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1.11 Cosa si intende per "personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia"?

Per la valutazione dei rischi da agenti fisici il datore di lavoro, i sensi dell’art. 181 comma 2 del D.Lgs. 81/08, deve avvalersi di “personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia”.

Il “personale qualificato” risulta tale se in grado di effettuare la valutazione del rischio da agenti fisici richiesta per la specifica attività lavorativa e di redigere una relazione tecnica completa ed esaustiva, secondo i requisiti richiesti negli specifici Capi del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 per gli agenti fisici rumore, vibrazioni, ROA, CEM, ovvero secondo i requisiti indicati nelle specifiche sezioni delle presenti linee guida per gli altri agenti fisici (a cui si rimanda).

La dicitura “personale qualificato” definisce correntemente un operatore che abbia sostenuto un corso di qualificazione sulla valutazione richiesta per lo specifico agente di rischio conclusosi con una valutazione positiva e documentabile dell’apprendimento. Inoltre, nei casi in cui ai fini della valutazione del rischio siano richieste competenze di misura e/o di calcolo degli agenti fisici, i datori di lavoro devono accertarsi che i fornitori di servizi dispongano delle competenze specialistiche, dell’esperienza e degli strumenti adeguati per effettuare la valutazione in maniera corretta.

In assenza di qualsiasi riferimento su durata e contenuti del corso e sui soggetti autorizzati alla valutazione e all’espressione della certificazione finale, si suggerisce di giudicare il “personale qualificato” essenzialmente sulla base:

  • del curriculum: è opportuno a tal fine richiedere di documentare un curriculum specifico nel settore, comprovante la partecipazione ad almeno un corso teorico-pratico sulla valutazione richiesta per lo specifico agente di rischio, ovvero l’aver effettuato valutazioni dello specifico agente di rischio per conto di aziende/enti o istituti nel rispetto delle norme di buona tecnica e di buona prassi;

  • del rispetto delle norme di buona prassi applicabili al settore specifico: apparecchiature adeguate, modalità tecniche appropriate e conformi alla buona prassi metrologica ;

  • del prodotto finale: Relazione Tecnica e/o Documento di valutazione dei rischi.

Si fa presente che una generica formazione in igiene industriale non garantisce a priori le competenze necessarie per l’effettuazione delle valutazioni dei rischi di natura fisica e che per alcuni agenti di rischio fisico sono disponibili certificazioni specifiche. Maggiori dettagli sono inseriti nelle indicazioni relative ai Capi dedicati ai differenti agenti di rischio.

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