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1.12 Cosa si intende all'art. 181, comma 3, del D.Lgs. 81/08 per "giustificazione" nell'ambito della valutazione del rischio?

Si definisce situazione “giustificabile” (art.181 comma 3 D.Lgs. 81/08) la condizione prevista dalla normativa generale sugli agenti fisici secondo cui il datore di lavoro può concludere il processo di valutazione del rischio anche in una fase preliminare qualora si riscontri l’assenza di rischio, o una sua palese trascurabilità, in relazione sia agli effetti diretti che agli effetti indiretti, considerando anche i soggetti particolarmente sensibili al rischio.

Per poter definire un’esposizione lavorativa giustificabile questa, oltre a risultare innocua per tutte le categorie di soggetti potenzialmente esposti, inclusi i soggetti particolarmente sensibili, dovrebbe essere tale da non dare luogo nel tempo ad alcuna situazione potenzialmente pericolosa, sia in termini di effetti diretti che di effetti indiretti. Pertanto una condizione giustificabile non necessita dell'attuazione di specifiche misure di controllo e gestione del rischio. (es. procedure di manutenzione, acquisto/sostituzione attrezzature, tutela soggetti sensibili etc.)

Si fa presente che la condizione di esposizione al di sotto di un valore di riferimento normativo (come meglio specificato nelle FAQ dedicate ad ogni specifico agente di rischio) non è in genere condizione sufficiente per terminare la valutazione del rischio senza ulteriori approfondimenti.

All’interno delle specifiche sezioni del presente documento potranno essere meglio dettagliate le situazioni di giustificabilità.

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