Gli Stati membri dovranno conformarsi alla direttiva entro il primo luglio2016.
In attesa della opportuna riformulazione del Titolo VIII Capo IV del D.lgvo 81/08, ai fini del recepimento della nuova direttiva, resta valido il principio generale di cui all’art.28 del D.lgvo 81/2008, ribadito relativamente agli agenti fisici all’art.181, che impegna il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza,
inclusi quelli derivanti da esposizioni a campi elettromagnetici, ed all'attuazione delle appropriate misure di tutela, a decorrere dal 1 gennaio 2009 (art. 306).
In questo contesto la presente sessione del portale e i dati contenuti nella banca dati CEM, per quanto suscettibili di perfezionamento ed integrazioni alla luce della nuova Direttiva, rappresentano comunque un riferimento valido ai fini della valutazione del rischio prevista dagli artt.28 e 181 del DLgs.81/2008.
Ai fini della valutazione del rischio, considerato che l'impianto protezionistico delineato dalla nuova direttiva europea 2013/35/UE è in linea con gli orientamenti internazionali maggiormente accreditati (ICNIRP), nelle more del recepimento si ritiene comunque utile riferirsi alla direttiva medesima anche tenuto conto del richiamo alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi di cui all’art.181 del D.lgvo 81/2008.
I cirteri di valutazione del rischio definiti dal documento Coordinamento Tecnico Regioni – Ispesl Prime indicazioni applicative del Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII; Prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione a campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro (dicembre 2008), basati sullo standard EN 50499 : “Procedure per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici”, rimangono valevoli negli aspetti metodologici generali, nei criteri di giustificazione dell'esposizione, individuazione degli apparati a rischio, metodiche di zonizzazione, azioni conseguenti la valutazione.
I contenuti del documento sono da considerarsi obsoleti unicamente in relazione ai riferimenti ai livelli di azione per i lavoratori fissati dalla precedente direttiva 2004/40/CE e basati sulle raccomandazioni dell'ICNIRP 1998, che dovranno essere opportunamente aggiornati in accordo con i valori di azione/limite fissati dalla nuova direttiva europea 2013/35/UE.