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C.17 Secondo quali criteri deve essere effettuata la valutazione del rischio rumore in ambienti di lavoro ad obiettivo "comfort acustico"?

Oltre ai rischi di insorgenza degli effetti uditivi da rumore, qualora l’ambiente di lavoro non garantisca adeguate condizioni di ergonomia e di benessere acustico, occorre valutare anche i rischi legati agli effetti non uditivi del rumore (vedi A.1), al fine di tutelare il benessere del lavoratore in relazione alla tipologia di attività espletata.

Per quanto riguarda il rischio rumore nei luoghi di lavoro, il D.Lgs.81/2008 (art. 15, comma 1, lettera c) dichiara preliminarmente l’esigenza della “eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico”, nonché alla lettera d "rispetto dei principi ergonomici … nella concezione dei posti di lavoro, ...".

Inoltre, l’art. 63 dello stesso D.Lgs.81/2008 ed il punto 1.3.1 del relativo Allegato IV precisano che i luoghi di lavoro, a meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni, devono essere provvisti di un isolamento acustico sufficiente tenuto conto del tipo di impresa e dell’attività dei lavoratori.

 

È a tal fine da considerare che, ai sensi della Legge Quadro sul rumore (Legge 447/95) si definisce “ambiente abitativo” ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la specifica disciplina per la tutela di lavoratori (D.Lgs. 277/91”).

Si ricorda in merito che nel 1995 la norma a tutela della prevenzione degli effetti uditivi del rumore era il D.Lgs. 277/91, che è stato successivamente sostituito prima dal D.Lgs. 626/94 Titolo V-bis e poi dal D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo II. Pertanto, in qualsiasi attività lavorativa ove non sia giustificabile l’esposizione a rumore a livelli tali da poter comportare un rischio per l’apparato uditivo, e che pertanto non devono essere valutati utilizzando i criteri valutativi del rischio uditivo (D.Lgs. 81/08 titolo VIII), i lavoratori andranno tutelati applicando la normativa vigente a tutela della popolazione generale (Legge 447/1995 e successivi decreti applicativi).

In tali ambienti, per le particolari funzioni che vi si svolgono, è necessaria una qualità acustica che garantisca non solo livelli sonori inferiori alle soglie di legge per gli effetti uditivi, ma anche altri requisiti quali: l’intellegibilità del parlato, la riservatezza delle comunicazioni, la non interferenza con la concentrazione e lo svolgimento di compiti cognitivi. Inoltre, il rumore è concausa di stress lavoro correlato, come riportato in tutti i documenti che in materia, come ad esempio nel manuale Inail “La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato”.

È necessario quindi, ai fini della valutazione del rischio, applicare le norme di buona tecnica e la normativa di tutela della popolazione generale in vigore, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di comfort acustico e vibratorio in relazione alle diverse attività svolte. Qualora l’ambiente non presenti i requisiti minimi prescritti dalla normativa, non potrà essere escluso il rischio di insorgenza di effetti non uditivi del rumore (FAQ A.1), in relazione alla specifica attività svolta.

 

In particolare il DPCM 5/12/1997, nel contesto applicativo della Legge 447/95, fissa i requisiti acustici minimi per le seguenti categorie di edifici, da conseguirsi in sede di progettazione, realizzazione, ristrutturazione e collaudo degli edifici Il rispetto degli stessi è condizione minima ai fini della prevenzione del disagio causato dal rumore nella fruizione degli stessi, e dovrà pertanto essere opportunamente valutato in sede di valutazione rischio rumore ai fini della prevenzione degli effetti non uditivi.

Tabella C.2 - Classificazione degli ambienti abitativi ai sensi del D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”

Categoria A

edifici adibiti a residenza o assimilabili;

Categoria B

edifici adibiti ad uffici ed assimilabili;

Categoria C

edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;

Categoria D

edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;

Categoria E

edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

Categoria F

edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;

Categoria G

edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

 

In tabella C.3 si riportano i requisiti minimi fissati dal D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 per le categorie sopra definite, in relazione ai seguenti indici acustici normalizzati:

 

Rw: Indice del potere fonoisolante tra due distinte unità immobiliari

D2m,nT,w: Isolamento acustico standardizzato di facciata

Ln,w: Indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato

LASmax: Livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow

LAeq: Livello equivalente pressione sonora ponderato A

 

Tabella C.3 - Tabella relativa ai requisiti acustici fissati dal D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 per le categorie sopra definite

Categoria dell’edificio

Parametri

Rw (*)

D2m,nT,w

Ln,w

LASmax

LAeq

1. D

55

45

58

35

25

2. A, C

50

40

63

35

35

3. E

50

48

58

35

25

4. B, F, G

50

42

55

35

35

 

Per quanto riguarda "l’Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili”, è stato emanato un apposito Decreto del 11 Gennaio 2017, meglio conosciuto come Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.): il legislatore, anche se limitatamente a bandi e gare di appalto di edifici pubblici, ha pubblicato requisiti maggiormente stringenti da perseguire nella costruzione, ristrutturazione per edifici pubblici.

Riassumiamo in breve i requisiti richiesti dal Decreto 11 gennaio 2017, in particolare al punto 2.3.5.6 (comfort acustico):

  • i valori dei requisiti acustici passivi dell’edificio devono corrispondere almeno a quelli della Classe II ai sensi della norma UNI 11367:2010;

  • nel caso in cui l’edificio sia un ospedale, una casa di cura o una scuola, i requisiti acustici passivi devono soddisfare il livello di “prestazione superiore” riportato nell’Appendice A della norma UNI 11367:2010;

  • per gli ambienti di uso comune o collettivo dell’edificio collegati mediante accessi o aperture ad ambienti abitativi, devono essere rispettati i valori di “prestazione buona” indicati nell’Appendice B della UNI 11367:2010;

  • gli ambienti interni devono essere idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici riportati nella norma UNI 11532 (almeno il tempo di riverberazione e lo STI).

La nuova serie della famiglia di norme UNI 11532 “Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati”, richiamata nel Decreto CAM, individua quali sono i descrittori che meglio rappresentano la qualità acustica delle differenti tipologie di ambienti, le tecniche di calcolo previsionale e misura in opera, e specifica i valori di riferimento in funzione della destinazione d’uso degli ambienti stessi.


 

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