POSIZIONE: PAF > Campi Elettromagnetici

PREVENZIONE E PROTEZIONE
Campi Elettromagnetici [0Hz - 300 GHz]

In collaborazione con

 

Qualora sia necessario ricorrere a misure organizzative per gestire i rischi derivanti da campi elettromagnetici, queste dovrebbero essere documentate nella valutazione dei rischi affinché tutti sappiano come occorre procedere, e siano formati sulle procedure specifiche da adottarsi nell’impiego delle sorgenti CEM  e nell’accesso alle aree ove sono impiegati  tali apparati. E? necessario includere:

la descrizione di tutte le aree oggetto di restrizioni particolari all’accesso o allo svolgimento di una determinata attività;

informazioni dettagliate relative alle condizioni di accesso ad un’area o per lo svolgimento di una determinata attività;

i requisiti specifici di formazione per i lavoratori (per esempio la formazione richiesta per superare temporaneamente il LA inferiore);

i nominativi di coloro che sono autorizzati ad accedere alle aree, e che dovranno pertanto essere considerati professionalmente esposti a CEM;

i nominativi dei membri del personale responsabili della supervisione del lavoro o dell’attuazione delle restrizioni di accesso;

l’identificazione dei gruppi specificamente esclusi dalle aree, per esempio i lavoratori particolarmente a rischio; (vedi art. 210 bis)

i particolari relativi alle disposizioni di emergenza, se del caso.

Copie delle procedure scritte devono essere consultabili nelle aree cui si riferiscono, e devono essere distribuite a tutte le persone potenzialmente interessate, ed illustrate nel corso dell’attività di formazione

Di seguito verranno deescritte le più comuni  misure di tutela di tipo organizzativo e/o procedurale, che se messe in atto, consentono di:

a) prevenire l’esposizione di individui con controindicazioni assolute o relative ai livelli esposizione associati agli apparati;

b) ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici irradiati da tali apparati.

c) ridurre il rischio di effetti indiretti

Tra queste le principali, comuni alla maggior parte delle situazioni espositive, sono:

 Installazione e layout

E’ necessario che gli apparati emettitori di CEM siano installati in aree di lavoro adibite ad uso esclusivo degli stessi ed ad idonea distanza dalle altre aree di lavoro ove il personale stazioni per periodi prolungati. Inoltre, per prevenire effetti indiretti, problemi interferenziali e per evitare esposizioni indebite, è di fondamentale importanza evitare che in prossimità delle sorgenti di campo EM vengano posizionati, se non previa idonea valutazione tecnica, oggetti metallici di qualsiasi tipo ed apparecchiature elettriche.

In generale la distanza di rispetto tra l’area di installazione dell’apparato – che definiremo area ad accesso controllato in relazione al rischio di esposizione a CEM– e le altre aree di lavoro, ad accesso libero, dipende dalle caratteristiche tecnologiche dell’apparecchiatura, e dovrà essere stimata da colui che effettua la valutazione del rischio.

In applicazione del principio di ottimizzazione sarà opportuno mirare, laddove possibile, al conseguimento di esposizioni a campi elettromagnetici presso le aree adibite a permanenza protratta del personale non professionalmente esposto, secondo la definizione fornita nel documento del Coordinamento Tecnico delle Regioni e dell'ISPESL (CTIPLL-ISPESL), a valori inferiori ai limiti massimi fissati dalla vigente normativa per esposizione della popolazione a campi elettromagnetici.

 Delimitazione delle aree

Le procedure di valutazione e riduzione del rischio prevedono che nei luoghi di lavoro si realizzi inizialmente una zonizzazione distinguendo le aree in cui:

-        sono rispettati i livelli di riferimento previsti dalla Raccomandazione 1999/519/CE per la protezione della popolazione e, nel caso del campo magnetico statico, il VA di 0,5 mT,

-        non sono rispettati i limiti per la popolazione, ma lo sono i VA inferiori per i lavoratori: l’accesso è consentito solo previa idoneità alla mansione e relativa formazione/informazione,

-        non sono rispettati i VA inferiori ma lo sono i VA superiori: anche in questo  caso l’accesso è consentito solo previa idoneità alla mansione e relativa formazione/informazione,

-        non sono rispettati i VA superiori, a meno che non sia verificato il rispetto dei VLE sanitari, l’accesso dovrebbe essere impedito a chiunque eccetto casi di deroga autorizzata secondo le modalità descritte all’art. 212.

La segnaletica di identificazione della presenza di campi elettromagnetici entra in gioco, ai sensi dell’art.210, comma 4 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nel caso in cui vi siano aree in cui i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i VA inferiori.

Lo stesso art. 210 comma 2 prescrive che, sulla base della valutazione dei rischi di cui all’articolo 209, il datore di lavoro elabora ed applica un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative volte a prevenire qualsiasi rischio per lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e qualsiasi rischio dovuto a effetti indiretti.

È per questa ragione che anche le aree di superamento dei livelli di riferimento per la popolazione generale andranno opportunamente delimitate e segnalate, proprioal fine di prevenire gli effetti dell’esposizione su soggetti particolarmente sensibili, con controindicazioni assolute o relative all’esposizione, anche se questi non sono presenti nell'azienda al momento della valutazione del rischio CEM.

In assenza di zonizzazione e di segnaletica idonea, un qualsiasi soggetto sensibile potrebbe accidentalmente avvicinarsi ad un’area a rischio di esposizione a CEM. Le stesse considerazioni si applicano per i lavoratori terzi che accedono in azienda.

Considerato che la valutazione del rischio deve essere ripetuta con periodicità almeno quadriennale, se nell’arco dei quattro anni a un lavoratore che sia addetto o non addetto alla sorgente CEM, viene impiantato un dispositivo elettronico, questi dovrà essere in grado di individuare in quali aree dell’azienda sono presenti livelli di CEM potenzialmente interferenti con il suo dispositivo. Lo stesso vale per qualsiasi mutamento nella situazione di suscettibilità individuale che intercorra nell'arco dei quattro anni, quale ad esempio il caso di una lavoratrice che entri in stato di gravidanza, anche se non direttamente addetta alla sorgente CEM; anche il Medico Competente deve essere al corrente dell’entità dell’estensione dell'area interdetta ai soggetti sensibili ("Zona 1") per individuare le appropriate misure di tutela.

Tabella:    Segnaletica in uso rischio campi elettromagnetici

 

 


Formazione ed addestramento del personale

Ai fini della prevenzione dei rischi per la salute dei soggetti esposti, è fondamentale che il personale sia formato sulle corrette norme comportamentali da adottare nelle operazioni in prossimità del macchinario sorgente di CEM e soprattutto sulla necessità di limitare la permanenza nelle aree con esposizioni a campi elettromagnetici di interesse protezionistico (zone controllate) al tempo strettamente funzionale ad attività ed operazioni di controllo del macchinario/impianto sorgente di CEM.

E’ importante che il personale sia formato sugli aspetti seguenti:

· condizioni di controindicazione individuale all’esposizione a campi elettromagnetici;

·appropriate modalità di utilizzo degli apparati al fine di ridurre l’esposizione per i lavoratori ed i soggetti terzi: a tale riguardo è  importante prendere in esame quanto prescritto sul manuale di istruzione ed uso dello specifico apparato:  tali raccomandazioni dovrebbero essere  recepite  nell’ambito del rapporto di valutazione dei rischi e adeguatamente illustrate  ai lavoratori nell'ambito di specifico addestramento

· corretti comportamenti da adottare in prossimità delle sorgenti: questi possono comprendere anche limitazioni all’introduzione di oggetti metallici o di apparecchiature elettriche all’interno dell’area controllata; tali raccomandazioni dovrebbero essere  esplicitate  nell’ambito del rapporto di valutazione dei rischi e adeguatamente illustrate  ai lavoratori nell'ambito di specifico addestramento

· modalità di accesso alle zone ad accesso regolamentato: tali modaità dovrebbero essere esplicitate nell’ambito del rapporto di valutazione dei rischi e adeguatamente illustrate  ai lavoratori nell'ambito di specifico addestramento

DPI

Nei casi in cui  l’accesso alle aree con rischio di superamento del valore DI AZIONE  per i lavoratori non possa essere impedito fisicamente, come ad esempio nel caso di lavorazioni su tralicci, o su linee elettriche aeree di alta tensione, è necessario  dotare i  lavoratori di:

  • Monitor portatile di CEM con dispositivo d’allarme atto a segnalare tempestivamente il superamento dei valori d’azione di campo elettrico e magnetico fissati dalla normativa
  • Qualora il superamento dei VLE non possa essere prevenuto andranno forniti indumenti di protezione specifici per le frequenze di interesse. Nel caso delle radio frequenze (RF) ad esempio questi consistono di abiti e tute, caschi di protezione, guanti e calze. Tali indumenti protettivi sono in genere composti dei stessi tessuti sintetici normalmente impiegati per indumenti ignifughi (es. Nomex) e di acciaio inossidabile nella percentuale del 20%-30%. A titolo di esempio nel caso degli apparati di telecomunicazioni (100 MHz -10 GHz) tali indumenti forniscono attenuazioni alle radiofrequenze dell’ordine di 1/10 – 1/100.

Interventi sulle sorgenti:  acquisto nuovi macchinari

Sono ormai già da alcuni anni disponibili sul mercato numerosi macchinari,  tradizionalmente ad alta emissione CEM,  quali ad esempio saldatrici ad arco o forni ad induzione,   che presentano livelli di esposizione compatibili  con i  livelli di azione prescritti dalla Direttiva 2013/35/UE recepita dal D.lgvo 81/08 Titolo VIII Capo IV.

Dettagli sulle informazioni da richiedere ai fornitori in fase di acquisto sono riportate alla sezione FAQ

https://www.portaleagentifisici.it/faq.php?id=33

Le informazioni fornite dal produttore ai sensi delle nuove norme di prodotto  rappresentano preziosi  strumenti per la riduzione ed il controllo del rischio da esposizione a campi elettromagnetici in ambito aziendale, facilitando e guidando le fasi di:

Ø  Adeguamento del parco macchine

Ø  Collaudo/accettazione nuovi macchinari

Ø  Regolare manutenzione del parco macchine

Ø  Controllo del rischio residuo

secondo quanto richiesto dal d.lgvo 81/2008.

E’ importante che gli attori della prevenzione siano consapevoli dell’importanza di acquisire in fase di valutazione del rischio le  informazioni fornite dal costruttore del macchinario, così come prescritto dal D.lgvo 159/2016, mirate alla prevenzione e riduzione del rischio per lo specifico apparato.

Qualora queste informazioni non siano presenti nel manuale di istruzione di nuovi macchinari ed il rischio CEM sia evidenziato, il macchinario non potrà essere considerato conforme alla Direttiva Macchine  e/o alle pertinenti direttive comunitarie, pertanto non dovrà essere accettato in fase di collaudo ed aggiornamento della valutazione del rischio.

La valutazione del rischio sarà tanto più efficace quanto più sarà tesa a perseguire l’ adeguamento del mercato a macchinari  che garantiscano la piena conformità delle emissioni CEM alle specifiche norme di prodotto e nel contempo la riduzione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici in quei luoghi di lavoro ove tale rischio è ancora rilevante.

Secondo quanto riportato dalla Direttiva Macchine la progettazione e costruzione dei  macchinari deve essere tale da limitare qualsiasi emissione di radiazioni a quanto necessario al loro funzionamento e tale che i suoi effetti sulle persone esposte siano nulli o comunque non pericolosi. La norma di riferimento per la valutazione e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal macchinario è la UNI EN 12198-1 del 2009, che riguarda l’emissione di tutti i tipi di radiazione elettromagnetica non ionizzante, incluse le radiazioni ottiche. In funzione del livello di emissione di radiazioni, il fabbricante deve assegnare alla macchina una categoria di emissione di radiazioni. Tali valori sono riportati in appendice B della UNI EN 12198:2009. In particolare la norma considera tre categorie di emissione, per le quali sono previste diverse misure di protezione, informazione, addestramento, secondo la Tabella 2 a seguito.

Tabella 2: categorie di emissione delle macchine secondo la UNI EN 12198:2009

Cat.

Restrizione e misure di protezione

Informazione -addestramento

Livelli emissione

0

Nessuna

Nessuna

< livelli di riferimento per la popolazione raccomandaz. europea 1999/519/CE

1

Possono essere necessarie limitazioni all’accesso e misure di protezione

Informazioni su pericoli, rischi ed effetti indiretti

> livelli di riferimento per la popolazione raccomandaz. europea 1999/519/CE

2

Restrizioni speciali e misure di protezione obbligatorie

Come 1 in più

necessario addestramento

> valori di  azione Direttiva 2013/35/UE  (TU titolo VIII capo IV)

 

Il fabbricante deve specificare, se necessario, il livello di competenza da raggiungere mediante addestramento. Inoltre il fabbricante deve fornirne dettagli appropriati nelle istruzioni nei casi in cui le condizioni operative e di messa a punto della macchina si traducano in una riduzione della emissione.

Se la categoria di emissione di radiazioni è 1 o 2, il fabbricante deve dichiarare come informazione supplementare il tipo e il livello di radiazioni che possono essere emesse dalla macchina.

Le macchine rientranti nelle categorie 1 e 2 devono essere marcate. La marcatura deve comprendere (Figura 1):

-         Segnale di sicurezza rappresentante il tipo di emissione di radiazione

-         Il numero di categoria (categoria 1 o categoria 2).

-         Il riferimento alla norma  UNI EN 12198.

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