POSIZIONE: PAF > Iperbariche
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E.1. Nell'ambito del D. Lgs. 81/2008, in ottemperanza a quali riferimenti deve essere effettuata la valutazione del rischio da atmosfere iperbariche?

La valutazione del rischio derivante dall’esposizione ad atmosfere iperbariche deve essere effettuata ai sensi dell’art. 181 del D. Lgs. 81/2008, secondo cui il datore di lavoro, come chiaramente indicato nel comma 1 dell’art. 28, valuta tutti i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti fisici. Non essendo previsto nel Titolo VIII un Capo specifico per le atmosfere iperbariche, normativamente occorre considerare quanto richiesto dall’intero Capo I, ossia la finalità della valutazione del rischio, che deve essere tale da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione (sezione D), con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi , come illustrato alle sezioni C e D (art. 182 comma 1), l’attenzione ai lavoratori particolarmente sensibili (art. 183), gli obblighi di informazione e formazione (art. 184), la sorveglianza sanitaria e la tenuta della cartella sanitaria di rischio (artt. 185 e 186).

Pertanto qualora il rischio atmosfere iperbariche non sia giustificabile, esiste da parte del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 81/2008 l’obbligo, sanzionabile e non delegabile, della valutazione del rischio atmosfere iperbariche e della elaborazione del documento di cui all’art. 28, in cui dovranno essere identificate le opportune misure preventive e protettive da adottarsi per minimizzare il rischio.

 

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