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Quali sono le condizioni nelle quali la valutazione del rischio puo' concludersi con la giustificazione secondo cui la natura e l'entita'  dei rischi non rendono necessaria una valutazione piu' dettagliata? (C.2)

Il capo IV del D.lgs. 81/08 prevede la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici sia per quanto riguarda gli effetti biofisici diretti, provocati dall’azione diretta delle radiazioni sul corpo umano, sia per quanto riguarda gli effetti indiretti che possono essere provocati dalla presenza di oggetti in uno spazio in cui sono presenti campo elettrico, magnetico o elettromagnetico e che possono costituire un rischio per la sicurezza o la salute. Gli effetti diretti sono a loro volta distinti in effetti termici, come il riscaldamento dei tessuti, ed effetti non termici, come la stimolazione di nervi, muscoli ed organi sensoriali. (FAQ A.1).

Definiamo situazione “giustificabile” (art.181 c.3 D.lgs.81/08) la condizione prevista dalla normativa generale sugli agenti fisici secondo cui il datore di lavoro può eseguire una valutazione del rischio semplificata quando ritiene che la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. Per poter definire una esposizione lavorativa giustificabile occorre che non vi siano rischi sia per gli effetti diretti che per gli effetti indiretti, sia per i lavoratori esposti per ragioni professionali (vedi FAQ C.4) sia per i lavoratori che si configurano come “popolazione” (vedi FAQ C.4).

Ai fini di questa definizione si reputano in primo luogo non comportare rischi per la salute le esposizioni, per esempio quelle nei luoghi di lavoro aperti al pubblico, che rispettano le restrizioni di cui alla raccomandazione europea 1999/519/CE del 12 luglio 1999 purché siano esclusi rischi per la sicurezza. 

Sono inoltre giustificabili tutte le attrezzature di lavoro destinate esclusivamente al pubblico, conformi a norme di prodotto dell’Unione europea che garantiscano il rispetto dei livelli di riferimento per la popolazione di cui alla raccomandazione europea 1999/519/CE del 12 luglio 1999.

Per un elenco dei luoghi di lavoro e delle attrezzature giustificabiliè possibile fare riferimento alleGuide non vincolantidi buone prassi emanate dalla Commissione Europeaa seguito della nuova direttiva 2013/35/EU e citate espressamente all’art. 209 del D.lgs. 81/08. Le Guide non vincolanti sono disponibili al link:

http://www.portaleagentifisici.it/fo_campi_elettromagnetici_documentazione.php?lg=IT

La tabella 3.2 di dette Guide non vincolanti (volume 1) riporta numerose situazioni espositive per le quali è possibile escludere una valutazione approfondita, considerando sia gli effetti diretti che quelli indiretti. Nella prima colonna della tabella sono riportati l’attrezzatura, o i luoghi di lavoro nei quali detta attrezzatura viene utilizzata. Nelle successive tre colonne è indicato se, in funzione della tipologia di lavoratore presente, è necessaria o meno una valutazione approfondita del rischio, a seconda che siano presenti solo lavoratori non particolarmente sensibili, sensibili (es: lavoratrici in gravidanza) o sensibili con Dispositivi Medici Impiantabili Attivi (es: portatori di pacemaker). Presupposto di base per le situazioni riportate in tabella è che le apparecchiature citate siano conformi a norme recenti di prodotto, sottoposte a regolare manutenzione, ed utilizzate in conformità a quanto previsto dal fabbricante.

E’ possibile che talune sorgenti di forti entità possano essere ritenute non pericolose in quanto poste in luoghi non direttamente accessibili ai lavoratori. In tal caso comunque non si tratta di sorgenti “giustificabili” a priori in quanto il rischio va valutato e controllato (vedi FAQ C.3; C.4; C.5). 

D’altra parte anche sorgenti giustificabili possono generare campi diversi da quelli previsti durante il normale utilizzo e devono essere valutate più dettagliatamente in alcune particolari situazioni di esposizione, per esempio durante la manutenzione e la produzione dell’apparecchiatura, o se regolate diversamente da quanto previsto dalle norme di certificazione. Può essere necessaria inoltre anche la rivalutazione dell’esposizione dopo le operazioni di manutenzione/riparazione/modifica di un’apparecchiatura. 

La Norma CEI EN 50499 del 2009, “Procedura per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici”, che è stata in passato utilizzata per la giustificazione di situazione espositive non a rischio tramite l’utilizzo della Tabella 1, è attualmente in fase di revisione ed il suo utilizzo dovrebbe essere attentamente valutato in riferimento ai nuovi orientamenti. 

E’ importante sottolineare che, anche nel caso in cui il processo valutativo si possa concludere con una giustificazione, il documento di valutazione del rischio dovrà comunque contenere una valutazione aggiornata dell’ambiente lavorativo: l’elenco dettagliato delle attrezzature utilizzate ed i luoghi considerati conformi, la descrizione delle mansioni svolte e nonché dichiarazione in merito alla presenza o meno di lavoratori particolarmente sensibili al rischio.

In riferimento a quest'ultimo punto, considerato che il datore di lavoro data la riservatezza dei dati sanitari potrebbe non essere a conoscenza di quali dei suoi dipendenti sia lavoratore sensibile per esposizione a cem, ed in quale misura, si ritiene utile, qualora presente, il coinvolgimento del medico competente.

Tabella:  Prescrizioni per le valutazioni specifiche dei campi elettromagnetici relative ad attività lavorative, apparecchiature e luoghi di lavoro comuni [pubblicata sulla Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici Guida per le PMI]

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