Per sorveglianza sanitaria (SS) si intende l’insieme degli atti medici di prevenzione atti a verificare la compatibilità tra la salute dei lavoratori e la esposizione ad un agente di rischio e la conseguente idoneità specifica al lavoro, la permanenza nel tempo delle condizioni di salute del lavoratore, la valutazione sulla efficacia delle misure di prevenzione intraprese, il rafforzamento della compliance su misure e comportamenti corretti. La SS consente inoltre di valutare l’opportunità di sottoporsi ad esami periodici anche successivamente alla cessazione delle attività lavorative.
Il M.C. ai fini della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti alle ROA dovrà tenere conto degli esiti del rapporto di valutazione del rischio, in relazione alla tipologia di esposizione (UV/VIS/IR) ed ai gruppi omogenei di lavoratori esposti.
La periodicità per effettuare la sorveglianza sanitaria, come previsto dall'Art.218, è generalmente annuale, ma può essere effettuata anche con periodicità inferiore nel caso di lavoratori particolarmente "sensibili" al rischio.
Considerato che gli organi bersaglio della radiazione ottica sono rappresentati dall’occhio e dalla cute, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, oltre ad una scrupolosa anamnesi volta a individuare in sede di visita preventiva potenziali condizioni di particolare sensibilità al rischio ed eventuali pregresse o attuali esposizioni di natura occupazionale o extra-occupazionale, può avvalersi, quali accertamenti complementari in sede preventiva e periodica, della visita oculistica e della visita dermatologica.
La sorveglianza sarà mirata all’identificazione di segni precoci di alterazioni morfofisiologiche a carico degli organi bersaglio occhi e cute riconducibili all’esposizione specifica ROA evidenziata dalla valutazione del rischio (cfr. FAQ A.1)
Si richiama in merito quanto segue:
Per quanto riguarda i lavoratori particolarmente sensibili (art. 218, comma 1 del D.lgs. 81/2008), che potrebbero presentare un rischio significativo anche per valori di esposizione inferiori ai limiti e che sono individuabili in fase di visita medica preventiva, il M.C. può disporre visite periodiche a scadenza più ravvicinata e individuare eventuali misure protettive specifiche da mettere in atto in relazione alla tipologia ed entità dell’esposizione ed alle condizioni di suscettibilità individuale.
I risultati della sorveglianza sanitaria, resi disponibili in forma anonima e collettiva al Datore di Lavoro, dovranno essere attentamente presi in esame nell’ambito della valutazione del rischio, soprattutto ai fini della valutazione dell’efficacia dei DPI e dei sistemi messi in atto per la prevenzione del rischio ROA e del riesame degli esiti delle valutazioni dei rischi precedentemente effettuata.
In ogni caso, laddove i valori limite sono superati, oppure sono identificati effetti nocivi sulla salute, dovranno essere comunicate al lavoratore le informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario cui questi dovrebbe sottoporsi dopo la fine dell’esposizione.
