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C.3 Quali sono le condizioni nelle quali la valutazione del rischio puo' concludersi con la 'giustificazione' secondo cui la natura e l'entita' dei rischi non rendono necessaria una valutazione piu' dettagliata

La 'giustificazione' deve riportare le evidenze che tutti i fattori considerati dai punti a) - f) dell’art. 202 del D.Lgs. 81/2008 (vedi FAQ C.2) siano da considerarsi irrilevanti e che non siano da tenere sotto controllo con opportune misure tecniche organizzative o gestionali da adottare nel luogo di lavoro (Tab C.2.1) . Qualora si riscontri un "No" in risposta ad uno solo dei quesiti posti alle  tabella della FAQ C.2 , andranno predisposte ed attuate misure di tutela idonee in risposta al requisito richiesto, ed il rischio vibrazioni non potrà pertanto considerarsi "giustificabile"

Qualora non sia possibile escludere la presenza di un rischio di esposizione dei lavoratori in relazione ai sopracitati punti è necessario continuare il processo di valutazione del rischio secondo quanto previsto all’articolo 202 del D.Lgs. 81/2008, al fine di individuare le opportune misure di prevenzione che dovranno essere messe in atto per la riduzione e il controllo dello stesso.

In genere la "giustificazione " è praticabile per lavorazioni che non comportino l'impiego di macchinari che espongono a vibrazioni. (FAQ C.1).

Si ricorda che la condizione di esposizione giornaliera A8  inferiore al valore di azione non implica generalmente la condizione di "giustificabilità" del rischio vibrazioni.(FAQ C.2)

La 'giustificazione' deve essere inserita nel Documento di Valutazione dei Rischi così come previsto dal comma 3 dell’articolo 181 del D.Lgs. 81/2008

 

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