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C.3 QUALI sono i criteri da seguire nel dettaglio per la valutazione del rischio da radiazione solare?

In ambito internazionale, ai fini della valutazione e della prevenzione del rischio lavorativo da esposizione a RS nelle lavorazioni all'aperto è possibile far riferimento al documento ILO/ICNIRP/WHO 14/2007 "Protecting Workers from Ultraviolet Radiation", e al documento ICNIRP più recente: “ICNIRP statement on protection of workers against ultraviolet radiation” del 2010. Il primo documento contiene criteri per la valutazione del rischio da UV solare ai fini della prevenzione, in relazione alle condizioni ambientali in cui avviene il lavoro ed alle modalità organizzative adottate e da adottare, indipendentemente dal fototipo della pelle e dalle caratteristiche individuali dei soggetti esposti.

Il metodo ICNIRP, utilizzabile on line sul PAF alla sezione UV solare - Calcolatore vuole essere uno strumento semplice per mettere in atto le misure organizzative (aree ombreggiate, orari di lavoro etc.) e procedurali (vestiario, indumenti, fotoprotezione) da attuarsi per tutti i lavoratori outdoor nel periodo primavera-estate (a cominciare da marzo).

L'assunto di base di tale criterio semplificato è che alle latitudini dell'Italia - (37°N – 48°N) l'UV index medio (ovvero l'irradianza efficace UV al suolo) nel periodo marzo-settembre sia pari a 7 in condizioni di cielo sereno nelle ore di massima esposizione (ore 10-17 ora legale). In realtà l'UV index nell'arco dei mesi primaverili ed estivi può variare da 5 a 11+, ma ai fini protettivi è considerato ragionevole assumere un valore medio pari a 7.

Tale assunto si basa sulle seguenti considerazioni.

In figura C.3.1 si riporta - a titolo di esempio – l’andamento giornaliero dell’Indice UV rilevato a Firenze in luglio. Il grafico esprime i valori di indice UV mediati su quindici minuti. Dal grafico si evince che il quarto d'ora con il massimo livello di UV rilevabile a Firenze nel periodo estivo è quello tra le 12:15 e le 12:30. Ciò in quanto il "mezzogiorno solare" a Firenze in luglio si raggiunge alle 12:20 circa, pertanto il grafico riportato (che è espresso in ora legale) vede i massimi intorno alle 13:30, ovvero le 12:30 solari. Dal grafico di figura C.3.1 è possibile notare come nel mese di luglio tra le 11 e le 16 (ora legale) siano presenti a Firenze valori di Indice UV tra Alto è Molto Alto.

Tali andamenti, per cielo sereno, si possono ritenere simili anche per altre aree pianeggianti e collinari del territorio italiano (a parte zone particolari con superfici del suolo molto riflettenti); l'unica differenza è che il valore di picco sarà centrato in corrispondenza del mezzogiorno solare che si riscontra alla longitudine locale.

È da considerarsi al riguardo che il mezzogiorno solare è il momento (l'ora del giorno) nel quale il sole raggiunge la massima elevazione e anche il massimo livello di radiazione.  La differenza tra mezzogiorno solare e mezzogiorno del fuso orario nel quale ci troviamo dipende dalla longitudine della località: per convenzione la superficie terrestre è stata suddivisa in fasce (fusi) all'interno delle quali l'ora è la stessa, tuttavia all'interno dei fusi è vero che l'ora è la stessa, ma la massima elevazione solare si raggiunge in momenti diversi a seconda della longitudine e del giorno dell'anno.  Ad esempio se a Brindisi (rappresentativa dell'Est di Italia) a luglio il "mezzogiorno" solare cade circa alle 11.50 (solari), a Firenze (rappresentativa del Centro) come si evince dal grafico di figura C.3.1 è alle 12.20 circa, e ad Oristano (rappresentativa dell'Ovest d'Italia) il "mezzogiorno" solare è alle 12.30.

Da tali considerazioni è possibile assumere - ai fini della pianificazione della protezione - che in generale Italia nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto il rischio da esposizione alla radiazione UV solare possa considerarsi "basso" solo prima delle 10 e dopo le 17 (ora legale). Solo nei mesi di novembre, dicembre e gennaio i valori di Indice UV possono considerarsi bassi anche nelle ore centrali del giorno con l’eccezione di aree con superfici altamente riflettenti (neve, etc.). È da tenere presente al riguardo che studi recenti hanno evidenziato come anche un Indice UV inferiore a 2 possa produrre qualche danno in pelli sensibili

Nello schema in figura C.3.2 si riportano, indicativamente, i probabili valori massimi giornalieri di Indice UV con cielo sereno nei diversi mesi dellAnno sul territorio nazionale. Particolari livelli di ozono stratosferico e altre condizioni locali (alta riflettivi del suolo) possono modificare tali valori.

 

 

Figura C.3.2 - Valori massimi giornalieri di Indice UV con cielo sereno riscontrabili nei diversi mesi dellAnno sul territorio nazionale

 

Sulla base di tali considerazioni ai fini del calcolo del "Fattore di Rischio UV cutaneo" il valore di UV index -che nel documento ICNIRP e nel Portale è indicato con il termine f1 viene corretto per gli ulteriori fattori moltiplicativi, di seguito indicati, per calcolare il Fattore di rischio UV cutaneo.

 

FATTORI MOLTIPLICATIVI INDICE UV - f1 - UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE del Fattore di rischio UV cutaneo.

 

  • f2 Copertura Nuvolosa: Valori nell'intervallo 0,2-1 (porre sempre a 1 in caso di nuvolosità variabile)

  • f3: Periodo del giorno nel quale si lavora all’aperto: l’esposizione massima si ha sul territorio nazionale nelle ore centrali, indicativamente tra le 10:00 e le 17:00 ora legale

  • 1: tutto il giorno

  • 0,5: lavoro una o due ore tra le 10:00 e le 17:00 ora legale

  • 0,2: lavoro mattina prima delle 10 e pomeriggio dopo le 17 ora legale

  • f4 Potere riflettente (albedo) delle superfici del luogo di lavoro (per neve/ghiaccio, sabbia, superfici chiare, superfici metalliche e superfici d’acqua):

  • 1,8: marmo bianco, ghiaccio, sale

  • 1,5: superfici metalliche; piastrelle bianche; vernice bianca

  • 1,2: sabbia chiara e asciutta; piscina; mare

  • 1: tutte le altre superfici

  • f5 Vestiario

  • 1: Tronco, braccia e spalle nude

  • 0,3: Tronco protetto, ma esposte braccia e gambe

  • f6 Presenza di zone d’ombra:

  • 1: Assenza ombra

  • 0,3: Parziale ombreggiatura (teli, ombrelloni, alberi, tettoie etc.)

 

Il Fattore di rischio UV cutaneo ricalcola il valore dell'UV index (f1), tenendo conto di tali fattori, mediante il prodotto:

Fattore di rischio UV cutaneo = f1 x f2 x f3 x f4 x f5 x f6

Tale parametro è assunto quale indicatore di rischio ai fini della attuazione delle misure di protezione.

Lo stesso algoritmo consente di rivalutare l'UV index a seguito delle misure di protezione messe in atto o da mettere in atto (orari, ombra, vestiario etc.) e verificare il grado di riduzione dell'esposizione raggiunto, facendo riferimento a quanto riportato in tabella C.3.1.

In particolare da tale tabella si evince che l'adozione di misure organizzative tali da riportate il valore del Fattore di rischio UV cutaneo a un valore minore di 2 è considerata idonea per prevenire il rischio per tutti i soggetti esposti che non siano particolarmente sensibili al rischio.

Come avviene anche per altri rischi fisici, anche nel caso della radiazione UV esistono soggetti particolarmente sensibili al rischio, che richiedono una valutazione ad hoc, da effettuarsi caso per caso, sulla base delle caratteristiche individuali e della tipologia di controindicazione all'esposizione.

Una di tali condizioni (il fototipo) è illustrata nella FAQ A.2, mentre altre condizioni, unitamente alla co-esposizione a eventuali ulteriori fattori di rischio in grado di modulare l’entità del rischio da esposizione a UV (ad esempio a sostanze fototossiche o fotoallergizzanti) sono indicate nella FAQ C.4.

Pertanto, il criterio adottato da ICNIRP e riportato alla tabella C 3.1 (UV index minore di 2= rischio basso) è utile per attuare misure di tutela valide in generale, ma non tiene conto di condizioni di particolare sensibilità al rischio e di eventuali co-esposizioni di interesse, che devono quindi essere considerate e valutate.

Tabella C.3.1 Misure di tutela sulla base dell’UV index massimo giornaliero.

1-2 Basso

3-5 Moderato

6-7 Alto

8-10 Molto Alto

11 + Estremo

 

 

 

 

 

Non è in genere necessario attivare un sistema di protezione

 

È richiesto di attivare un sistema di protezione

 

È necessario attivare un sistema di protezione

 

È indispensabile mettere in atto un sistema di protezione

 

 

Eventuali misure di protezione per soggetti particolarmente sensibili

 

Utilizzare indumenti da lavoro appropriati: cappello, maglietta. Utilizzare DPI: occhiali da sole. Particolari tutele per i soggetti sensibili

 

Predisporre zone d’ombra nelle lavorazioni condotte nelle ore centrali della giornata con particolare attenzione all'intervallo 12.00-15.00 ora legale); Utilizzare occhiali da sole, cappello a falda o con visiera e falda protettiva nuca, maglietta; Creme solari ad alta protezione solo sotto supervisione del medico competente/curante per possibili effetti Vedi FAQ D5.

Particolari tutele per i soggetti sensibili

Se possibile, evitare le lavorazioni con esposizione solare nelle ore centrali del giorno (con particolare attenzione all'intervallo 12.00-15.00 ora legale) . Predisporre zone d’ombra nelle lavorazioni condotte nelle ore centrali della giornata. È d’obbligo utilizzare occhiali da sole, cappello a falda o con visiera e falda protettiva sulla nuca, maglietta; Creme solari ad alta protezione solo sotto supervisione del medico competente/curante (vedi FAQ D.5). Particolari tutele per i soggetti sensibili

 

 

La valutazione del rischio si effettua di norma ogni quattro anni, pertanto è fondamentale che i lavoratori siano consapevoli di essere esposti ad un rischio che potrebbe richiedere maggiori misure di tutela per i soggetti sensibili ed essere in grado di capire se e in che misura essi si trovino in una condizione di suscettibilità individuale.

È da tener presente che in taluni casi la presenza di sostanze fotosensibilizzanti sulla pelle, presenti nell’ambiente o applicate intenzionalmente, o anche ingerite (per es. alcuni farmaci) può dare luogo a vere e proprie scottature anche in presenza di UV index "basso".

È pertanto necessario che la valutazione prenda in esame:

  1. Le misure di tutela standard da attuarsi per tutti i lavoratori dell'azienda che operino outdoor.

  2. Il censimento delle sostanze fototossiche e fotoallergizzanti utilizzate nelle attività lavorative outdoor o con cui può comunque entrare in contatto il lavoratore. Il censimento può essere effettuato utilizzando la tabella sulle sostanze fototossiche e fotoallergizzanti nel PAF (FAQ C4). A seguito della ricognizione delle sostanze dovranno essere individuate le appropriate procedure di lavoro per prevenire effetti fototossici o fotoallergici. Dato che la tabella disponibile sul PAF non sarà esaustiva anche se verrà costantemente aggiornata, si consiglia inoltre per quanto riguarda i farmaci anche la verifica da parte del Medico Competente o del MMG sulle indicazioni specifiche accluse al farmaco (vedi anche FAQ C.4).

  3. La valutazione del rischio per i soggetti sensibili va fatta caso per caso, di concerto con il Medico Competente, individuando per ciascuno di essi quali siano le eventuali misure aggiuntive di tutela da mettere in atto, anche qualora l'esito della valutazione del rischio sia nella fascia "a basso rischio".

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