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Quali protocolli, strumenti e accertamenti integrativi per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a CEM vanno considerati dai Medici Competenti?

Le “Linee Guida per la Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori esposti a CEM” pubblicate nel 2021 dall’Associazione Italiana di radioprotezione Medica (LG AIRM) forniscono una risposta a questa domanda, in particolare nell’ambito della Raccomandazione 7.8 consultabile da pagina 114 a pagina 117 del documento.

Il protocollo sanitario delineato distingue tre diverse bande di frequenza di CEM (i.e. <1Hz, 1-10 MHz e >10 MHz) e per ciascuna prevede gli accertamenti che il Medico Competente potrà considerare in fase di visita preventiva, in caso di necessità di visita periodica e nell’eventuale occasione di un controllo nei casi previsti dal comma 2 dell’articolo 211 del D. Lgs. 81/2008.

Il protocollo AIRM propone innanzitutto, oltre a una visita medica con esame obiettivo mirato ed una accurata anamnesi lavorativa e patologica da parte del Medico Competente, la possibilità di utilizzare un questionario standard per la raccolta di informazioni circa la presenza di condizioni di particolare suscettibilità al rischio (FAQ A2), sia nel corso della visita preventiva, che nella visita periodica nei casi previsti.

Il protocollo AIRM non definisce accertamenti integrativi routinari da considerare da parte dei Medici Competenti, né tantomeno delle consulenze specialistiche standard da dover richiedere, in quanto le evidenze scientifiche ad oggi non giustificherebbero, in conformità ai principi etici stabiliti dall’International Commission on Occupational Health (ICOH) e richiamati dal D. Lgs. 81/2008, l’inclusione di accertamenti di questo tipo “da protocollo”.

Viene lasciata tuttavia la possibilità ai Medici Competenti di avvalersi di eventuali accertamenti integrativi e consulenze specialistiche in presenza di una valida ragione nei singoli casi, al fine di tutelare la salute del lavoratore.  L’unico ulteriore accertamento che le LG AIRM indicano, anche in considerazione della non invasività della sua natura, è l’utilizzo di un ulteriore questionario, oltre a quello per la rilevazione delle condizioni di particolare suscettibilità al rischio, mirato al monitoraggio nel tempo di sintomi sensoriali e soggettivi aspecifici potenzialmente legati a specifiche condizioni di esposizione a CEM (es. operatori di Risonanza Magnetica).

Da ultimo, altro elemento di interesse nel protocollo suggerito dalle LG AIRM è il tema della visita periodica.

In sintesi, il protocollo di sorveglianza sanitaria (SS) si basa schematicamente sui seguenti passi:

• visita preventiva per tutti i lavoratori individuati dalla VdR come “eleggibili” alla SS;

• visita periodica, di norma annuale ma con periodicità diversa sulla base delle condizioni del lavoratore e dei livelli di esposizione per i lavoratori riconosciuti come “particolarmente sensibili” e per quelli con esposizioni sistematicamente superiori ai Valori Limite di Esposizione (VLE) nel caso il datore di lavoro adotti il regime di flessibilità (Articolo 208 del D. Lgs.81/2008) o richieda la deroga (Articolo 212 del D.Lgs. 81/2008).

• visita periodica, di norma quadriennale (in analogia alla VDR) per i lavoratori riconosciuti “non particolarmente sensibili” e “non sistematicamente esposti oltre i VLE”, ma con periodicità diversa sulla base delle condizioni del lavoratore e dei livelli di esposizione.

• controllo medico per i lavoratori con livello di esposizione («accidentale») superiore ai VLE o che segnalino effetti sulla salute, ivi compresi gli effetti sensoriali.

• formazione rivolta ai lavoratori portatori di DMIA o di dispositivi medici indossabili attivi ed adibiti ad attività che la prevedano.

 

Per quanto riguarda il regime di deroga, è necessario tenere presente anche che il DI 30 settembre 2022, pubblicato ai sensi dell’articolo 212 del D.lgs.81/2008 per stabilire i criteri e le modalità di autorizzazione delle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE), al comma 1 dell’Articolo 6 (Sorveglianza) precisa che “Qualora nel corso del periodo di validità della deroga, il medico competente riscontri effetti nocivi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori riconducibili al superamento dei VLE oggetto di deroga, ne dà tempestiva comunicazione al datore di lavoro, che provvede a sospendere con immediatezza l’applicazione della deroga, informando le amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione."

 

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