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A.5 In quali casi e con quali modalita' va attivata la sorveglianza sanitaria in relazione al rischio microclima?

Per sorveglianza sanitaria (SS) si intende l’insieme degli atti medici di prevenzione finalizzati a verificare la compatibilità tra la salute dei lavoratori e la esposizione ad un agente di rischio e la conseguente idoneità specifica al lavoro, il permanere nel tempo delle condizioni di salute del lavoratore, la valutazione dell'efficacia delle misure di prevenzione intraprese, il consolidamento della conformità delle misure di tutela e dei comportamenti. L’obbligo di attivare la sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori esposti agli agenti fisici per i quali non è previsto un Capo specifico all’interno del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008, quale è il rischio microclima, scaturisce dai risultati della valutazione del rischio microclima. 

Il Medico Competente, che partecipa attivamente alla valutazione del rischio, ed è a conoscenza della tipologia di rischio microclima presente in azienda, dovrà tenere conto nella programmazione ed effettuazione dell’attività di sorveglianza sanitaria, della presenza del rischio derivante dal microclima, soprattutto per quei lavoratori che, a seguito di alcune patologie preesistenti o condizioni individuali, possano risultare particolarmente sensibili allo specifico fattore di rischio (caldo/freddo). Nel caso del microclima, quando il processo di valutazione del rischio evidenzi una esposizione abituale o prevedibile del lavoratore nell'ambito delle attività lavorative espletate, ovvero la possibile insorgenza di condizioni di microclima che potrebbero risultare critiche per alcune categorie di lavoratori, deve essere predisposta la sorveglianza sanitaria. 

Essa sarà in primo luogo preventiva, per verificare al momento dell’ingresso al lavoro la presenza di fattori di suscettibilità individuale (vedi FAQ A.3) (costituzionali o acquisiti) e per la definizione di specifiche misure di tutela da mettere in atto per le differenti categorie di lavoratori che debbano operare nell'ambiente termico sfavorevole, in relazione alle specificità delle mansioni in esso espletate e delle condizioni individuali del lavoratore (es. patologie, necessità di assumere farmaci etc.). Sarà poi attivato a cura del medico competente un protocollo di sorveglianza sanitaria periodica, con cadenza da stabilirsi a seconda della valutazione del rischio individuale che lo stesso medico competente valuterà nel proprio protocollo sanitario sulla base degli esiti della valutazione del rischio. La sorveglianza sanitaria deve essere specifica per la prevenzione dei danni che l'ambiente termico potrebbe arrecare in relazione alle differenti tipologie di attività in esso espletate ed alle caratteristiche individuali di ciascun lavoratore.

E' in ogni caso prevista la possibilità per il lavoratore di richiedere la visita medica al Medico Competente (ove già presente in azienda), che verrà effettuata nel momento in cui il Medico Competente la ritenga correlata ai rischi lavorativi o alle condizioni di salute del lavoratore suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, con riferimento all’art. 41 comma 2, lett. c) del D.Lgs. 81/2008.

Ciò presuppone che sia stata impartita un’efficace informazione/formazione aziendale sugli effetti dell’esposizione a condizioni microclimatiche sfavorevoli che ha reso consapevole il lavoratore delle condizioni di rischio e di suscettibilità individuale (vedi FAQ D.4) Indicazioni utili relative alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad ambienti termici severi freddi o caldi possono essere ricavate dalle indicazioni operative contenute nella norma UNI EN ISO 12894 [32]. La norma prevede l’attivazione della sorveglianza sanitaria preventiva e periodica per i soli aspetti microclimatici per persone esposte ad ambienti estremi, caldi o freddi, definendo estremi gli ambienti con temperature inferiori a 0°C o con indice WBGT [10] superiore a 25°C, nei quali il corpo registra perdite o aumenti considerevoli di calore, ferma restando la necessità di valutazioni più dettagliate che tengano conto anche dell’attività fisica e del vestiario.

Ulteriori utili riferimenti per le attività lavorative in ambienti caldi e freddi sono, rispettivamente, una pubblicazione del National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) del 2016 [39]e la norma UNI EN ISO 15743 [13]. Quest’ultima presenta una strategia e strumenti pratici per la valutazione e gestione del rischio da freddo sul posto di lavoro e comprende, tra gli altri, un modello, un metodo ed un questionario destinati ad essere utilizzati dai medici del lavoro per identificare gli individui portatori di condizioni patologiche che aumentano la loro sensibilità al freddo e, con l’aiuto di tale identificazione, offrire una guida ottimale e istruzioni per la protezione individuale dal freddo.

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