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E.1 A quali condizioni puo' essere concessa deroga da parte delle ASL al rispetto dei valori limite consentendo il calcolo del livello di esposizione su base settimanale (A(40)) anziche' giornaliera (A(8)), come previsto dall'art.205, comma 2 del D.Lgs. 81/2008?

L’art.306, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 81/2008 specifica che la deroga all’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione (fino al 6 luglio 2010) vale esclusivamente per le attrezzature di lavoro, messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007, per le quali risulti comprovato che non è possibile il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico (vale a dire che sono state acquistate secondo lo stato dell’arte di quel momento) e delle misure organizzative (effettivamente) messe in atto. Le misure organizzative messe in atto devono essere quelle concretamente attuabili.

L’art.306, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 al terzo periodo proroga l’entrata in vigore dell’obbligo del rispetto del valore limite di esposizione alle vibrazioni per il settore agricolo forestale al 6 luglio 2014, fermo restando che sia comprovata l’impossibilità in relazione al progresso tecnico ed alle misure organizzative concretamente attuabili. Tutti gli altri obblighi previsti dal Capo III sono comunque in vigore.

 

Le condizioni previste dall’art.205 del D.Lgs. 81/2008 per l’ottenimento della deroga al rispetto dei Valori limite di esposizione sono:

1.     l’esposizione a vibrazioni meccaniche (A8) deve essere abitualmente inferiore ai valori di azione, tanto per HAV quanto per WBV;

2.     il superamento dei valori limite di esposizione deve essere occasionale;

3.     il valore dell’esposizione calcolata su un periodo di 40 ore A8 deve risultare inferiore ai valori limite;

4.     si deve poter dare dimostrazione con elementi probanti che i rischi derivanti dal tipo di esposizione sono inferiori a quelli derivanti dal livello di esposizione corrispondente ai valori limite di esposizione;

5.     si deve provvedere all’intensificazione della sorveglianza sanitaria;

6.     occorre, comunque, operare per ridurre al minimo i rischi, tenuto conto delle particolari circostanze.

Tali condizioni fanno quindi riferimento ad attività/mansioni che non comportano normalmente una significativa esposizione occupazionale a vibrazioni e che possono determinare situazioni espositive non consuete, fortuite, che non fanno parte del normale ciclo di lavoro, in cui l’A8  può superare i valori limite.

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