Tra gli obblighi del Datore di lavoro vi è quello di valutare e, se del caso, misurare e/o calcolare i livelli di radiazioni ottiche non coerenti ai quali sono esposti i lavoratori e, sulla base di queste valutazioni, attuare le necessarie misure di tutela. Ai sensi dell’art. 181 comma 2 del D.lgs.81/08 il Datore di lavoro deve avvalersi di “personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia”.
Il “personale qualificato” risulta tale se in grado di effettuare la valutazione dei rischi da radiazioni ottiche non coerenti richiesta per la specifica attività lavorativa e di redigere una relazione tecnica completa ed esaustiva, secondo i requisiti richiesti dal D.Lgs. 81/08.(FAQ D.2).
Secondo quanto esplicitato nella faq 1.11 delle Indicazioni operative TITOLO VIII CAPO I:
La dicitura “personale qualificato” definisce correntemente un operatore che abbia sostenuto un corso di qualificazione sulla valutazione richiesta per lo specifico agente di rischio conclusosi con una valutazione positiva e documentabile dell’apprendimento. Inoltre, nei casi in cui ai fini della valutazione del rischio siano richieste competenze di misura e/o di calcolo degli agenti fisici, i datori di lavoro devono accertarsi che i fornitori di servizi dispongano delle competenze specialistiche, dell’esperienza e degli strumenti adeguati per effettuare la valutazione in maniera corretta.
In assenza di qualsiasi riferimento su durata e contenuti del corso e sui soggetti autorizzati alla valutazione e all’espressione della certificazione finale, si suggerisce di giudicare il “personale qualificato” essenzialmente sulla base:
In assenza di normativa specifica, che definisca il percorso formativo da seguire per professionisti privi di esperienza consolidata in materia, possono essere assunte come riferimento le indicazioni contenute nel documento “REQUISITI DI CONOSCENZA, ABILITÀ E COMPETENZA DEL PERSONALE QUALIFICATO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA RADIAZIONI OTTICHE NON-COERENTI E COERENTI(LASER) NEI LUOGHI DI LAVORO” redatto a cura della CIIP (Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione) nel 2020, in collaborazione col Coordinamento interregionale sicurezza salute luoghi di lavoro – Gruppo di lavoro Agenti fisici e disponibile sul sito web della Consulta medesima. www.ciip-consulta.it.
Il datore di lavoro valuta l’idoneità del “personale qualificato” essenzialmente sulla base del curriculum professionale posseduto in riferimento al possesso dei suddetti requisiti.
Nei casi in cui, ai fini della valutazione del rischio, siano richieste competenze di misura e di calcolo su sorgenti di radiazioni ottiche non coerenti, è da tenere presente che la valutazione dell’esposizione mediante misurazioni o calcoli è solitamente complessa e richiede competenze specialistiche.
Se è necessario effettuare una valutazione con misurazioni o calcoli, i datori di lavoro devono accertarsi che il personale qualificato individuato disponga delle competenze, dell’esperienza e degli strumenti adeguati per effettuare la valutazione. Qualora siano richieste specifiche misurazioni su sorgenti di radiazioni ottiche non coerenti, il personale qualificato incaricato dovrà utilizzare apparecchiature e metodologie appropriate (FAQ B.2) ed inoltre produrre una relazione tecnica conforme a quanto indicato dalle norme di buona tecnica applicabili (FAQ D.2). Anche in questo caso le indicazioni sui requisiti di questa figura professionale che potrebbero orientare la scelta del Datore di lavoro sono contenute nel documento sui requisiti sopra citato.
Di seguito si riportano esempi di situazioni espositive che in genere non richiedono l’esecuzione di misurazione e/o calcoli complessi:
I corsi di formazione/aggiornamento teorico-pratico in materia di radiazioni ottiche non coerenti, dovranno essere erogati da Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 9 del D.lgs.81/08 e s.m.i., Enti di ricerca, Università, Associazioni scientifiche e/o professionali del settore.
I corsi di formazione verranno ritenuti validi se con valutazione finale dell’apprendimento. Deve essere prevista l’applicazione di un criterio di valutazione dell’apprendimento (esito positivo della verifica finale). I requisiti del Formatore devono essere coerenti con quanto previsto dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013.
