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A.6 Quando e' opportuno estendere la sorveglianza sanitaria per esposizioni inferiori valori di azione?

All’art. 204 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 viene specificato che i lavoratori esposti a vibrazioni meccaniche a livelli inferiori a quelli di azione possono essere altresì sottoposti a sorveglianza sanitaria, a giudizio del medico competente, quando si verificano una o più delle seguenti condizioni, ovvero (i) che vi sia un probabile nesso causale tra l’esposizione a vibrazioni e la malattia o gli effetti nocivi, (ii) che gli effetti nocivi  possano insorgere  nelle specifiche condizioni di lavoro e (iii) che gli effetti nocivi possano essere individuati dalle tecniche sperimentate esistenti.

In tal modo viene resa possibile al medico competente l’attuazione di accertamenti sanitari mirati nei confronti dei lavoratori esposti a vibrazioni anche al di sotto dei valori di azione, tipicamente in presenza di soggetti particolarmente sensibili (FAQ A.2), oppure in presenza di rilevanti co-fattori di rischio espositivo,  di cui alla lettera h) del comma 5 dell’art.202 del D.Lgs. 81/2008, ossia che espongono a basse temperature, al bagnato, all’elevata umidità o al sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide, o ancora in presenza di esposizione a  singoli impatti o urti ripetuti di elevata intensità

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