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A.4 Quali misure specifiche di tutela possono essere applicate per la donna in gravidanza o per altri soggetti particolarmente sensibili esposti per motivi professionali a vibrazioni meccaniche?

Ai sensi del combinato disposto dell’art.11 del D.Lgs. 151/2001 e s.m.i. e dell’Allegato C, del medesimo decreto, nonché dell’art. 183, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Datore di Lavoro (DL), nell’ambito della valutazione generale del rischio da esposizione a vibrazioni meccaniche, valuta se, per le condizioni in cui il lavoro viene svolto, possa esistere, per le lavoratrici gestanti, il rischio di lesioni al feto ovvero di distacco della placenta. Sebbene le evidenze epidemiologiche per l’occorrenza di tali effetti avversi non siano conclusive (vedi FAQ A.1), tuttavia qualora si verificasse la sussistenza del rischio specifico, il DL adotta misure specifiche di riduzione del rischio, di tipo tecnico, organizzativo, procedurale, in particolare, tramite lo spostamento ad altra mansione ovvero la riduzione dell’orario di lavoro, con l' obiettivo tendenziale di ridurre l' esposizione a vibrazioni, per la lavoratrice gravida, a valori trascurabili, nel rispetto di eventuali prescrizioni del Medico Competente, ove nominato.

In riferimento ai lavoratori minori, di cui al D.Lgs. 345/1999, ferme restando le procedure poste, per “i lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti, uso di pistole fissa chiodi”, ai sensi dell’art. 183, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il DL, nell’ambito della valutazione generale del rischio da esposizione a vibrazioni meccaniche, valuta e riduce al minimo, con misure di tipo tecnico, organizzativo e procedurale, come la riduzione del tempo di esposizione alle vibrazioni del minore, nel rispetto di eventuali prescrizioni del Medico Competente, ove nominato.

In riferimento agli altri soggetti particolarmente sensibili (cfr. FAQ A.2) il DL dovrà condurre, di concerto con il MC o con il medico curante, una valutazione specifica del rischio, con l'obiettivo di ridurlo, mettendo in atto le opportune misure di tipo tecnico, organizzativo, e procedurale, da adattarsi al caso specifico.

Si fa presente al riguardo che la mera riduzione dei valori espositivi A8 a valori inferiori ai valori di azione prescritti dal D.lgvo 81/08 Titolo VIII Capo III non è di per sé  sufficiente a poter ritenere "trascurabile" il rischio da esposizione a vibrazioni per i soggetti sensibili. E' in genere necessario valutare attentamente la riduzione dell'esposizione a urti ripetuti o impatti singoli, nonché gli altri importanti co-fattori di rischio quali posture, sforzi etc. (vedi FAQ C.3)

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