Mostra tutte le FAQ

E.1 Nell'ambito del D.Lgs. 81/2008, in ottemperanza a quali riferimenti deve essere effettuata la valutazione del microclima?

La valutazione del rischio derivante dall’esposizione al microclima deve essere effettuata ai sensi dell’art. 181 del D.Lgs. 81/2008 [1], secondo cui il datore di lavoro, come chiaramente indicato nel comma 1 dell’art. 28, valuta tutti i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti fisici. Non essendo previsto nel Titolo VIII un Capo specifico per il microclima, normativamente occorre considerare quanto richiesto dall’intero Capo I, ossia la finalità della valutazione del rischio, che deve essere tale da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione, con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi (art. 182 comma 1), l’attenzione ai lavoratori particolarmente sensibili (art. 183), gli obblighi di informazione e formazione (art. 184), la sorveglianza sanitaria e la tenuta della cartella sanitaria di rischio (artt. 185 e 186).

Pertanto qualora il rischio microclima non sia giustificabile, esiste da parte del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 81/2008 l’obbligo, sanzionabile e non delegabile, della valutazione del rischio microclima e della elaborazione del documento di cui all’art. 28, in cui dovranno essere identificate le opportune misure preventive e protettive da adottarsi per minimizzare il rischio.

Il datore di lavoro deve altresì provvedere affinché i luoghi di lavoro corrispondano ai requisiti di salute e sicurezza, richiamati dall’art. 63 del Titolo II, sanzionato e, in relazione al microclima, ai punti 1.9.2 e 1.9.3 dell’Allegato IV. A tali punti si richiede che la temperatura dei locali di lavoro sia adeguata all'organismo umano, tenuto conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori e senza trascurare il grado di umidità e il movimento dell'aria e la possibilità di irraggiamento eccessivo. In aggiunta si specifica che gli impianti di ventilazione o condizionamento non diano luogo a correnti d’aria fastidiose per i lavoratori, e che è necessario garantire il buon funzionamento degli impianti di aerazione sottoponendoli a controllo, manutenzione, pulizia e sanificazione.

La non applicabilità degli indici di comfort costituisce già una condizione di criticità.

Il Titolo VII prescrive i requisiti per i “posti di lavoro al videoterminale” (non solo uffici, ma anche sportelli, reception, etc.). In questo caso il legislatore impone al datore di lavoro di analizzare le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale delle postazioni di lavoro (art. 174) e di rispettare requisiti minimi in dette postazioni, fissati all’allegato XXXIV. Per il microclima, al punto 2), lettera e) prescrive che le condizioni microclimatiche non siano causa di discomfort per i lavoratori.

 

Mostra tutte le FAQ
logo regione toscana
Regione Toscana
Diritti Valori Innovazione Sostenibilità
collegamento sito usl 7 siena Servizio Sanitario
della
Toscana