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D.3b Quali sono i contenuti della informazione / formazione?

Sulla base delle norme generali contenute nei Titoli I e VIII del D.Lgs. 81/2008 si richiede che i lavoratori esposti a vibrazioni ricevano informazioni e una formazione adeguata con particolare riguardo:

a) ai risultati della valutazione e delle misurazioni delle vibrazioni;

b) al significato dei valori limite di esposizione e dei valori d’azione;

c)  alle potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate;

d) alle misure adottate volte ad eliminare o a ridurre al minimo i rischi;

e) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;

f)   all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie;

g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto ad una sorveglianza sanitaria;

h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l’esposizione.

Se il fornire informazioni ai lavoratori è importante per renderli consapevoli dei rischi a cui sono esposti e coinvolgerli nell’attuazione delle soluzioni finalizzate alla prevenzione e alla riduzione degli stessi, la formazione e in particolare l’addestramento sono indispensabili per garantire che gli interventi preventivi, sia tecnici che procedurali, diano gli esiti voluti quando questi dipendono in larga misura da fattori soggettivi e comportamentali.

Le tecniche di lavoro del singolo operatore possono influenzare il rischio derivante dall'esposizione alle vibrazioni: un’attrezzatura in cattive condizioni o usata in modo errato richiede uno sforzo maggiore nell'utilizzo e quindi provoca un incremento nel rischio espositivo.

L’addestramento è necessario per spiegare quale è l’attrezzatura e l’utensile più adatto per un certo lavoro e qual è il modo migliore per utilizzarli così da evitare o contenere le vibrazioni.

Analogamente è indispensabile saper rilevare quando un utensile ha bisogno di manutenzione e di equilibratura, quando utilizzare i DPI, come dev’essere organizzato in modo ergonomico il posto di lavoro, quale postura è più opportuna, quali sintomi o disturbi segnalare al medico competente.

Tale informazione e formazione è indipendente da quella di carattere più generale prevista dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, che dovrà essere comunque  indirizzata  alla specifica realtà aziendale, alle attrezzature e macchinari effettivamente in uso, e alle misure di prevenzione e protezione adottate in quell’ambiente di lavoro: necessita quindi di metodi che vanno oltre gli interventi di aula, quali la simulazione in campo, l’accostamento con colleghi esperti, la verifica strumentale, la formulazione di istruzioni operative per ogni lavorazione o macchina che espone a rischio.

I principali soggetti coinvolti in questa opera sono il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Medico Competente (MC) che dovranno avere cura di attivare questi interventi rivolti ai lavoratori esposti particolarmente all’assunzione, in occasione del cambio di mansione, dell’assegnazione di una nuova attrezzatura di lavoro, dell’introduzione di interventi tecnici organizzativi o procedurali volti alla riduzione del rischio, della consegna dei DPI e nel corso dell’effettuazione della sorveglianza sanitaria.

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