POSIZIONE: PAF > Ionizzanti Artificiali

Prevenzione e Protezione dal rischio
Radiazioni Ionizzanti Artificiali

 

PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA RADIOPROTEZIONE

ESPERTO di RADIOPROTEZIONE E MEDICO ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA MEDICA

LA SORVEGLIANZA FISICA

DOCUMENTAZIONE DI SORVEGLIANZA FISICA

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI

DOSIMETRIA INDIVIDUALE

DPI

 

 

La radioprotezione è l’insieme di leggi, regole e procedure tese alla protezione della popolazione e dei lavoratori dagli effetti nocivi delle radiazioni ionizzanti. Per la tutela dell’esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti (artificiali e naturali), è in vigore il D.Lgs. 101/2020 che ha modificato l'art. 180 comma 3 del D.Lgs. 81/08 come segue: "la protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al Titolo I, dalle disposizioni speciali in materia". Il D.Lgs.101/20 specifica inoltre, all’art. 2 comma 4, che in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per quanto non espressamente previsto in tema di radiazioni ionizzanti dal decreto stesso, si applica il Decreto Legislativo 81/08 . In particolare l’art. 109 del D.Lgs. 101/20 (obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti) al comma 5 stabilisce che la relazione redatta dall’esperto di radioprotezione per la valutazione e la prevenzione dell’esposizione di lavoratori e popolazione a seguito della esecuzione della pratica radiologica, costituisce il documento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti relativi ai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti ed è munita di data certa in qualsiasi modo attestata, nel rispetto dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

La filosofia di limitazione delle dosi proposta dall’ICRP (International Commission on Radiological Protection) è focalizzata su due obiettivi fondamentali:

·             prevenire gli effetti deterministici;

·             limitare la probabilità che possano sopraggiungere effetti probabilistici entro valori considerati accettabili.

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA RADIOPROTEZIONE

L’ICRP al fine di perseguire questi obbiettivi ha introdotto i tre principi fondamentali della radioprotezione:

·             giustificazione;

·             ottimizzazione;

·             limitazione del rischio individuale.

In linea generale le esposizioni alle radiazioni ionizzanti devono, quindi, essere giustificate dai vantaggi che ne possono derivare in termini di risultato per il soggetto esposto, a condizione che tale miglior risultato non sia altrimenti conseguibile: principio di giustificazione. Il principio di giustificazione impone un raffronto tra beneficio e detrimento.

Laddove l’impiego di radiazioni ionizzanti risulti essere giustificato, le dosi individuali, il numero di persone esposte e la probabilità di esposizione dovranno essere mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto di fattori sanitari economici e sociali: principio di ottimizzazione.

Infine le dosi individuali, anche se ammissibili sulla base dei due principi sopra descritti, non devono comunque eccedere specifici limiti introdotti dalla normativa per i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione: rispetto limiti di dose.

A parità di dose, però, gli effetti sanitari indotti dalle radiazioni ionizzanti sono funzione sia della qualità della radiazione (fotoni, elettroni, protoni, particelle alfa e neutroni) che dello specifico organo o tessuto interessato, ovvero della sua radiosensibilità.

In radioprotezione è nata, pertanto, la necessità di sviluppare, attraverso grandezze adeguate, il concetto di dose assorbita a livello di un determinato organo o tessuto, quando questa è impartita da radiazioni di diverso tipo, e anche quando i tessuti e gli organi interessati sono molteplici. Tali grandezze radioprotezionistiche sono la dose equivalente e la dose efficace.

I limiti di dose introdotti dal D. Lgs 101/20 (Tabella 1 e 2) hanno, quindi come obiettivo prevenire l’insorgenza di effetti deterministici (acuti) e limitare il sopraggiungere di effetti stocastici (a lungo termine).

Nel decreto i limiti di dose sono espressi proprio in termini delle grandezze dose equivalente per alcuni organi e dose efficace per il corpo intero per le diverse categorie: lavoratori esposti, lavoratori non esposti, apprendisti, studenti e individui della popolazione, fissando un limite di dose per i lavoratori classificati non esposti uguale a quello della popolazione.

ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE E MEDICO ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA MEDICA

All’interno del decreto vengono chiaramente identificate le figure professionali che sovraintendono alla gestione del “rischio radiologico”, precisamente l’esperto di radioprotezione (precedentemente "esperto qualificato"), per quanto concerne l’attuazione dei principi di radioprotezione e la sorveglianza fisica, e il medico addetto alla sorveglianza medica, per quanto attiene la sorveglianza medica del personale esposto e l’adozione di eventuali provvedimenti successivi ad una esposizione ritenuta significativa.

L’esperto di radioprotezione (in passato Esperto Qualificato) è lo specialista che possiede le cognizioni, le competenze e l’esperienza necessarie a garantire con efficacia la sorveglianza fisica (radioprotezione) dei lavoratori e della popolazione contro i rischi derivanti dall’impiego di radiazioni ionizzanti e la cui competenza è riconosciuta e attestata dalla vigente normativa. Il D.Lgs 101/20 individua titoli, compiti e conseguenti responsabilità dell’esperto qualificato che, per lo svolgimento del proprio ruolo, deve superare uno specifico esame di abilitazione presso il Ministero del Lavoro e conseguentemente essere iscritto in un apposito elenco nazionale istituito presso lo stesso Ministero che comprende tre gradi di abilitazione.

L’esperto di radioprotezione è consulente obbligatorio del datore di lavoro che prima dell’inizio delle attività disciplinate da detto decreto, deve acquisire da un esperto di radidoprotezione  una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attività stesse che possono esporre a rischio radiologico. Prima di avviare una Pratica, ovvero prima di iniziare l’impiego di apparecchiature radiologiche ai fini di diagnostica medica, l’Esercente è tenuto a valutarne i rischi, con il coinvolgimento dell’Esperto di Radioprotezione di cui dovrà acquisire la specifica Relazione, e progettarne l’installazione (compresa l’individuazione delle Apparecchiature da acquisire) con il coinvolgimento dello Specialista in Fisica Medica e del Responsabile dell’Impianto Radiologico.

La  sorveglianza medica è assegnata in via esclusiva a un  MEDICO AUTORIZZATO,  la cui qualifica è riconosciuta attraverso il superamento di un esame di abilitazione presso il Ministero del Lavoro, in seguito al quale viene iscritto in un apposito elenco nazionale istituito presso lo stesso Ministero.

Il Medico Autorizzato che ha il compito di garantire il controllo sanitario dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti. 

Il datore di lavoro deve provvedere ad assicurare mediante uno più medici autorizzati la sorveglianza medica dei lavoratori esposti, nonché degli apprendisti e studenti. Per quanto attiene i Medici Autorizzati va ricordato che, a differenza di quanto disposto in precedenza, il D.lgs. 101/20 gli affida in via esclusiva la responsabilità della sorveglianza sanitaria dei Lavoratori esposti. Di conseguenza i Medici Competenti, che alla data della sua entrata in vigore svolgevano tale attività sui lavoratori classificati esposti di categoria B, possono continuare a farlo anche senza l’abilitazione di Medico Autorizzato solo per ulteriori ventiquattro mesi  ovvero sino al 27 agosto 2022.

Il medico addetto alla sorveglianza medica, (medico autorizzato)  quindi, esegue tutte le visite mediche e gli accertamenti complementari necessari all’espressione del giudizio di idoneità al rischio (inteso come valutazione della compatibilità tra stato di salute e rischi da radiazioni connessi alla attività lavorativa); a tal fine deve conoscere e valutare le attività lavorative e i correlati rischi da radiazioni.

Infine nella normativa sono indicati oltre agli obblighi dei datori di lavoro, quelli dei dirigenti e preposti. I datori di lavoro ed i dirigenti che rispettivamente eserciscono e dirigono le attività disciplinate dal decreto ed i preposti che vi sovraintendono devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, attuare le cautele di protezione e di sicurezza previste dal decreto e dai provvedimenti emanati in applicazione di esso.

 

LA SORVEGLIANZA FISICA

La sorveglianza fisica è definita come l’insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall’esperto qualificato al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione.

Il datore di lavoro deve, quindi assicurare la sorveglianza fisica per mezzo di esperti in radioprotezione  ed è tenuto a comunicare all’Ispettorato provinciale del Lavoro competente per territorio i nominativi degli esperti prescelti, allegando altresì la dichiarazione di accettazione dell’incarico oltre che a fornire i mezzi e le informazioni, nonché ad assicurare le condizioni necessarie all’esperto in radiper lo svolgimento dei suoi compiti.

La normatva prescrive  che “le funzioni di esperto in radioprotezione non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di lavoro né dai dirigenti che eserciscono e dirigono l'attività disciplinata né dai preposti che ad essa sovraintendono”, essendo questi soggetti i destinatari degli obblighi previsti dalla normativa a tutela dei lavoratori e della popolazione, né “dagli addetti alla vigilanza”.

I compiti e le attribuzioni dell’esperto in radioprotezione in ordine alla sorveglianza fisica dei lavoratori e della popolazione dalle sorgenti di radiazioni detenute e/utilizzate sono dettagliati nel D.lgs 101/20, concernenti rispettivamente le verifiche e le valutazioni, preventive e periodiche, le comunicazioni al datore di lavoro, la documentazione relativa alla sorveglianza fisica della radioprotezione. 

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

La sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione deve essere effettuata ove le attività svolte comportino la classificazione degli ambienti di lavoro in una o più zone controllate o sorvegliate, ovvero comportino la classificazione degli addetti come lavoratori esposti.

Il D.Lgs 101/20 definisce la:

·             Zona Sorvegliata come ogni area di lavoro in cui sussiste per i lavoratori la possibilità di superare uno dei valori limite di dose fissati per le persone del pubblico e che non sia classificata Zona Controllata.

·             Zona Controllata come ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti dell’esperto qualificato, sussiste per i lavoratori la possibilità di superare uno dei valori limite di dose stabiliti per i lavoratori esposti di categoria A. L’accesso a tale zona deve essere segnalato e regolamentato.

 

DOCUMENTAZIONE DI SORVEGLIANZA FISICA

La documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti deve essere istituita e tenuta aggiornata dall’esperto di radioprotezione , per conto del datore di lavoro. Essa deve essere “conservata e mantenuta disponibile presso la sede di lavoro o, se necessario per una maggiore garanzia di conservazione, presso la sede legale del datore di lavoro”.

Tale documentazione è costituita essenzialmente dal registro di sorveglianza fisica e dalla scheda personale dosimetrica (ove necessaria).

Il registro di sorveglianza fisica è un documento normalmente compilato a cura dell’esperto qualificato che raccoglie all’interno una serie di documenti ed informazioni indicati in alcuni articoli del D.lgs 101/20.

In quanto documenti ufficiali, questi devono essere compilati con inchiostro o altra materia indelebile, senza abrasioni; le rettifiche o correzioni, siglate dal compilatore, devono essere eseguite in modo che il testo sostituito sia leggibile; gli spazi bianchi tra le annotazioni successive devono essere barrati.

La scheda personale dosimetrica è istituita dall’esperto di radioprotezione per ogni lavoratore esposto e convalidata dal datore di lavoro con la data e la propria sottoscrizione sulla prima pagina e con la dichiarazione del numero di pagine che la compongono.

Nella scheda personale dosimetrica, oltre ai dati anagrafici e quelli relativi alla descrizione sintetica delle mansioni lavorative svolte, devono essere riportati i dati di dose accumulata dovuta ad esposizioni esterne ed, eventualmente, interne, valutati dall’esperto qualificato. I dati devono essere aggiornati a cura dell’esperto di radioprotezione  con frequenza almeno semestrale per i lavoratori esposti di cat. A ed almeno annuale per quelli di cat. B. 

I datori di lavoro di lavoratore esterno o i lavoratori esterni se autonomi classificati esposti di categoria A, (art. 112, comma 1, lettera i, del D.lgs. n. 101/2020) hanno l'obbligo di predisporre il libretto personale di radioprotezione per ogni lavoratore, provvedendo a compilare le sezioni 1 e 2 e apponendo timbro e firma e di inviarlo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI

Il decreto suddivide i lavoratori in due categorie: lavoratori esposti e non esposti (Tabella 1); i lavoratori esposti sono, a loro volta, classificati in lavoratori esposti di categoria A o di categoria B (Tabella 2).

I lavoratori esposti sono quei soggetti che, in ragione dell’attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili di una esposizione alle radiazioni superiore ad uno qualsiasi dei limiti fissati per le persone del pubblico.

I lavoratori esposti di categoria A sono quei lavoratori che  effettuano un lavoro che li esponga al pericolo delle radiazioni ionizzanti e che possono ricevere una dose superiore a 6 mSv per anno. Per tali lavoratori deve essere assicurata la sorveglianza fisica e medica della protezione da parte di un esperto qualificato e di un medico autorizzato attraverso visite periodiche almeno semestrali.

I lavoratori esposti di categoria B sono quelle persone che per motivi di lavoro che possono ricevere una dose compresa tra 1 mSv e 6 mSv per anno (tali lavoratori devono essere soggetti a sorveglianza fisica della protezione e devono essere sottoposti a visite periodiche almeno annuali da parte di un medico AUTORIZZATO).

I lavoratori non esposti sono quelle persone che possono lavorare in prossimità di una Zona Controllata ma che non sono suscettibili di ricevere una dose superiore a 1 mSv per anno.

Le persone del pubblico, invece, rappresentano tutta la popolazione non esposta, compresi i lavoratori non esposti. Devono ricevere una dose inferiore a 1 mSv per anno.

Tabella 1. Categoria e limiti di esposizione

 

CATEGORIA LAVORATORE TESSUTO O ORGANO LIMITE DOSE EQUIVALENTE (mSV/Anno)
NON ESPOSTO CRISTALLINO 15
  PELLE 50
  ESTREMITA'  50
ESPOSTO CRISTALLINO 20 (ATTENZIONE: IN PASSATO 150)
  PELLE 500
  ESTREMITA' 500

 

Tabella 2. Categoria e limiti di esposizione

 

LA DOSIMETRIA INDIVIDUALE

Nel caso dell'irradiazione esterna, la valutazione della dose individuale ricevuta dai lavoratori viene di norma effettuata mediante dosimetri individuali, le cui letture vengono integrate con i risultati della dosimetria ambientale. La dosimetria individuale è obbligatoria per i professionalmente esposti di categoria A. Le norme interne di radioprotezione specificano le circostanze nelle quali detti strumenti sono obbligatori, e le modalità di impiego dei dosimetri da parte dei lavoratori. I controlli dosimetrici vengono abitualmente effettuati mediante dosimetri a termoluminescenza (tld) (cards, chips, bulbi), dosimetri individuali a lettura diretta, dosimetri individuali elettronici, dosimetri a film. A proposito dell'uso pratico di questi strumenti conviene ricordare che essi devono essere indossati all'altezza del petto, salvo diversa indicazione da parte dell'esperto qualificato. E' consigliabile in linea di massima attaccarli al bavero del camice o di altro indumento ovvero tenerli nel taschino della giacca. Si ricorda inoltre che i dosimetri personali non devono mai essere lasciati sui tavoli di lavoro o altrove; non devono mai essere scambiati con quelli di altre persone o essere usati per scopi diversi da quelli per cui sono stati assegnati; al termine del lavoro, devono essere custoditi secondo le indicazioni fornite dall’esperto qualificato; il loro eventuale smarrimento deve essere immediatamente segnalato all'esperto qualificato. 

Conviene osservare che il portare un dosimetro di per sè non serve a prevenire l'esposizione alle radiazioni.

I dosimetri non sono dispositivi di protezione. Viceversa  la conoscenza del dato dosimetrico consente di controllare il conseguimento degli obiettivi di ottimizzazione dell’esposizione, oltre che il rispetto dei  limiti stabiliti dalla vigente normativa. I risultati delle dosimetrie  devono inoltre essere obbligatoriamente comunicati al medico autorizzato, e devono essere inclusi nel documento sanitario degli esposti a radiazioni ionizzanti. 

Nel caso di valutazioni dosimetriche da irradiazione interna,  la valutazione della dose individuale  deve generalmente essere effettuata mediante tecniche radiotossicologiche specifiche, in relazione alla tipologia di radiocomposto manipolato dal lavoratore.

Si fa presente che i valori registrati sulle schede dosimetriche ai fini legali, ove siano riportati solo i valori di Dose Efficace valutati dall’Esperto in Radioprotezione, non possono essere in generale considerati rappresentativi delle dosi effettivamente assorbite dai tessuti e dagli organi del lavoratore, ed  è altamente sconsigliato il loro impiego ai fini della ricostruzione retrospettiva  del rischio individuale. Ciò è valido in generale, così come espressamente raccomandato dall’ICRP (International Commission on Radiation Protection), e soprattutto  nei casi in cui le attività lavorative vengano  svolte  in prossimità della sorgente radiogena ove il campo di radiazione è estremamente disomogeneo e l’esposizione dei differenti organi e tessuti, (ad esempio del tessuto ematopoietico - in caso di patologie onco ematologiche) varia enormemente  in funzione delle modalità espositive e della geometria dell’esposizione. Si richiama quanto in merito espressamente raccomandato dall’International Commission on Radiological Protection (cfr. Pubblicazione ICRP n. 103 del 2007 ), organizzazione internazionale riconosciuta da  ONU che rappresenta la massima autorità internazionale in materia di prevenzione e protezione da radiazioni ionizzanti:  "La dose efficace (desunta dalle letture dosimetriche n.d.r. ) è da ritenersi una quantità da utilizzarsi solo ai fini della radioprotezione. Il suo principale utilizzo è ai fini della pianificazione ed ottimizzazione della radioprotezione e della verifica del rispetto dei valori limite. La dose efficace NON è raccomandata ai fini di valutazioni epidemiologiche e non dovrebbe essere usata per specifici studi retrospettivi sulla dose individuale e per la valutazione del rischio espositivo individuale. (...) "

Viceversa per poter stimare in maniera accurata le  dosi assorbite da specifici organi e tessuti del lavoratore, è  necessario lo sviluppo di metodiche ad hoc, da stabilire caso per caso, in relazione ai tessuti da valutare, alle sorgenti di esposizione  ed alle modalità operative, tenendo altresì conto dell'incertezza complessiva del modello dosimetrico adottato.

 

DPI

Il  d.lgs. 81/2008 e s.m.i. include esplicitamente i DPI dalle radiazioni ionizzanti tra quelli classificati di terza categoria, categoria in cui sono inclusi i  dispositivi di protezione  di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente.  Ogni dispositivo di sicurezza deve essere dotato di un manuale di istruzioni per l’uso, all’interno del quale dovranno essere indicate le modalità di conservazione, di pulizia, di manutenzione, la data di scadenza, la categoria e i limiti d’uso, il tutto possibilmente scritto nelle lingue ufficiali, così come prescritto dalla normativa di certificazione, controllo e marcatura dei DPI .  In particolare, per quanto attiene i DPI per le radiazioni X (indumenti e protezioni per le gonadi), nelle istruzioni per l’uso devono anche essere riportate le informazioni relative al metodo e alla frequenza raccomandati per la verifica periodica, da parte dell’utilizzatore, del mantenimento delle proprietà di attenuazione (CEI EN 61331-3).  Per quanto riguarda i grembiuli protettivi per le radiazioni X, la norma tecnica CEI EN 61331-3 stabilisce sia la loro classificazione in quattro categorie (leggeri, pesanti, chiusi leggeri e chiusi pesanti), da indicare nell’etichettatura, sia le aree del corpo che ne dovranno risultare coperte (es. i grembiulini protettivi chiusi devono essere progettati per coprire anche il corpo lateralmente, a partire da non oltre 10 cm al di sotto dell’ascella fino almeno a metà coscia; la schiena fino alle ginocchia), stabilendo ben precise dimensioni da rispettare. 

I protocolli per il corretto impiego e la gestione dei DPI, tenuto conto di quanto indicato nel manuale di istruzioni ed uso fornito  dal costruttore,  nonché  le modalita' di verifica periodica  dell’efficienza degli stessi,  devono essere stabiliti  dall’esperto di radioprotezione.

Le norme di buona tecnica e la International atomic energy agency (IAEA), indicano la necessita? di un sistematico controllo, con periodicita? almeno annuale, dell’efficienza dei DPI dalle radiazioni X a partire dal momento del loro inserimento nel ciclo produttivo. La letteratura riporta che, a regime, circa il 3 % dei dispositivi risultano non idonei in occasione del controllo annuale e se ne rende necessaria l’esclusione dal ciclo produttivo.

Allo stesso modo e' necessario che tutti i nuovi dispositivi di protezione siano sottoposti, da parte dell’Esperto di Radioprotezione, alla procedura di verifica dell’integrita' prima dell’ingresso nel ciclo produttivo. E', inoltre, necessario che ciascun utilizzatore sia addestrato per verificare  visivamente l’integrita' del DPI ogni volta prima del suo impiego e, nel caso in cui risulti danneggiato, non lo utilizzi e segnali tempestivamente il problema all’EdR per le verifiche necessarie. 

E’ da tenere presente che i materiali che costituiscono la componente schermante dei DPI sono soggetti a deterioramento nel tempo, con conseguente formazione di fori o crepe che ne riducono l’efficienza, ed è pertanto necessaria  la verifica periodica e la definizione di ben precisi criteri di accettabilità ai fini dell’eventuale espulsione del DPI dal ciclo produttivo.

Coerentemente con il disposto normativo, è compito dell’esperto di radioprotezione programmare e realizzare il controllo periodico dei singoli DPI. A tal fine è necessario  predisporre ed adottare una procedura di controllo, a cui dovranno essere sottoposti in modo regolare e con periodicita' non superiore ai dodici mesi, e comunque coerentemente con le indicazioni fornite in tal senso dal produttore nella documentazione tecnica, tutti i DPI impiegati per la radioprotezione del lavoratore. 

 Per ulteriori approfondimenti si rimanda al documento INAIL Proposta di procedura per la gestione dei dispositivi di protezione individuale dalla radiazione X per uso medico-diagnostico: camici e collari per la protezione del lavoratore.

 

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