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B.9 Cosa si intende per "valori limite di esposizione su periodi brevi" di cui all'art. 201 del D.Lgs. 81/2008 e quali criteri vanno utilizzati ai fini del confronto con detti valori limite?

I valori limite di esposizione su periodi brevi (awrms 20 m/s² per il mano-braccio: HAV e awrms1,5 m/s² per il corpo intero: WBV) sono valori che puntano a ridurre traumi acuti e  rischi  di infortunio associati all’esposizione e sono desunti dalle prime versioni della direttiva comunitaria sulla esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (le proposte di Direttiva 93/C77/02 e 94/C230/03). Per quanto affermato dalle suddette direttive e dalle norme tecniche di riferimento i valori limite di esposizione su periodi brevi sono espressi in termini di valori r.m.s.

La verifica del rispetto dei  valori limite di esposizione su periodi brevi va pertanto effettuata mediante misurazioni del valore r.m.s. dell’accelerazione ponderata in frequenza  con rilievi  eseguiti nelle condizioni operative che determinano la massima esposizione nel ciclo di lavoro; la durata di acquisizione del segnale (r.m.s.) deve essere appropriata tenendo conto  dell’ incertezza  di misura (FAQ B.5; B.8).

Pertanto, ai fini del confronto con i valori limite su periodi brevi, nel caso delle misure HAV è raccomandabile che la durata complessiva di acquisizione del segnale r.m.s. non sia inferiore ad 1 minuto. È improbabile che le misurazioni di brevissima durata (per esempio durate minori di 8 s) siano affidabili, particolarmente nella misura  di componenti a bassa frequenza, e dovrebbero essere evitate ove possibile. Dove le misurazioni di brevissima durata risultino inevitabili, è consigliabile prelevare un congruo numero di campioni per garantire un tempo totale di campionamento almeno di 1 minuto (FAQ B.5). Nel caso delle misure WBV la durata complessiva del campionamento ai fini del confronto con i VLE su tempi brevi (1,5 m/s2) dovrebbe  essere compresa tra 3 e 5 minuti.

Ai fini del confronto con i VLE su tempi brevi è anche possibile utilizzare i valori di emissione di vibrazioni dichiarati dal fabbricante delle attrezzature di lavoro ai sensi delle pertinenti direttive comunitarie.

Qualora dai dati di emissione dichiarati dal fabbricante o dalle misure  emerga il superamento dei VLE su periodi brevi si dovrà  ricorrere a modalità alternative di lavorazione o a soluzioni tecnologiche (attrezzature di lavoro) concretamente (tecnicamente) disponibili sul mercato che producano il minore livello possibile di vibrazioni. Macchinari che presentino valori di emissione superiori ai VLE su tempi brevi non possono essere utilizzati anche in lavorazioni che comportino brevi durate espositive.

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