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C.13 Esistono criteri specifici per la valutazione del microclima nei mezzi di trasporto?

l fattore di rischio microclima nei mezzi di trasporto andrà sempre attentamente valutato, non essendo in genere individuabili per tale tipologia di attività condizioni che ne consentano la “giustificazione” (vedi FAQ C.1).

E’ da tenere presente il disagio termico percepito a bordo di un mezzo di trasporto può ridurre la capacita' di attenzione del conducente e conseguentemente aumentare il rischio di incidenti. Inoltre condizioni microclima avverse a bordo possono causare malori con conseguenti infortuni o incidenti a bordo del mezzo.

Si ritiene che anche in questi ambiti si possano e debbano applicare modelli di valutazione relativi al comfort termico riportati nelle faq precedenti, adattando alla particolare tipologia di ambiente in questione i criteri di misura e valutazione, sia per aspetti globali che locali, indicati nella UNI EN ISO 7730 [9] (vedi FAQ B.7).

AUTOBUS, AUTOCARRI, AUTOVETTURE

La norma UNI EN ISO 14505-2 [30] fornisce linee guida per la valutazione delle condizioni termiche all’interno di un veicolo quando le deviazioni dalla neutralità termica sono relativamente piccole. La valutazione dell’ambiente termico viene effettuata mediante la stima della temperatura equivalente (riferita al soggetto), definita nella norma come la temperatura di un ambiente omogeneo, dove la velocità dell’aria sia nulla e la temperatura media radiante sia uguale alla temperatura dell’aria, in cui un individuo sia soggetto agli stessi scambi termici per convezione e irraggiamento dell’ambiente reale in questione. La norma definisce differenti metodi di stima della temperatura equivalente che prevedono l’utilizzo di un manichino riscaldato o di un sistema di sensori disposti in diversi segmenti/punti che individuano la posizione di un soggetto seduto. Si rimanda alla norma [30] per ulteriori approfondimenti.

La norma UNI EN ISO 14505-3 [31] fornisce un metodo di prova per la valutazione del benessere termico nei veicoli. Essa non è limitata ad un particolare tipo di veicolo, il suo campo di applicazione è generale (autovetture, autocarri, bus, ecc.) e può essere utilizzata per lo sviluppo e valutazione dei veicoli. La norma fornisce un metodo per determinare la misura della prestazione di un veicolo nelle condizioni di interesse, in termini della probabilità di garantire condizioni di benessere termico alle persone. Il metodo si basa sull’interpretazione delle risposte fornite da un campione di almeno 8 persone ad una serie di questionari. Le risposte sono fornite in relazione ad una serie di scale di prestazione di tipo soggettivo, finalizzate a quantificare la percezione, accettabilità e preferenza che il soggetto è tenuto ad esprimere in merito alle condizioni ambientali del veicolo in questione. Si rimanda alla norma [31] per ulteriori approfondimenti.


 

TRENI

Il REGOLAMENTO (UE) N. 1302/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2014 relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea (STI) richiede che ci sia “disponibilità per il macchinista di un microclima consono al lavoro” .

Al punto 4.2.9.1.7 prescrive in particolare quanto segue:

All'altezza della testa e delle spalle del macchinista seduto nella posizione di guida (definita al punto 4.2.9.1.3) non devono transitare flussi d'aria causati dal sistema di ventilazione con una velocità dell'aria superiore al valore limite riconosciuto per assicurare un ambiente di lavoro adeguato.

La valutazione dell’adeguatezza delle condizioni microclimatiche a bordo dei treni, e la valutazione della conformità al regolamento UE sia in fase di collaudo che di manutenzione va condotta applicando i criteri indicati dagli standard UNI EN 14813-1: Applicazioni ferroviarie - Condizionamento aria per cabine di guida - Parte 1: Parametri di comfort [35]

Le modalità di verifica di tali prestazioni, da effettuarsi soprattutto in fase di collaudo o di verifica periodica in fase di manutenzione, sono dettagliate nella norma UNI EN 14813-2 [36]

La norma UNI EN 14813-1 [35] specifica i requisiti minimi da soddisfare a bordo della cabina macchinista, in relazione alla classificazione della cabina (tab. 1) ed alle fasce climatiche del territorio (tab. 2).

Ai sensi del regolamento UE STI l’Italia si colloca nella fascia II nel periodo invernale e nella fascia I nel periodo estivo. Pertanto le prestazioni minime dell’impianto di climatizzazione andranno garantite per temperature esterne da -20°C a 40 °C.


 

PRESTAZIONI MINIME

Le prestazioni minime prescritte dalla norma sono le seguenti:

Condizioni limite invernali: Temperatura interna non deve essere inferiore a 18°C per qualsiasi categoria di cabina in assenza di irraggiamento solare diretto, alla massima velocità di esercizio con immissione di aria esterna al minimo.

Condizioni limite estive: La temperatura interna non potrà superare 27°C per le cabina di categoria A e 30°C per le cabine in categoria B. I valori di umidità relativa devono soddisfare quanto specificato in fig. 1.

 

CRITERI DI COMFORT

Il sistema di climatizzazione a bordo della cabina di guida dovrebbe avere la possibilità di regolare la temperatura tra 10 °C e 26 °C.

La temperatura interna dovrebbe corrispondere alla temperatura impostata all’interno dei limiti di prestazione precedentemente riportati.

Lo scostamento tra il valore impostato ed il valore effettivo in cabina non dovrebbe superare ± 1 K per cat. A e ± 2 K per cat. B.

Il gradiente verticale di temperatura (testa – piedi) del macchinista in posizione seduta non dovrebbe superare i 3 K per categoria A e 6 K per cat. B

L’umidità relativa dovrebbe essere conforme ai valori riportati nel grafico di figura 2.

La differenza della temperatura del pavimento, del soffitto, delle porte (esclusi finestrini) rispetto alla temperatura dell’aria non può discostarsi di più di °7 K cat. A per tutte le situazioni di esercizio e 12 °K cat. B in condizioni stazionarie.

Per i finestrini e pareti frontali e per le porte esterne la differenza di temperatura deve essere contenuta entro i 12 °K per cat. A in tutte le condizioni di esercizio e 15 °K cat. B in condizioni stazionarie.

Tutte le superfici o i macchinari posti in contatto diretto e permanente con il macchinista devono essere in materiale a bassa conduttività termica per evitare sensazione di freddo e se necessario essere dotati di sistema di riscaldamento locale.

La temperatura di superfici calde a diretto contatto con il macchinista utilizzate per il riscaldamento localizzato (es. sedili riscaldati o pedane riscaldate) non deve superare i + 35 °C.

La temperatura di qualsiasi pannello radiante accessibile che non sia in permanente contatto con il macchinista non deve superare i + 60 °C.

 Tabella 1 – Classificazione della cabine di guida

Tabella 2 – Fasce climatiche: ai sensi del regolamento UE STI l’Italia si colloca nella fascia II nel periodo invernale e nella fascia I nel periodo estivo

Figura 2- Criterio accettabilità umidità relativa in funzione della temperatura (Classe A). L’area sotto la curva indicata con il numero 1 rappresenta l’area di accettabilità dei valori di umidità relativa in funzione della temperatura in cabina. misure in posizione operatore secondo protocollo specificato dalla norma norma UNI EN 14813-2

 

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