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E’ opportuno effettuare misurazioni per valutare il rischio CEM in ambienti di lavoro contenenti wi-fi (PAF)?

Il D.lgs 159/2016  richiede  che nell’ambito della valutazione dei rischi si  identifichino e valutino i campi elettromagnetici emessi nel luogo di lavoro. Questo però non comporta necessariamente misurazioni poiché la normativa prevede che ai fini della valutazione del rischio e della conseguente attuazione delle appropriate misure di tutela possano essere utilizzate anche metodiche di calcolo oppure i  dati sui livelli di emissione e altri dati relativi alla sicurezza forniti dal fabbricante o dal distributore o reperibili dalle banche dati Regioni e INAIL. Soltanto se non è possibile utilizzare tali fonti ai fini della attuazione delle appropriate misure di tutela, sarà necessario  effettuare la valutazione dell’esposizione sulla base di misurazioni o calcoli.

Si fa presente che nel caso dei sistemi wi-fi la misurazione è  inutile ai fini della valutazione del rischio, in quanto tali sistemi sono già inclusi nella banca dati CEM  del Portale Agenti Fisici al seguente link:

http://www.portaleagentifisici.it/fo_campi_elettromagnetici_viewer_for_macchianario.php?lg=IT&objId=28876&page=0

Dalla consultazione della banca dati emerge che

I luoghi di lavoro contenenti Wi-Fi o Bluetooth comprendenti punti di accesso per WLAN non necessitano di valutazioni specifiche CEM. Nel caso di impiego dell'apparato da parte del portatore del dispositivo elettronico impiantato le eventuali restrizioni sono prescritte nel manuale di istruzioni dell'apparato, ai sensi della normativa di prodotto.

Inoltre la misurazione dell'emissione CEM per tali sistemi può anche essere fuorviante, e portare generalmente a risultati non rappresentativi ai fini della valutazione del rischio. Ciò in quanto i campionamenti effettuabili in campo non garantiscono l’individuazione dei picchi massimi espositivi, che rappresentano il parametro principale di interesse ai fini della valutazione del rischio CEM ai sensi del D.lgvo 159/2016 (prevenzione degli effetti biofisici diretti ed indiretti immediati); questi possono  essere misurati in maniera adeguata e con livelli di incertezza accettabili solo in condizioni di laboratorio,  come indicato dagli specifici standard di prodotto: una semplice misurazione nelle immediate vicinanze dell’apparato, in assenza di uno specifico protocollo di rielaborazione dei dati, che tenga conto sia della geometria del sensore  che della geometria del campo emesso, è affetta da incertezza di misura inaccettabile e non valutabile.

In genere per i sistemi wi-fi  è  più affidabile valutare l’esposizione a CEM calcolando la stessa, a partire dai dati di targa forniti dal costruttore.

Nel caso, frequente, in cui i lavoratori non siano da considerarsi esposti a Wi-Fi per ragioni professionali, devono essere anche rispettati i limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”, in particolare deve essere verificato il rispetto del valore di attenzione per la densità di potenza di  0,1 W/m2, e per il campo elettrico di 6 V/m. In questo caso  possono essere effettuati calcoli a partire dai livelli di EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power) permessi dagli standard specifici dei sistemi Wi-Fi. Gli apparati Wi-Fi operano essenzialmente su due bande di frequenza 2,4 GHz e 5,1 - 5,4 GHz e sono disciplinati da normative internazionali che ne regolano il funzionamento e le caratteristiche di trasmissione. In particolare, per quanto riguarda l’Italia e gli altri paesi dell’Unione Europea viene imposta una limitazione sulla potenza equivalente isotropica irradiata (EIRP): per la banda di 2,4 GHz, 100 mW, per la banda dei 5,15 – 5,35 GHz, 200 mW negli ambienti indoor. 

Considerando la relazione illustrata nella formula di seguito riportata  ed il valore di EIRP di 200 mW per la banda dei 5 GHz, nella direzione di massimo irraggiamento il valore di attenzione previsto dalla normativa nazionale è rispettato oltre i 40 cm di distanza, mentre per un EIRP massimo di 100 mW (banda 2,4 GHz), tale distanza si riduce a 28 cm. Ponendo attenzione che siano rispettate queste distanze tra i punti di accesso Wi-Fi e i luoghi possibilmente occupati dai lavoratori (indipendentemente da quale sia la direzione di massimo irraggiamento) è quindi garantito il rispetto della normativa nazionale per la popolazione generale che si applica anche in ambiente di lavoro alle esposizioni non professionali.

Dove S= densità di potenza generata alla distanza d in metri dalla sorgente di data EIRP

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