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C.6 Cosa significa che la valutazione del rischio deve tener conto di "tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento"?

L’art.190, comma 1, esplicita che la valutazione del rischio rumore è un concetto più ampio della sola misurazione dell’agente di rischio, comprendendo la raccolta di informazioni sulle condizioni più generali della esposizione del lavoratore, inclusa la eventuale compresenza di fattori di rischio non acustici che possono aumentare i rischi per la salute e la sicurezza.

In particolare, per adempiere a quanto indicato alla lettera e) di tale comma, il personale qualificato dovrà valutare e se necessario misurare le caratteristiche acustiche (livello, spettro, incremento dal rumore di fondo …) dei segnali di avvertimento (ad es. la sirena dell’antincendio), o altri suoni utilizzati al fine di ridurre gli infortuni (ad es. l’avvisatore acustico di retromarcia dei veicoli industriali) presenti nei luoghi di lavoro, qualora ad avviso del R-SPP o per sua esperienza, questi segnali possano risultare mascherati dal rumore presente in azienda. Infatti, per evitare il rischio di infortuni dovuti a tale effetto di mascheramento, i segnali di avvertimento devono sempre essere chiaramente udibili, discriminabili e inequivocabili, indipendentemente dal clima acustico presente nei luoghi di lavoro.

Le regole di base per i segnali acustici sono indicate nel Titolo V del D.Lgs.81/2008, mentre le norme di riferimento sono la UNI EN 981:2009 e la UNI EN ISO 7731:2009.


 

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