Mostra tutte le FAQ

C.14 Quali criteri per valutare il rischio da effetti indiretti delle vibrazioni?

La valutazione deve essere condotta ai sensi dell’art 202 comma 5, lettera d) del D.Lgs. 81/2008, che prescrive che la valutazione del rischio vibrazioni prenda sempre  in esame:

gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature (cfr. FAQ A.2)

Ciò in quanto le vibrazioni meccaniche  trasmesse per via strutturale dal macchinario vibrante  utilizzato in azienda possono:

a)     compromettere la stabilità delle strutture o la buona tenuta delle giunzioni.

b)      pregiudicare il corretto funzionamento di macchinari ed impianti

c)     compromettere il corretto  espletamento di compiti lavorativi a causa delle vibrazioni indotte sul piano di lavoro o nell'area di lavoro interessati dalla vibrazioni. 

d)     lavorare in presenza di vibrazioni può richiedere movimenti imprevisti e necessità di mantenere l’equilibrio, come ad esempio per il personale viaggiante a bordo di mezzi di trasporto, lavorazioni a bordo di imbarcazioni e pescherecci etc. (FAQ C.17)

E' indispensabile richiamare in merito  che i criteri valutativi da utilizzarsi per la valutazione di tali effetti non sono  basati sul descrittore A8 .

Gli effetti di tipo indiretto possono insorgere per valori A8 ben inferiori a valori di azione prescritti dal D.lgvo 81/08 Titolo VIII Capo V ed andranno valutati caso per caso,  in relazione alla specificità dell'interazione tra vibrazioni e attrezzature/ambiente di lavoro/attività svolta.

Di seguito si riportano alcuni criteri di riferimento

 

a)    Prevenzione dei danni architettonici da vibrazioni strutturali

La norma di riferimento è la UNI 9916:2014 “Criteri di misura e valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli edifici (DIN 4150-3)”.

La norma definisce come parametro di riferimento per la valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli edifici il valore della velocitaÃÂÅ’€, in particolare il massimo valore (o di picco) delle componenti delle velocitaÃÂÅ’€ di vibrazione lungo i tre assi di riferimento.

I valori di riferimento sono quelli al di sotto dei quali eÃÂÅ’€ ragionevole presumere che non vi siano danni di tipo architettonico.

I valori limite in relazione al disturbo per le persone sono decisamente più restrittivi del limite di danno strutturale

b)    Prevenzione degli effetti indiretti associati al disturbo da vibrazioni

La vibrazioni trasmesse  al piano di lavoro o all'area di lavoro possono interferire con i compiti lavorativi e  provocare stress, calo di attenzione, affaticamento del lavoratore nell'espletamento delle abituali mansioni lavorative, e possono avere ricadute anche sul piano infortunistico.

La valutazione del disagio prodotto dalle vibrazioni e la prevenzione dello stesso rientrano nella valutazione dei rischi di natura ergonomica ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 81/2008.

La valutazione andà effettuata caso per caso, individuando i compiti lavorativi su cui le vibrazioni hanno impatto e la possibilità di ridurre o eliminare del tutto l'interferenza.

La norma UNI 9614:2017 “Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del disturbo” individua una serie di valori di riferimento ai fini della valutazione del disturbo prodotto dalle vibrazioni in edifici, in relazione alle differenti destinazioni d’uso degli stessi e alla durata e tipologia di vibrazione.

Mostra tutte le FAQ
logo regione toscana
Regione Toscana
Diritti Valori Innovazione Sostenibilità
collegamento sito usl 7 siena Servizio Sanitario
della
Toscana