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In quali casi attivare la sorveglianza sanitaria? (A9)

Si richiamano in premessa le disposizioni dell’art. 41 del D.lgs 81/08, per il quale la sorveglianza sanitaria è: “l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”. Il medesimo articolo 41 prevede inoltre che la sorveglianza sanitaria“... è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’art.6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.”

L’art. 211 del D.lgs 81/08 e s.m.i., inoltre, stabilisce che: “La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta all’anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente, con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui all’art. 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro”. Lo stesso articolo prevede anche (comma 2) che: “Nel caso in cui un lavoratoresegnali effetti indesiderati o inattesi sulla salute, ivi compresi effetti sensoriali, il datore di lavoro garantisce, in conformità all’art. 41, che siano forniti al lavoratore o ai lavoratori interessati uncontrollo medico e, se necessario, una sorveglianza sanitaria appropriati. Il controllo di cui al presente comma è garantito anche nei casi in cui sia stata rilevata un’esposizionesuperiore ai VLE per gli effetti sensorialioppure un’esposizionesuperiore ai VLE per gli effetti sanitari”.

Pertanto, la sorveglianza sanitaria, o almeno un controllo medico (atto teoricamente isolato, peraltro non agevole da porre in atto in modo avulso da un programma di sorveglianza sanitaria già operativo in una determinata realtà lavorativa o, a maggior ragione, in assenza di una sorveglianza sanitaria programmata), deve essere attuata quando il lavoratore riferisce effetti indesiderati o inattesi sulla salute, compresi effetti di natura sensoriale, e quando risultino superati i VLE per effetti sensoriali o per effetti sanitari.

Si evidenzia che la possibilità offerta dal D.lgs. 81/08 di superare sistematicamente (e non solo accidentalmente, caso in cui è previsto solo un controllo medico) i VA/VLE per gli effetti sensoriali (“flessibilità”) e i VLE per gli effetti sanitari (“deroghe”), implica la necessità in questi casi di attivare un opportuno programma di sorveglianza sanitaria.

Considerata l’esistenza di lavoratori particolarmente sensibili al rischio e, nell’ambito di questi ultimi, la presenza di lavoratori portatori di dispositivi medici impiantabili attivi, che possono essere oggetto di interferenza elettromagnetica potenzialmente pericolosa per i risvolti sul piano clinico in corrispondenza di livelli di esposizione superiori ai limiti previsti per la popolazione e a volte anche per esposizioni inferiori a tali limiti (si pensi al caso dei campi magnetici statici), è tuttavia opportuno, al superamento dei livelli di riferimento per la popolazione generale così come stabiliti dalla Raccomandazione 1999/519/CE, individuare eventuali lavoratori da sorvegliare in quanto potenzialmente più sensibili al rischio. In ambienti di lavoro con presenza di sorgenti il cui utilizzo possa comportare un rischio di interferenza con il funzionamento dei DMIA (tipologie di sorgenti evincibili ad esempio dalla lista delle sorgenti/situazioni espositive riportate nella tabella 3.2 della guida non vincolante della Commissione Europea) è in ogni caso consigliabile effettuare, a prescindere da considerazioni sui livelli espositivi, una ricognizione finalizzata ad accertare la presenza di lavoratori portatori di DMIA, che saranno destinatari di un’attività di informazione e formazione specifica. Tale ricognizione può essere condotta ad esempio attraverso somministrazione di questionario ad hocgestito dal Medico Competente.

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