/PAF > Rumore

Valutazione del Rischio Rumore

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER L'APPARATO UDITIVO

Gli effetti uditivi hanno come organo bersaglio l’apparato uditivo, con una possibile compromissione e recupero incompleto delle funzionalità uditive. Ai fini della prevenzione di tali effetti vanno applicati i criteri valutativi ed i valori di azione prescritti dal D.lgvo 81/08 Titolo VIII Capo II.   

L’art.190 del D.Lgs.81/2008 impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione del rumore all’interno della propria azienda al fine di individuare i lavoratori esposti al rischio ed attuare gli appropriati interventi di prevenzione e protezione della salute.

La valutazione del rischio deve essere effettuata da persona qualificata in tutte le aziende, indipendentemente dal settore produttivo, nelle quali siano presenti lavoratori subordinati o equiparati ad essi;  nei casi in cui non si possa fondatamente escludere che siano superati i valori inferiori di azione (LEX>80 dB(A) o Lpicco,C > 135 dB(C)) la valutazione deve prevedere anche misurazioni effettuate secondo le appropriate norme tecniche (UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011).  

Per le situazioni nelle quali è evidente che l’esposizione a rumore è trascurabile si può ricorrere alla cosiddetta “giustificazione” che non è necessario approfondire la valutazione del rischio oppure, in casi un po’ più dubbi, ci si può limitare ad alcune misurazioni tali da poter escludere il superamento dei valori inferiori d’azione anche per i lavoratori più a rischio.

Una valutazione con misurazioni può ritenersi completa se:

  • definisce i LEX e Lpicco,C degli esposti a più di 80 dB(A) e 135 dB(C);

  • individua i fattori accentuanti il rischio (es.: ototossici, vibrazioni, rumori impulsivi…), come identificati dall’art.190, comma 1;

  • individua le aree e delle macchine a forte rischio (LAeq > 85 dB(A) e LCpicco > 137 dB(C));

  • definisce le misure tecniche e organizzative di contenimento del rischio (il PARE, come da UNI/TR 11347:2010);

  • valuta l’efficienza e l’efficacia dei DPI-uditivi, se ed in quanto forniti ai lavoratori.

La valutazione del rumore deve confluire nel più generale Documento di valutazione dei rischi.

Casi particolari di valutazione del rischio sono quelli finalizzati alla redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento, da redigere preliminarmente l’affidamento di un contratto d’appalto nel settore dei cantieri temporanei e mobili) e alla stesura del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da redigere preliminarmente l’avvio dell’attività di un contratto d’appalto in tutti i casi in cui non è previsto il PSC). 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO: EFFETTI EXTRAUDITIVI

Andrà valutato il rischio in relazione alla possibile insorgenza di effetti extrauditivi dovuti al rumore nei seguenti ambiti:

attività scolastiche, ricreative, sportive e assimilabili

uffici

laboratori di analisi e di ricerca

attività sanitarie

attività commerciali

I livelli di esposizione sonora rilevabili in questo tipo di ambienti solitamente non dovrebbero essere di entità tale da causare danni all’apparato uditivo, pertanto non è generalmente appropriato utilizzare i criteri valutativi prescritti dal D.lgvo 81/2008 al titolo VIII Capo II, basati sulla valutazione del LEX,8h ed il confronto con i valori limite di esposizione, valevoli per la prevenzione degli effetti uditivi del rumore.

La valutazione del rischio rumore per questo tipo di ambienti va inquadrata nell’ambito della prevenzione dell’insorgenza di effetti extra uditivi, quali fenomeni di disturbo (annoyance) e di disagio, che possono avere importanti effetti sulla salute dei lavoratori.

Per quanto riguarda il rischio rumore nei luoghi di lavoro, il D.Lgs.81/2008 (art. 15, comma 1, lettera c) dichiara preliminarmente l’esigenza della “eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico”, nonché alla lettera d "rispetto dei principi ergonomici … nella concezione dei posti di lavoro,  ...".

Inoltre, l’art. 63 dello stesso D.Lgs.81/2008 ed il punto 1.3.1 del relativo Allegato IV precisano che i luoghi di lavoro, a meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni, devono essere provvisti di un isolamento acustico sufficiente tenuto conto del tipo di impresa e dell’attività dei lavoratori. 

Tutto questo dà così valore alle indicazioni fornite dalle norme tecniche, dalle buone prassi, dalle linee guida e dalla letteratura pertinente.

Il documento approvato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro il 28 novembre 2012 METODOLOGIE E INTERVENTI TECNICI PER LA RIDUZIONE DEL RUMORE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO: Manuale operativo a cura di Coordinamento Tecnico Regioni – INAIL richiama proprio tali requisiti prestazionali ed in particolare i criteri individuati dal DPCM 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici e passivi degli edifici”,  ai fini della valutazione del rischio rumore negli edifici scolastici, nelle strutture sanitarie, negli uffici, nelle attività commerciali. 

Il DECRETO 11 gennaio 2017  del Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili ha introdotto specifici valori dei requisiti acustici passivi da rispettare nell’ «Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici» (allegato 2 punto 2.3.5.6), adeguando i criteri individuati dal DPCM 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici e passivi degli edifici”,  in relazione allo stato dell’arte degli standard  di buona tecnica in materia.

In particolare il Decreto 11 Gennaio 2017 richiede che i valori dei requisiti acustici passivi dell’edificio corrispondano  almeno a quelli della classe II ai sensi delle norma UNI 11367. Gli ospedali, le case di cura e le scuole devono soddisfare il livello di “prestazione superiore” riportato nel prospetto A.1 dell’Appendice A della norma 11367. Devono essere altresì rispettati i valori caratterizzati come “prestazione buona” nel prospetto B.1 dell’Appendice B alla norma UNI 11367.

Gli ambienti interni devono essere idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici riportati nella norma UNI 11532.

I descrittori acustici da utilizzare sono:

            quelli definiti nella UNI 11367 per i requisiti acustici passivi delle unità immobiliari; 


            almeno il tempo di riverberazione e lo STI per l'acustica interna agli ambienti di cui alla UNI 11532.

Il progettista deve dare evidenza del rispetto del criterio, sia in fase di progetto iniziale che in fase di verifica finale della conformità, conseguendo rispettivamente un progetto acustico e una relazione di conformità redatta tramite misure acustiche in opera, che attestino il raggiungimento della classe acustica prevista dal criterio e i valori dei descrittori acustici di riferimento ai sensi delle norme UNI 11367, UNI 11444, UNI 11532.  


 

 

logo regione toscana
Regione Toscana
Diritti Valori Innovazione Sostenibilità
collegamento sito usl 7 siena Servizio Sanitario
della
Toscana