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VALUTAZIONE - Campi Elettromagnetici [0 Hz - 300 GHz]

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Nella presente sessione si illustrano alcuni aspetti chiave che orientino ad una corretta valutazione ai fini della prevenzione e protezione del  rischio da campi elettromagnetici [0 Hz- 300 GHz], alla luce del recepimento della Direttiva Europea 2013/35  per la protezione dei lavoratori dall’esposizione a campi  elettromagnetici nei luoghi di lavoro.

In primo luogo bisogna considerare che la normativa intende prevenire sia gli effetti biofisici di tipo DIRETTO che gli effetti di tipo INDIRETTO

Gli EFFETTI INDIRETTI insorgono tipicamente a livelli espositivi molto inferiori ai Livelli di Azione fissati dalla normativa per prevenire gli effetti diretti e possono avere gravi ricadute sulla salute (cfr. soggetti particolarmente sensibili) e sulla sicurezza (cfr. rischio esplosioni ed incendi)

Gli effetti INDIRETTI SI PREVENGONO verificando in primo luogo se nell’ambiente di lavoro sono rispettati i livelli di riferimento per la popolazione generale prescritti dalla Raccomandazione 1999/519/CE e recepiti dalla Legge Quadro Campi Elettromagnetici 36/2001. Le aree in cui si riscontra il superamento dei  livelli di riferimento per la popolazione generale dovranno essere opportunamente segnalati e l’accesso dovrà essere interdetto ai soggetti con controindicazioni specifiche all’esposizione.

Il primo degli effetti  indiretti da prevenire, in quanto ha la soglia di insorgenza più bassa di tutti, è in genere il malfunzionamento di Dispositivi Elettronici Impiantati attivi (ad esempio defibrillatori impiantati o pacemaker): poiché tali attrezzature possono avere una funzione vitale, le conseguenze delle interferenze possono essere anche gravissime o letali.

Il confronto con i  Valori di Azione e con Valori Limite di Esposizione fissati dal D.lgvo 81/08 è da effettuarsi solo per i lavoratori  esposti per motivi professionali a CEM, che non  dovranno avere  controindicazioni specifiche all’esposizione a CEM.

Pertanto in sede di valutazione del rischio bisogna  in primo luogo individuare le aree in cui vengono superati i livelli di riferimento per la POPOLAZIONE GENERALE, di cui alla raccomandazione 1999/519/CE. Tali aree andranno delimitate per prevenire l'accesso accidentale ai soggetti sensibili primi fra tutti i portatori di dispositivi medici impiantabili  attivi. I soggetti sensibili non sono infatti tutelati dal rispetto dei valori di azione per i lavoratori di cui al D.lgs 159/2016.

Come avviene anche per altre tipologie di rischio, ai fini di una corretta ed efficace valutazione del rischio  è necessario riferirsi al contesto tecnico normativo complessivo nel quale si inserisce lo specifico disposto normativo D.lgvo 159 del 1 agosto 2016 di recepimento della Direttive Europea 2013/35;  è pertanto necessario fare riferimento all’intero quadro normativo che regolamenta l’esposizione umana a campi elettromagnetici nel nostro Paese, al cui interno si colloca il Titolo VIII Capo IV del D.lgvo 81/08 così come integrato dal D.lgvo 159 del 1 agosto 2016.

I principali riferimenti della normativa italiana in tema di esposizione umana ai campi elettromagnetici sono riportati sinteticamente sono:

Legge 22 febbraio 2001, n.36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”

·Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

In particolare è da tenere presente che la Legge quadro 36/2001 definisce alcuni concetti di base, come ad esempio cosa si deve intendere per esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici, come verrà di seguito discusso. Ad essa si associano i due DPCM che precisano i concetti espressi nella legge e stabiliscono un quadro di prescrizioni specifiche che valgono solo per la popolazione e per due particolari classi di sorgenti, cioè gli elettrodotti e le sorgenti riconducibili ai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi. Per le esposizioni a sorgenti non comprese in queste due classi, i DPCM del 2003 rimandano alle prescrizioni della Raccomandazione Europea 1999/519, che a sua volta si riferisce alle linee guida ICNIRP del 1998.

Nel seguito si individuano gli elementi prioritari da prendere in esame in sede di valutazione del rischio.

Individuazione dei Lavoratori Esposti per Motivi Professionali a CEM

In un ambiente di lavoro ove vi siano sorgenti di interesse protezionistico, è in prima battuta da verificare nell’ambito della valutazione dei rischi, quali siano i lavoratori professionalmente esposti a CEM, per i quali saranno valevoli  i livelli di azione contenuti nel D.lgvo 81/08, e quali lavoratori siano da considerarsi “popolazione generale”, e per questi saranno da rispettare i livelli ICNIRP 98 cui alla Raccomandazione del Consiglio Europeo 12 luglio 1999.

La legge quadro 36/2001 art.3, comma f). fornisce la seguente definizione di lavoratori e lavoratrici  professionalmente esposti a CEM :

“ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;

La stessa legge quadro all’art. 3 comma g) specifica cosa si debba intendere per esposizione della popolazione a CEM:  “ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera  lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici”.

Pertanto è importante tenere presente che per i lavoratori considerati non esposti per motivi professionali, secondo le definizioni date dalla normativa, dovranno essere applicati i valori limite valevoli per la popolazione generale. I valori limite valevoli per la popolazione, garantiscono in generale l’assenza di effetti su qualsiasi soggetto esposto, a meno di controindicazioni specifiche che devono essere segnalate o dal costruttore del dispositivo elettronico impiantato o dal costruttore di  specifici apparati potenzialmente interferenti con i dispositivi elettronici impiantati, così come previsto  dalle  specifiche  norme di prodotto (es. telefoni cellulari, varchi magnetici etc.)  I valori limite specificati per la popolazione generale assumono dunque rilevanza anche nei luoghi di lavoro, in relazione a tutti gli addetti non professionalmente esposti, anche in riferimento ai soggetti particolarmente sensibili al rischio. Per questo motivo la zonizzazione di una sorgente di campo elettromagnetico deve essere eseguita considerando sia i livelli di riferimento per la popolazione che i valori di azione per i lavoratori.

Individuazione delle Sorgenti di rischio CEM

Uno dei principali riferimenti utilizzabili ai fini della valutazione del rischio per i lavoratori esposti a campi elettromagnetici è la norma CEI EN 50499 “Procedura per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici” Essa prevede una prima fase di intervento, detta valutazione iniziale, che consiste sostanzialmente in un censimento dei luoghi e delle attrezzature di lavoro. Queste devono essere classificate in base a criteri che riguardano la possibilità che possano essere superati i livelli di riferimento per la popolazione. In particolare sono considerati “conformi a priori” :

· tutte le apparecchiature che non sono in grado di emettere campi di intensità superiore ai livelli di riferimento per la popolazione sono considerate conformi a priori alla norma (e talvolta sono denominate come sorgenti giustificabili);

·  tutti i luoghi di lavoro in cui sono rispettati i livelli di riferimento per la popolazione sono considerati anch’essi conformi a priori.

Secondo la norma, nei luoghi di lavoro in cui siano presenti solo attrezzature conformi a priori, la valutazione del rischio si conclude sostanzialmente con il censimento iniziale. Nei luoghi di lavoro in cui siano presenti apparati capaci di emettere campi di intensità superiore ai livelli di riferimento per la popolazione, la norma indica invece come necessaria una procedura di valutazione ulteriore.

Per facilitare il compito del valutatore, la norma CEI EN 50499 contiene due tabelle, delle quali la prima comprende tutti i luoghi e le attrezzature di lavoro conformi a priori, mentre la seconda un elenco non esaustivo delle attrezzature per le quali è necessario procedere alla valutazione ulteriore.

Una rielaborazione delle tabelle in questione è contenuta nel documento  “Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome: "Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavori – Indicazioni operative” (vedi tabella 1 e 2)

Tab. 1 - Attrezzature e situazioni giustificabili. Lista non esaustiva.

Tipo di attrezzatura / situazione

Note

Tutte le attività che si svolgono unicamente in ambienti privi di impianti e apparecchiature elettriche e di magneti permanenti

 

Luoghi di lavoro interessati dalle emissioni   di sorgenti CEM autorizzate ai sensi della normativa nazionale per la protezione della popolazione, con esclusione delle operazioni di manutenzione o altre attività svolte a ridosso o sulle sorgenti

Il datore di lavoro deve verificare se è in possesso di autorizzazione ex legge 36/2001 e relativi decreti attuativi ovvero richiedere all’ente gestore una dichiarazione del rispetto della legislazione nazionale in materia

Uso di apparecchiature a bassa potenza (così come definite dalla norma EN 50371: con emissione di frequenza 10 MHz¸300 GHz e potenza media trasmessa fino a 20 mW e 20 W di picco), anche se non marcate CE

Non sono comprese le attività di manutenzione

Uso di attrezzature marcate CE, valutate secondo gli standard armonizzati per la protezione dai CEM

Lista soggetta a frequenti aggiornamenti:

  • EN 50360: telefoni cellulari;
  • EN 50364: sistemi di allarme e antitaccheggio;
  • EN 50366: elettrodomestici;
  • EN 50371: norma generica per gli apparecchi elettrici ed elettronici di bassa potenza;
  • EN 50385: stazioni radio base e stazioni terminali fisse per sistemi di telecomunicazione senza fili;
  • EN 50401: apparecchiature fisse per trasmissione radio (110 MHz - 40 GHz) destinate a reti di telecomunicazione senza fili;
  • EN 60335-2-25: forni a microonde e forni combinati per uso domestico e similare;
  • EN 60335-2-90: forni a microonde per uso collettivo (uso domestico e similare)

Le attrezzature devono essere installate ed utilizzate secondo le indicazioni del costruttore.

 

Non sono comprese le attività di manutenzione.

 

Il datore di lavoro deve verificare sul libretto di uso e  manutenzione che l’attrezzatura sia dichiarata conforme al pertinente standard di prodotto

Attrezzature presenti sul mercato europeo conformi alla raccomandazione 1999/519/EC che non richiedono marcatura CE essendo per esempio parte di un impianto

 

Apparati luminosi (lampade)

Escluso specifiche lampade attivate da RF

Computer e attrezzature informatiche

 

Attrezzature da ufficio

I cancellatori di nastri possono richiedere ulteriori valutazioni

Cellulari e cordless

 

Radio rice-trasmittenti

Solo quelle con potenze inferiori a 20 mW

Basi per telefoni DECT e reti Wlan

Limitatamente alle apparecchiature per il pubblico

Apparati di comunicazione non wireless e reti

 

Utensili elettrici manuali e portatili

es.:  conformi alle EN 60745-1 e EN 61029-1 inerenti la sicurezza degli utensili a motore trasportabili.

Attrezzature manuali per riscaldamento (escluso il riscaldamento a induzione e dielettrico)

es.: conformi alla EN 60335-2-45 (es. pistole per colla a caldo)

Carica batterie

Inclusi quelli ad uso domestico e destinati a garage, piccole industrie e aziende agricole (EN 60335-2-29)

Attrezzature elettriche per il giardinaggio

 

Apparecchiature audio e video

alcuni particolari modelli che fanno uso di trasmettitori radio nelle trasmissioni radio/TV necessitano di ulteriori valutazioni

Apparecchiature portatili a batteria esclusi i trasmettitori a radiofrequenza

 

Stufe elettriche per gli ambienti

esclusi i riscaldatori a microonde

Rete di distribuzione dell’energia elettrica a 50 Hz nei luoghi di lavoro: campo elettrico e magnetico devono essere considerati separatamente.

 

Per esposizioni al campo magnetico sono conformi:

  • Ogni installazione elettrica con una intensità di corrente di fase ≤100 A;
  • Ogni singolo circuito all’interno di una installazione con una intensità di corrente di fase ≤100 A;
  • Tutti i componenti delle reti che soddisfano i criteri di cui sopra sono conformi (incluso i conduttori, interruttori, trasformatori ecc...);
  • Qualsiasi conduttore nudo aereo di qualsiasi voltaggio.

 

Per esposizioni al campo elettrico sono conformi:

  • Qualsiasi circuito in cavo sotterraneo o isolato indipendentemente dal voltaggio
  • Qualsiasi circuito nudo aereo tarato ad un voltaggio fino a 100 kV, o line aerea fino a 125 kV, sovrastante il luogo di lavoro, o a qualsiasi voltaggio nel caso di luogo di lavoro interni.

 

Strumentazione e apparecchi di misura e controllo

 

Elettrodomestici

Sono inclusi in questa tabella anche le apparecchiature professionali per la cottura, lavaggio (lavatrici), forni a microonde ecc... usate in ristoranti, negozi, ecc...

Necessitano invece di ulteriori valutazioni i forni di cottura ad induzione.

Computer e attrezzature informatiche con trasmissione wireless

es.: Wlan (Wi-Fi), Bluetooth e tecnologie simili, limitatamente all’uso pubblico

Trasmettitori a batteria

Limitatamente alle apparecchiature per il pubblico

Antenne di stazioni base

Ulteriori valutazioni sono necessarie solo se i lavoratori possono essere più vicini all’antenna rispetto alle distanze di sicurezza stabilite per l’esposizione del pubblico

Apparecchiature elettromedicali non per applicazioni con campi elettromagnetiche o di corrente

 

 

Pertanto i luoghi di lavoro per i quali, comunemente, si può effettuare la giustificazione del rischio sulla base della Tabella 1 sono: uffici, centri di calcolo, negozi, alberghi, parrucchieri ecc.

In tabella 2 si riportano gli apparati che invece devono essere oggetto di specifica valutazione CEM in quanto possono dare luogo ad esposizioni superiori ai livelli di riferimento per la popolazione ovvero ai livelli d'azione per i lavoratori:

Tabella 2 – Macchinari e impianti che richiedono valutazione del rischio CEM e  adozione di misure di tutela

1

Elettrolisi industriale

2

Saldatura e fusione elettriche

3

Riscaldamento a induzione

4

Riscaldamento dielettrico a RF e MW

5

Saldatura dielettrica

6

Magnetizzatori/smagnetizzatori industriali

Incluso grossi cancellatori di nastri, attivatori disattivatori magnetici di sistemi antitaccheggio non certificati ai sensi della EN 50364

7

Specifiche lampade attivate a RF

8

Dispositivi a RF per plasma

9

Tutti gli apparecchi elettromedicali per applicazioni con radiazioni elettromagnetiche o di corrente tra cui:

  • Stimolatori magnetici transcranici
  • Apparati per magnetoterapia
  • Tomografi RMN
  • Diatermia ad onde corte o cortissime
  • Elettrobisturi

Tutti gli apparecchi elettromedicali che utilizzano sorgenti RF con potenza media emessa elevata (>100 mW)

10

Sistemi elettrici per la ricerca di difetti nei materiali

11

Radar

12

Trasporti azionati elettricamente: treni e tram

13

Essiccatoi e forni industriali a microonde

14

Antenne delle stazioni radio base (lavoratori addetti all’installazione e manutenzione)

15

Reti di distribuzione dell’energia elettrica nei luoghi di lavoro che non soddisfano i criteri della Tabella 1

Tale metodica è stata ulteriormente dettagliata nella Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE della Commissione Europea. In particolare la tabella 1 contenuta nella  CEI EN 50499 inerente  le attrezzature “giustificabili a priori” cioè quelle intrinsecamente sicure, è stata ampliata e dettagliata nel primo volume delle linee guida, nella tabella 3.2, (un estratto a titolo di esempio è di seguito riportato) dove, per ogni tipologia di macchinario,  si indica anche quando la valutazione del rischio si può concludere con la giustificazione e quando invece occorre effettuare un’analisi più approfondita per soggetti particolarmente sensibili al rischio CEM.

 

 

In genere - una volta individuate  le sorgenti e le aree ove si riscontra un campo di sperso superiore ai livelli di riferomento valevoli  per la popolazione generale è indispensabile provvedere ad una “zonizzazione” mediante la definizione delle seguenti Zone:

Zona 0: è la zona in cui i livelli di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico rispettano i limiti per la popolazione generale, oppure in cui tutte le sorgenti presenti sono conformi a priori. A questa zona può accedere chiunque, compresi i soggetti con controindicazioni alle esposizioni, quali i portatori di protesi metalliche o di dispositivi elettronici impiantati, le donne in gravidanza e i minori.

Zona 1: è la zona in cui è possibile che vengano superati i livelli di riferimento per la popolazione, ma in cui sono sicuramente rispettati i  limiti occupazionali. L’accesso a questa zona deve essere consentito ai soli addetti alla lavorazione specifica in essa effettuata, previo accertamento di idoneità espositiva specifica a CEM da parte del Medico Competente; questi devono essere opportunamente formati ed informati. L’accesso deve invece essere precluso a tutti gli altri lavoratori, agli individui della popolazione ed in particolare ai soggetti con controindicazioni.

Zona 2: è la zona in cui i livelli di esposizione possono superare i valori limite occupazionali. L’accesso a questa zona deve di regola essere interdetto a chiunque, a meno che non siano   attuate specifiche misure di tutela atte a prevenire il superamento dei VLE per i lavoratori addetti a specifiche attività all'interno della Zona 2.

 

 

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