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1.6 Quando ed in quali situazioni deve essere effettuata la valutazione del rischio Radon? Come deve essere strutturato il documento di valutazione del rischio specifico?

La valutazione del rischio radon deve essere eseguita per tutte le attività che sono contemplate nel campo di applicazione della normativa di radioprotezione in vigore e finalizzata alla valutazione della possibile esposizione dei lavoratori e alla messa in atto delle misure di prevenzione e protezione

A differenza della normativa finora vigente (D.Lgs. 230/95 e smi), i livelli di riferimento della concentrazione media annua di attività del radon non sono riferiti esclusivamente ai luoghi di lavoro, ma anche alle abitazioni (vedi tabella 1).

 

Tabella1. Livelli di riferimento concentrazione media annua Radon

Tipologia locale

Concentrazione media annua

(Bq m-3)

Abitazioni esistenti

300

Abitazioni costruite dopo il 31/12/2024

200

Luoghi di lavoro

300

 

Le norme relative alla protezione dal radon nei luoghi di lavoro si applicano alle attività lavorative svolte in ambienti sotterranei, negli stabilimenti termali, nei luoghi di lavoro seminterrati e al piano terra se ubicati in aree prioritarie (opportunamente definite nell’art. 11), oppure se svolti in “specifici luoghi di lavoro” da individuare nell’ambito di quanto previsto dal Piano di Azionale Nazionale Radon.

Nei luoghi di lavoro sopra citati è richiesta la misurazione della concentrazione di radon in aria media annua.

E’ da notare che anche il fattore convenzionale di conversione utile alla stima della dose efficace da radon è stato aggiornato, aumentandone il valore, alla luce della raccomandazione ICRP137.

E' demandata al Piano d’Azione Nazionale Radon la definizione di:

  • specifiche attività lavorative per le quali il rischio di esposizione al lavoro deve essere oggetto di attenzione

  • strumenti metodologici necessari all’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge

  • strumenti tecnici operativi (linee guida e procedure)

  • strategie e criteri attraverso i quali le regioni potranno individuare le aree prioritarie: un primo criterio di identificazione è già presente nel decreto che individua come “aree prioritarie” quelle in cui in almeno il 15% degli edifici si supera il valore di riferimento opportunamente normalizzato

  • misure per rendere le politiche sul radon compatibili e coerenti con quelle sul risparmio energetico o sulla Indoor Air Quality (IAQ) e con le politiche sul fumo di tabacco.

Il documento che viene redatto a seguito della valutazione è parte integrante del Documento di Valutazione del Rischio redatto ai sensi del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e smi.

 

Ai sensi del D.Lgs 101/2020 la relazione tecnica deve contenere le seguenti indicazioni:

  1. intestazione del servizio di dosimetria che rilascia la relazione;

  2. identificazione univoca del documento (numero o codice progressivo e data);

  3. dati anagrafici del committente (con codice fiscale o partita iva) e indirizzo;

  4. identificazione univoca del punto di misura, con l'indicazione del locale e del piano (interrato, seminterrato, piano terra, piano rialzato, ecc.);

  5. associazione univoca dei punti di misurazione con il dispositivo di misurazione;

  6. tecnica di misurazione utilizzata con eventuali riferimenti a norme nazionali o internazionali;

  7. indicazione delle date di inizio e fine campionamento di ogni dispositivo di misurazione;

  8. risultato in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per ogni punto di misurazione con l'incertezza associata;

  9. eventuali note relative ai risultati;

  10. firma del responsabile della misurazione e del responsabile del rilascio dei risultati.

 

 

 

La prima valutazione della concentrazione media annua di attività del Radon deve essere effettuata per i luoghi di lavoro che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa (vedi FAQ 1.6 ) entro 24 mesi dall’inizio dell’attività o dalla definizione delle aree a rischio o dalla identificazione delle specifiche tipologie nel Piano nazionale.

Cadenza delle misure:

  • Ogni volta che vengono fatti degli interventi strutturali a livello di attacco a terra o di isolamento termico

  • Ogni 8 anni, se il valore di concentrazione è inferiore a 300 Bq m-3

Se viene superato il livello di riferimento di 300 Bq m-3, entro due anni vengono adottate misure correttive per abbassare il livello sotto il valore di riferimento. L’efficacia delle misure viene valutata tramite una nuova valutazione della concentrazione. In particolare:

A seguito di esito positivo (minore di 300 Bq m-3) le misurazioni vengono ripetute ogni 4 anni.

Se la concentrazione risultasse ancora superiore è necessario effettuare la valutazione delle dosi efficaci annue, tramite esperto di radioprotezione almeno di II grado iscritto nell'elenco del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che rilascia apposita relazione con le modalità indicate nell'allegato II del D.Lgs. 101/20 (il livello di riferimento in questo caso è 6 mSv annui).

E' stata a tal fine istituita la figura dell’ “esperto in interventi di risanamento radon”, un professionista che abbia il titolo di ingegnere o architetto o geometra e formazione specifica sull’argomento attestata mediante la frequentazione di corsi di formazione o aggiornamento universitari dedicati, della durata di 60 ore, su progettazione,

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