POSIZIONE: PAF > Vibrazioni Corpointero

VALUTAZIONE   DEL RISCHIO  Corpo - Intero


PROCEDURA GUIDATA ON LINE


L'articolo 202 del Decreto Legislativo 81/2008 ai commi 1 2 prescrive l'obbligo, da parte dei datori di lavoro, di valutare il rischio da esposizione a vibrazioni dei lavoratori durante il lavoro. La valutazione dei rischi è previsto che possa essere effettuata senza misurazioni, qualora siano reperibili dati di esposizione adeguati presso banche dati dell'ISPESL e  delle regioni (contenute alla sessione BANCA DATI del presente portale)  o direttamente presso i produttori o fornitori. Nel caso in cui  tali dati non siano reperibili è necessario misurare i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti.

 La valutazione, con o senza misure, dovrà essere programmata ed effettuata ad intervalli regolari da parte di personale competente. Essa dovrà  prendere in esame tutti i punti specificati dalla normativa.

La normativa  fissa un valore di esposizione che fa scattare l’azione, al di sopra del quale i datori di lavoro hanno l'obbligo di controllare i rischi derivanti dalle vibrazioni al sistema mano-braccio cui sono esposti i lavoratori, e un valore limite di esposizione che non deve essere superato.

Tuttavia, livelli di esposizione di valore inferiore a quello che fa scattare l’azione non escludono rischi di lesioni o traumi indotti da vibrazioni al corpo intero, soprattutto se l'esposizione del lavoratore avviene in  presenza di importanti cofattori di rischio, quali urti ripetuti, posture sfavorevoli o in presenza di particolari condizioni di suscettibilità individuale al rischio. Pertanto il Titolo VIII Capo III prescrive che tutti i fattori che concorrono ad incrementare il rischio espositivo siano considerati nella valutazione nel rischio,  come  di seguito riportato.

E’ inolte da tenere presente che i criteri valutativi assunti dal D.lgvo 81/08 Titolo VIII Capo III si applicano esclusivamente per la tutela dai danni al rachide. La valutazione di altri fattori di rischio dovuti all’interazione delle vibrazioni con il posto di lavoro, quali ad esempio gli effetti sull’attenzione, sulla concentrazione, sull’equilibrio, ovvero i possibili danni a strutture e macchinari, richiede l’adozione di  specifiche metodiche valutative non incluse nel Titolo VIII Capo III. 

E' proprio sulla base di tali considerazionni che  la normativa  impone ai datori di lavoro l’obbligo di considerare la possibilità di eliminare o di ridurre, per quanto possibile, i rischi associati alle vibrazioni trasmesse al corpo nell'ambito della valutazione del rischio ed indipendentemente dal fatto che siano superati o meno i valori di azione.

Il superamento dei valori di azione implica sempre l’obbligo attuazione di ulteriori specifiche misure di tutela per i lavoratori esposti.

Livelli d'azione e valori limite prescritti dal DL 81/2008 art. 201

Vibrazioni trasmesse al Corpo Intero (WBV)

Livello d'azione giornaliero di esposizione

A(8) = 0,5 m/s2

Valore limite giornaliero di esposizione

A(8) = 1 m/s2

Livello di esposizione per brevi periodi 1,5  m/s2

 

Come specificato nell’ambito del documento “Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici  nei luoghi di lavoro- Prime indicazioni applicative” redatto da  Coordinamento Tecnico Regioni - Inail per “periodi brevi” si intende un valore di aw (rms) che corrisponda al minimo tempo di acquisizione statisticamente significativo delle grandezze in indagine.

Con la strumentazione attualmente disponibile tali tempi corrispondono ad almeno 1 minuto per HAV e almeno 3 minuti per WBV.

La valutazione deve  prendere in esame i seguenti fattori:

  1. il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti

  2. gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;

  3. gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;

  4. le informazioni fornite dal costruttore dell'apparecchiatura ai sensi della Direttiva Macchine;

  5. l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione a vibrazioni meccaniche;

  6. condizioni di lavoro particolari come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide.

Il punto a) prescrive che la valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni prenda in esame : “il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti. In presenza di vibrazioni impulsive, tipicamente nel caso di presenza di terreno accidentato, buche o ostacoli,  è pertanto necessario integrare la valutazione dell’esposizione con ulteriori metodiche valutative che tengano in considerazione l’impulsività della vibrazione. Si ricorda in merito che lo standard ISO 2631-1 (2014)  indica che  il parametro valutativo A8 è applicabile per vibrazioni WBV con fattore di cresta inferiore a 9. Il superamento di tale valore è indicativo della presenza di vibrazioni a carattere impulsivo,  da valutare utilizzando il valore di dose di vibrazione VDV. In aggiunta l’emendamento del 2010 della ISO 2631-1 specifica che le metodiche alternative di valutazione  da adottare  in presenza di vibrazioni intermittenti o urti ripetuti - che presentino fattori di cresta superiori a 9 -  sono contenute nello Standard ISO 2631-5 .

La Direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) fissa per il parametro VDV da utilizzarsi per la stima del rischio delle vibrazioni impulsive i seguenti valori di azione e valori limite:

 

Vibrazioni trasmesse al Corpo Intero (WBV)

Direttiva 2002/44/CE

Valore d'azione VDV (8 ore)

VDV = 9,1 m/s1,75

Valore limite giornaliero VDV

VDV= 21 m/s1,75

 

 

 

 

 

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