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A.6. Quali sono i possibili criteri da seguire per i controlli sanitari periodici dei lavoratori esposti?

La risposta a questa domanda prevede una doverosa premessa, esplicativa delle incongruenze e degli obblighi di legge esistenti all’atto della redazione del presente documento.

Non esiste una norma di riferimento del settore che includa tutti i vari possibili comparti interessati come off-shore, in-shore, basso fondale, alto fondale, saturazione, itticoltura, scientifico, etc, (si ricorda che la norma UNI 11366 è cogente nel settore estrattivo-minerario, ma solo indicativo per tutti gli altri settori che siano privi di una norma UNI specifica).  E’ importante rilevare, infatti, che la norma UNI 11366 è testo di riferimento normativo per la promulgazione di Ordinanze da parte delle Capitanerie di Porto per la sicurezza nei lavori subacquei in ambito Portuale e del territorio ricadente sotto la giurisdizione delle medesime. Pertanto diviene "cogente" per effetto di Ordinanze di CP. Gli unici riferimenti normativi attualmente in essere per quanto riguarda la valutazione medica di idoneità dei lavoratori sono il D.Lgs. 81/08 (valutazione del Medico Competente) e il D.M. del Ministero della Marina Mercantile del 13.01.1979 pubblicato nella G.U. n. 47 del 16/2/1979 referentesi agli esami previsti dall’idoneità medica per l’iscrizione al Registro dei Sommozzatori in Servizio Locale.

Quest’ultimo, in particolare, si riferisce alle visite di idoneità richieste dalle Capitanerie di Porto presso le quali vengono iscritti i Sommozzatori in Servizio Locale, quasi sempre O.T.S. operanti nelle acque del Compartimento Marittimo di iscrizione: costoro sono, nella prevalenza, alle dipendenze di Aziende operanti nel Circondario o, comunque, sul territorio dello Stato nelle acque territoriali sia marittime che interne. L’organo competente per tale idoneità è la Sanità Marittima del Porto, che basa le proprie valutazioni per lo svolgimento dell’attività subacquea professionale sulla base degli esami di cui al predetto D.M.

Tale idoneità si limita alla sola attività subacquea professionale, non prendendo, invece, minimamente in considerazione le altre attività lavorative extra-subacquee come quelle, per esempio, svolte in superficie a fine turno immersione: queste ultime sono infatti di competenza del Medico Competente nominato. Non tutti gli operatori effettuano tali visite presso la Sanità Marittima, in quanto non tutti gli operatori sono iscritti nei registri dei Sommozzatori in Servizio Locale, essendo tale registro un elenco obbligatorio per lo svolgimento dell’attività in acque marittime compartimentali o similarmente normate. Ne consegue che una vasta platea di operatori non effettua tali visite, rimettendo il giudizio di idoneità alle mansioni specifiche al Medico Competente: egli, nel ricercare i riferimenti normativi per la diagnostica specifica, trova solitamente il decreto del Ministero dei Trasporti di cui sopra.

Alla luce di quanto sopra premesso, è parere dei relatori di questo  GdL, che i contenuti del documento ministeriale cui viene fatto riferimento per la diagnostica di idoneità,  sia obsoleto e non aggiornato alla situazione attuale: la recente pandemia da Covid 19, per esempio, richiede specifici controlli post-contagio non contemplati dall’elenco di riferimento, ma altrettanto fondamentali per la verifica dello stato di idoneità allo svolgimento dell’attività subacquea professionale del lavoratore.

Si ritiene buona prassi che le diverse categorie di esposti debbano essere sottoposte a controlli sanitari in ragione delle proprie valutazioni del rischio specifiche e dei settori in cui operano. Laddove non vi sia l’idoneità medica e l’idoneità alla mansione specifica da parte della Sanità Marittima, sulla base delle normative vigenti all’atto della visita del lavoratore, si suggerisce, ai fini dell’eventuale valutazione di idoneità da parte del Medico Competente, di adottare le indicazioni della Tabella 1, allegata alla fine delle FAQ: tale elenco può contribuire a rendere la vigilanza sanitaria più completa.

Tali indicazioni devono essere considerate nel documento di valutazione dei rischi per valutare l’impatto sullo specifico cantiere di lavoro e/o sulla ditta.

 

Un glossario per le FAQ relative alle atmosfere iperbariche è disponibile qui.

 

Tabella 1. Possibili criteri specifici da seguire per la sorveglianza sanitaria che include l’idoneità iniziale e periodica dei lavoratori esposti. Laddove non vi sia l’idoneità medica e l’idoneità alla mansione specifica da parte della Sanità Marittima, sulla base delle normative vigenti, all’atto della visita del lavoratore, si suggerisce un elenco di possibili accertamenti (Tabella 1) a cui il Medico Competente può attingere ai fini dell’eventuale valutazione di idoneità. Tali indicazioni devono essere considerate nel documento di valutazione dei rischi per valutare l’impatto sullo specifico cantiere di lavoro e/o sulla ditta.

APPARATI

INDAGINI

I° visita

annuale

Ogni 3 anni fino a 45 anni

Ogni 2 anni dopo i 45 anni

Ogni 5 anni fino a 50 anni

Ogni 3 anni dopo 50 anni

Ogni 6 anni

Cardiovascolare

ECG basale e da sforzo

 

x

         

Ecocardio transtoracico

x

 

x

x

     

Ecocolor doppler TSA

 

 

 

 

 

x

 

Respiratorio

Spirometria

 

x

 

 

 

 

 

RX Torace

       

x

x

 

TC Polmonare HRCT senza mezzo di contrasto

x

           

Otorinolaringoiatrico

Audio - Impedenzometria

 

x

         

Visione

Tabella ortottica e fundus

 

x

         

Ishihara test

x

 

         

 

 

 

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