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A.3 E'possibile verificare la sussistenza di controindicazioni specifiche all'esposizione a vibrazioni da parte del Datore di Lavoro senza ricorrere al Medico Competente?

L’individuazione di controindicazioni specifiche all’esposizione presuppone l’acquisizione/comunicazione di informazioni sullo stato di salute del lavoratore.

L’unica figura professionale abilitata all’acquisizione, valutazione e custodia di tali informazioni di natura sensibile, è quella del medico, nello specifico del Medico Competente. Il principio è lo stesso, sia che il lavoratore risulti inquadrato in un programma di sorveglianza sanitaria esistente, sia che il lavoratore, reso edotto da adeguata informazione/formazione, comunichi informazioni, riguardanti il proprio stato di salute, a suo avviso rilevanti ai fini del rischio per la salute e la sicurezza, in relazione alla mansione svolta e al contesto lavorativo ovvero, a maggior ragione, chieda la visita medica ai sensi degli artt. 41 e 211 del D.Lgs. 81/2008.

Nei casi in cui, il datore di lavoro, o i dirigenti da esso delegati, non siano soggetti all’obbligo di nomina del Medico Competente, perché non esistono, in azienda, soggetti esposti a vibrazioni meccaniche per valori superiori ai Valori di Azione, di cui all’art. 201, del D.Lgs. 81/2008, e, non vi sono altri rischi per la salute dei lavoratori, per cui vi sia l’obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, è opportuno, comunque, che il datore di lavoro, in caso di istanza motivata del lavoratore stesso, si attivi, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. c) dello stesso decreto, ai fini di far valutare la compatibilità dello stato di salute del lavoratore con i compiti svolti, esclusivamente con le modalità previste dall’articolo 5, della Legge 300/1970

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