Mostra tutte le FAQ

C.18 Quali sono i criteri da seguire per la valutazione del rischio rumore nei mezzi di trasporto?

a valutazione del rischio rumore a bordo dei mezzi di trasporto deve perseguire il duplice obiettivo di garantire che:

  1. siano rispettati protocolli di acquisto, manutenzione e gestione del parco macchine che escludano il verificarsi del superamento del livello inferiore di azione (LEX < 80 dB(A)), per prevenire l’insorgenza del rischio per l’apparato uditivo. Un criterio ai fini del perseguimento di tale obiettivo minimo (esclusione del rischio per l'apparato uditivo) è quello di verificare - nell’ambito della valutazione del rischio rumore - che in qualsiasi condizione di esercizio sia garantito il non superamento del livello Leq 80 dB(A) in posizione operatore. Conseguentemente andranno caratterizzate le condizioni operative di esercizio ove tale criterio non risulti rispettato, identificando gli appropriati interventi mirati alla riduzione del rumore ai fini del rispetto del suddetto criterio.

  2. siano garantite idonee condizioni di comfort alla guida per prevenire l’insorgenza di possibili effetti extra uditivi. Si ricorda in merito che è ben noto che il rumore - anche a livelli inferiori alle soglie di insorgenza del danno uditivo (LEX 80 dB(A)) - può interferire con le attività mentali che richiedono attenzione e concentrazione, inducendo affaticamento e incrementando il rischio di disattenzione e di incidenti per i conducenti dei mezzi di trasporto. Inoltre, le strategie di adattamento messe in atto per “cancellare” il rumore e lo sforzo necessario per mantenere le prestazioni, sono associate ad aumento della pressione arteriosa e ad elevati livelli ematici degli ormoni legati allo stress (vedi A.1). Tali effetti possono avere ricadute sulla salute del conducente e comportare, in relazione alle condizioni individuali del soggetto esposto, l’insorgenza di problemi a carico dell’apparato cardiovascolare e neurologici.


 

Ai fini della valutazione del rischio si richiama che l’Articolo 190 - Valutazione del rischio comma 5 recita: La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed è documentata in conformità all’articolo 28, comma 2.

Si fa presente che tale comma è da applicarsi indipendentemente dal fatto che sia superato o meno il livello di azione.


 

Pertanto è necessario che la valutazione del rischio rumore riporti le strategie che il datore di lavoro mette in atto per:

  • ridurre l’esposizione a rumore del personale a bordo (ai sensi di Art. 190 comma 1 punto g e art. 190 comma 5);

  • prevenire la possibilità di superamento del livello LEX8h 80 dB(A) (prevenzione rischio apparato uditivo) nelle diverse condizioni di esercizio;

  • ridurre l’esposizione a rumore in relazione all'obiettivo di conseguimento di idonee condizioni di comfort acustico a bordo, riducendo la possibilità di insorgenza di effetti extra uditivi (art. 28; art 29; art. 190 comma 5).

A tale riguardo, si fa presente che valori di rumorosità ambientale superiori a 65 dB(A) sono in genere poco confortevoli per l’espletamento di qualsiasi attività che richieda concentrazione. L’obiettivo di non superare il valore LAeq di 65 dB(A) al posto di guida, nelle normali condizioni di esercizio, dovrebbe essere perseguito nelle procedure di acquisito/manutenzione e gestione del parco macchine.

Particolare attenzione dovrà essere posta sia nella rumorosità trasmessa dal motore al posto di guida sia nella rumorosità prodotta dai sistemi di condizionamento e ventilazione installati a bordo.


 

TRENI

Fermo restando quanto espresso al precedente paragrafo, il Regolamento (UE) N. 1304/2014 della Commissione del 26 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — rumore», prescrive i seguenti valori limite per il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A (LpAeq,T) da conseguire all’interno della cabina di guida, intesi come obiettivi minimi da conseguire ai fini della salute e sicurezza degli operatori a bordo delle locomotive.

La dimostrazione di conformità ai valori limite per il rumore all'interno della cabina di guida di cui alla tabella C.4 viene condotta in conformità alla norma UNI EN 15892:2011.

Si fa presente che il parametro di valutazione non è il LEX,8h (livello espositivo mediato su 8 ore) ma il LpAeq,T [dB(A)], cioè il livello di pressione sonora - LAeq dB(A) - rilevato al posto di guida a 10 cm dall'orecchio del macchinista, in campionamenti di durata minima pari a 20 secondi. Tale livello di pressione sonora in qualsiasi condizione di esercizio non può superare i valori limite indicati in tabella.


 

Tabella C.4 - Regolamento (UE) N. 1304/2014 - Valori limite relativi al rumore all’interno della cabina di guida – LAeq dB(A)

Rumore all’interno della cabina di guida

LpAeq,T [dB(A)]

In stazionamento con avvisatore acustico in funzione

95

Alla velocità massima vmax se vmax < 250 km/h

78

Alla velocità massima vmax se 250 km/h < vmax < 350 km/h

80

 

A tale proposito, l’art. 6 di detto Regolamento ribadisce quanto segue:

Il rispetto dei valori inferiori di esposizione che fanno scattare l'azione di cui all'articolo 3 della direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è assicurato dalla conformità al livello di rumore all'interno della cabina del macchinista, definito al punto 4.2.4 dell'allegato al presente regolamento, nonché da appropriate condizioni di esercizio che devono essere definite dall'impresa ferroviaria.

 

Si fa presente che i valori di Tabella C.4 sono obiettivi finalizzati al conseguimento di requisiti minimi imprescindibili sotto il profilo della tutela della salute, il cui rispetto è necessario venga richiesto in fase di acquisto di nuovi mezzi, in fase di ricondizionamento, manutenzione del parco macchine esistente, e da verificare in sede di collaudo e valutazione periodica del rischio rumore ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L’obiettivo del rispetto dei sopracitati livelli in qualsiasi condizione di esercizio deve essere a pieno titolo parte integrante delle procedure messe in atto a seguito della valutazione del rischio rumore ai sensi del D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo II. A tal fine il documento di valutazione del rischio rumore includerà sia le misure comprovanti il rispetto di detti requisiti minimi sia la definizione delle appropriate condizioni di esercizio atte a garantire il rispetto degli stessi.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di comfort si fa riferimento ai criteri generali precedentemente esposti

Mostra tutte le FAQ
logo regione toscana
Regione Toscana
Diritti Valori Innovazione Sostenibilità
collegamento sito usl 7 siena Servizio Sanitario
della
Toscana