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D.4 E' necessario fornire ai lavoratori DPI per proteggere gli occhi dall'esposizione a radiazione solare? Quali i criteri di scelta?

I lavoratori che svolgono attività all'aperto devono proteggere gli occhi nei confronti della radiazione solare per mezzo di occhiali da sole, che rappresentano DPI oculari (Figura D.4) che devono essere forniti dal Datore di Lavoro ai lavoratori esposti, come prescritto dal D.lgs. 81/08 Capo II art. 77. I DPI oculari costituiscono un presidio fondamentale per la protezione dell’occhio non solo dalla radiazione UV, ma anche dalla parte più energetica dello spettro visibile (luce blu).

L’occhiale deve rispondere anzitutto ai requisiti generali previsti dal regolamento 2016/425, tra i quali quello (specificato al punto 3.9.1 dell’allegato II – Requisiti essenziali di salute e sicurezza – del Regolamento 2016/425) che prevede che: “I DPI destinati a prevenire gli effetti acuti o cronici delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti sull'occhio devono poter assorbire o riflettere la maggior parte dell'energia irradiata alle lunghezze d'onda nocive, senza alterare in modo eccessivo la trasmissione della parte non nociva dello spettro visibile, la percezione dei contrasti e la distinzione dei colori qualora le condizioni prevedibili di impiego lo richiedano”. Ai sensi dello stesso Regolamento gli occhiali da sole appartengono alla categoria di rischio I dei DPI, che include al punto d): “lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole)”.

I requisiti specifici degli occhiali da sole, stabiliti in precedenza dalla norma armonizzata UNI EN 1836:2008, sono ora riportati nella UNI EN ISO 12312-1:2015 (“Protezione degli occhi e del viso - Occhiali da sole e dispositivi similari - Parte 1: Occhiali da sole per uso generale”). Parallelamente possono essere richiamate anche le norme UNI EN ISO 10685-2:2016 (“Ottica oftalmica - Catalogo elettronico delle montature per occhiali e delle montature per occhiali da sole e identificazione - Parte 2: Informazioni commerciali”), UNI EN ISO 10685-3:2013 (“Ottica oftalmica - Catalogo elettronico delle montature per occhiali e delle montature per occhiali da sole e identificazione - Parte 3: Informazioni tecniche”) e UNI EN ISO 10685-1:2012 (“Ottica oftalmica - Catalogo elettronico delle montature per occhiali e delle montature per occhiali da sole e identificazione - Parte 1: Identificazione del prodotto e gerarchia del catalogo elettronico dei prodotti”).

Il rivenditore ha l’obbligo di mettere in commercio solo occhiali che siano provvisti di marcatura CE e della nota informativa fornita dal fabbricante, a corredo del prodotto, redatta in modo preciso, comprensibile e almeno nella lingua ufficiale dello Stato dove il prodotto viene distribuito. La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile, indelebile ed inconfondibile. Per quanto riguarda le caratteristiche dell’occhiale, questi devono essere avvolgenti per impedire il passaggio della radiazione da sopra o di lato alle lenti. Altre peculiarità dell’occhiale dipendenti dai contesti lavorativi saranno oggetto di valutazione da parte dello staff di prevenzione aziendale con particolare riferimento al medico competente.

Per quanto riguarda le lenti è possibile affermare che quelle degli occhiali in commercio assicurano un blocco quasi totale (99% e oltre) della radiazione UV-B e UV-A, mentre il filtraggio nel visibile dipende dalla categoria di filtro ottico della lente e da altre caratteristiche. I filtri ottici per lenti montabili su occhiali da sole sono classificati in 5 categorie, in funzione della percentuale di trasmissione della luce visibile.

 

  • Categoria 0. Percentuale di trasmissione: 80 - 100 %. La lente è chiara o leggermente colorata. Hanno valenza estetica e possono essere utilizzati in ambienti confinati. Non sono adatti per ambienti esterni.

  • Categoria 1. Percentuale di trasmissione: 43 - 80 %. La lente è leggermente colorata. Il tipico utilizzo è per ambienti esterni in condizioni di bassa luminosità, ad esempio in caso di maltempo.

  • Categoria 2. Percentuale di trasmissione: 18 - 43 %. La lente risulta mediamente colorata. Questi filtri sono adatti all’aperto in condizione di soleggiamento medio.

  • Categoria 3. Percentuale di trasmissione: 8 - 18 %. La lente è scura ed è idonea in caso di elevata luminosità ambientale, tipicamente in condizioni di soleggiamento molto forte.

  • Categoria 4. Percentuale di trasmissione: 3 - 8 %. La lente è molto scura ed è idonea unicamente per ambienti esterni caratterizzati da una luminosità estremamente elevata, quali quelli ricoperti di neve e ghiaccio in condizioni di cielo sereno. Lenti con filtraggio di categoria 4 non sono adatte alla guida di veicoli e non sono utilizzabili nella maggior parte dei contesti lavorativi outdoor, a causa della forte riduzione di visibilità dei dettagli e dell’alterazione della visione dei colori che comporta.

 

Figura D.4 Esempi di occhiale da sole idonei per la protezione dalla radiazione solare durante lo svolgimento di attività lavorative all'aperto


 

Il costo o la qualità dell’occhiale da sole non sono correlati all’efficacia del filtraggio della radiazione UV o della radiazione visibile. Pertanto, anche un occhiale di bassa qualità può garantire una protezione efficace. Tuttavia, una ridotta qualità del prodotto può riflettersi in una minor durata o nella scarsa rispondenza ai requisiti ergonomici. Di conseguenza, in relazione ad un uso dell’occhiale continuativo durante i turni di lavoro e per periodi prolungati è consigliabile la scelta di modelli di buona qualità.

Il disegno dell’occhiale e la montatura devono essere adatti alle necessità del lavoratore e compatibili con le condizioni esistenti sul luogo di lavoro. La montatura deve inoltre essere fabbricata con materiali ipoallergenici, rispondere a requisiti ergonomici ed essere opaca alla radiazione solare. Gli occhiali da sole non sono concepiti per la protezione nei confronti di altri rischi, ad esempio non sono resistenti agli urti e alle abrasioni, e possono al più contribuire ad ostacolare la penetrazione accidentale di piccoli corpi estranei nell’occhio. Di conseguenza, la più importante criticità per quanto riguarda questi dispositivi è data dai casi nei quali vi è la necessità dell’utilizzo contemporaneo di altri DPI per la testa o il volto, quando questi ultimi siano richiesti per proteggere il lavoratore da polveri, schegge, o rischi di altra natura, che potrebbe comportare incompatibilità di utilizzo simultaneo. Se questi DPI specifici dovessero conferire anche la protezione dell’occhio dall’UV e un adeguato filtraggio della radiazione visibile (aspetto che può essere evinto dall’etichetta e/o dal manuale informativo) non vi è esigenza di occhiale da sole, altrimenti è necessario considerare la gamma di modelli a disposizione di occhiale e di DPI specifico richiesto per appurare se ne esistono di compatibili.

Un’osservazione aggiuntiva riguarda i lavoratori con difetti refrattivi che necessitano correzione ottica a permanenza; detta correzione può essere integrata nella maggior parte dei filtri, tuttavia non tutte le correzioni sono compatibili con difetti refrattivi elevati o con difetti astigmatici; in questi casi la montatura non potrà essere avvolgente, ma dovrà essere dotata o di astine alte o di coperture laterali solitamente fissate alle astine.

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