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D.2 Come deve essere fatto il programma delle misure tecniche e organizzative ex art.192, comma 2, del D.Lgs. 81/08 quando si superano gli 85 dB(A) / 137 dB(C)?

Il programma delle misure tecniche ed organizzative ex art.192, comma 2, deve essere presente nel Documento di valutazione di tutte le aziende che hanno esposti al di sopra dei valori superiori di azione (85 dB(A) di LEX e/o 137 dB(C) di Lpicco,C).

Si tratta del dispositivo più importante introdotto dalla Direttiva 2003/10/CE, perché è indirizzato alla riduzione del rischio con le misure di carattere tecnico ed organizzativo che, come noto (vedi art.15, lettera i, D.Lgs.81/2008), devono essere privilegiate rispetto a quelle di carattere individuale. È quindi anche il dispositivo da presidiare con maggiore attenzione in fase di vigilanza.

Come indicazione operativa si consiglia che tale programma contenga almeno i seguenti elementi:

- elenco delle attività per le quali vi è il superamento dei valori superiori di azione, descritti tanto con i livelli r.m.s. e di picco presenti che per i tempi di esposizione a tali livelli;

- misure tecniche e/o organizzative che si intendono adottare;

- risultati attesi a seguito delle suddette misure in termini di LEX e/o Lpicco,C;

- tempi di attuazione di ogni singola misura;

- funzione aziendale e/o persona incaricata dell’attuazione di ogni singola misura;

- modalità di verifica dei risultati;

- data e risultati della verifica.

La UNI 11347:2015 “Acustica - Programmi aziendali di riduzione dell'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro” propone nel dettaglio gli elementi tecnici e i format con i quali redigere un PARE (Piano Aziendale di Riduzione dell’Esposizione a rumore).

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