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C.3 Quali criteri per considerare "giustificabili" attivita' lavorative che non abbiano lavoratori esposti al di sopra dei valori inferiori d'azione?

l Titolo VIII del D.Lgs.81/2008 prevede che tutte le aziende debbano effettuare la valutazione del rischio rumore (art.190, comma 1) e che per tutte le aziende esista un dovere di ridurre al minimo il rischio (art.190, comma 5 che richiama l’art.192, comma 1).

Si definisce situazione “giustificabile” (art.181 comma 3 D.Lgs.81/08) la condizione prevista dalla normativa generale sugli agenti fisici secondo cui il datore di lavoro può concludere il processo di valutazione del rischio anche in una fase preliminare qualora si riscontri l’assenza di rischio, o una sua palese trascurabilità, in relazione sia agli effetti diretti che agli effetti indiretti, considerando anche i soggetti particolarmente sensibili al rischio.

Per poter definire un’esposizione lavorativa giustificabile questa, oltre a risultare innocua per tutte le categorie di soggetti potenzialmente esposti, inclusi i soggetti particolarmente sensibili, dovrebbe essere tale da non dare luogo nel tempo ad alcuna situazione potenzialmente pericolosa, sia in termini di effetti diretti che di effetti indiretti. Pertanto una condizione giustificabile non necessita dell'attuazione di specifiche misure di controllo e gestione del rischio. (es. procedure di manutenzione, acquisto/sostituzione attrezzature, tutela soggetti sensibili etc.)

In relazione alla prevenzione del rischio per l’apparato uditivo - se ricorrono le condizioni di giustificabilità - la valutazione può basarsi su una Relazione tecnica a firma di personale qualificato che, senza necessariamente ricorrere a misurazioni acustiche, attesti i criteri di giudizio adottati per escludere:

  1. il superamento dei valori inferiori d’azione (es.: manifesta assenza di sorgenti rumorose significative, misurazioni anche estemporanee, confronto con situazioni analoghe, dati di letteratura, dati dei costruttori riferiti a condizioni paragonabili a quelle presenti sul campo);

  2. il mantenimento nel tempo della condizione a basso rischio riscontrata. Ad esempio qualora siano presenti macchinari la cui rumorosità può variare considerevolmente per carenze manutentive la situazione non può essere considerata “giustificabile”: andranno comunque previste specifiche misure organizzative tese al controllo della manutenzione dell’apparecchiatura;

  3. che le condizioni acustiche siano comunque idonee a tutelare anche eventuali soggetti sensibili.

Nella valutazione deve essere riportata l’eventuale presenza di sostanze ototossiche, vibrazioni meccaniche, lavoratori particolarmente sensibili (con specifico riferimento a lavoratrici in stato di gravidanza e lavoratori minori), segnali di avvertimento acustico, e le misure prese per eliminare o ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza dovuti all’azione sinergica di tali fattori con il rumore presente in azienda. Infine, la valutazione deve riportare le misure adottate per garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.

In relazione alla prevenzione dei rischi non uditivi del rumore, ai fini della giustificabilità la relazione documenterà l'assenza di criticità in relazione ai requisiti acustici richiesti dalle norme di buona tecnica applicabili per la specifica attività, come illustrato ai punti C.17 - C.21 del presente documento.

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