiche conformi allo standard internazionale UNI EN ISO 2631. Esse e si basano sulla misura della seguente grandezza fisica: 


Formula 1

Questa formula rappresenta il valore quadratico medio (r.m.s.) dell'accelerazione ponderata in frequenza, espresso in m/s2 .Tale quantità va rilevata lungo ciascuna delle tre componenti assiali del vettore accelerazione. 


Figura 1 - definizione degli assi di riferimento ai fini della misura dell'esposizione
 

Tabella 1 – Livelli di azione giornalieri e valori limite per l'esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero (D.L.81/2008)

Vibrazioni trasmesse al corpo intero

Livello d'azione giornaliero di esposizione
A(8) = 0,5 m/s2

Valore limite giornaliero di esposizione
A(8) = 1,00 m/s2

Valore limite di esposizione per brevi periodi  
awmax = 1,50 m/s2


Tabella 2 – Curve di ponderazione usate per ciascun asse.

Ponderazione assi
Wk z
Wd x,y

 

 

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa sulla determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base del maggiore dei valori numerici dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali.

1.4x awx, 1.4x awy, awz

Secondo la formula di seguito riportata:

A(8) = a(wmax) x (T/ 8) 1/2

Te: durata complessiva giornaliera di esposizione a vibrazioni (ore)

a(wmax) valore massimo tra 1.4X awx, 1.4x awy, awz (per una persona seduta)

awx, awy, awz : valori r.m.s. dell’accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y, z (ISO 2631-1. 1997)

 

3. Modalità di valutazione di A8  dei singoli lavoratori

La valutazione e l’identificazione di A8  del singolo lavoratore avviene sulla base di una sequenza che prevede: 

  1. Una indagine sulle  principali sorgenti di vibrazioni e sulle differenti modalità operative utilizzate nell’impiego dei macchinari abitualmente utilizzati nelle attività lavorative che espongono a vibrazioni WBV. 

  2. Una indagine sulla durata giornaliera di ciascuna  lavorazione che espone a vibrazioni nella giornata lavorativa ricorrente a massimo rischio. A tal fine va valutata l’effettiva durata giornaliera dell’operatore a bordo del mezzo, che può differire dal normale orario di lavoro: ad esempio un autista può terminare il turno di guida ma continuare ad essere  a bordo del mezzo: in questo caso va considerata la durata complessiva dell’esposizione a bordo del mezzo.

  3. L’applicazione di un algoritmo per il calcolo di A8, come prescritto dalla vigente normativa e precedentemente riportato.

 

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più macchinari nell’arco della giornata lavorativa, ovvero dello stesso macchinario  in differenti condizioni operative che comportano diverse esposizioni a vibrazione, come ad esempio l’impiego di un escavatore nelle due diverse fasi di escavazione e di movimentazione, l’esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, è ottenuta mediante l’espressione:


Formula 2

dove:

A8i: A(8) parziale relativo alla operazione i-esima
A8i
Tei: tempo di esposizione relativo all’operazione i-esima (ore)
a(wmaxi): a(wmax) associata all’operazione i-esima

 

 

È importante prendere in esame tutti i macchinari e le differenti fasi lavorative  che possono fornire un contributo significativo all'esposizione giornaliera alle vibrazioni trasmesse al corpo. In sintesi, per avere una stima valida dell'esposizione giornaliera alle vibrazioni è necessario identificare:

  1. le sorgenti di esposizione alle vibrazioni (le macchine e gli utensili utilizzati);

  2. le differenti operazioni svolte con ciascun macchinario e le differenti condizioni di guida che potrebbero avere effetto sull'esposizione alle vibrazioni, per esempio:

    1. un escavatore nelle fasi di escavazione, trasporto, movimentazione materiali

    2. le attività  di trasporto effettuate con diversi fondi stradali e velocità

  3. a ciascuna operazione andranno quindi associate le rispettive durate giornaliere, come richiesto dalla procedura di calcolo, nella situazione ricorrente di massimo rischio.

 

 

 

 

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