ll tema degli adempimenti medico-legali necessari in ordine all’evento malattia professionale è argomento di estrema rilevanza non solo per motivi giuridici sanzionatori, ma anche per motivi etici, deontologici e sociali di tutela adeguata del lavoratore.
Gli obblighi legislativi nel momento in cui si pone diagnosi di malattia la cui eziologia potrebbe essere professionale o lavoro correlata sono:
Referto (art.365 CP e 334 CCP)
Denuncia/segnalazione ai sensi dell’art.139 del DPR 1124/1965 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)30
Certificazione di Malattia professionale ai sensi dell’art.53 del DPR 1124/1965 e s.m.i. (Primo certificato medico di Malattia Professionale)
Il fatto di chiamare questi tre atti genericamente denunce, pensando ad atti di informativa sostanzialmente analoghi ed equiparabili, produce confusione, anche in alcuni addetti ai lavori. In realtà sono obblighi distinti per contenuto (oggetto), destinatari e finalità.
Referto (art. 365 CP e 334 CCP)
Il referto è la notizia di reato (“notizia criminis”) avente come destinatario l’Autorità Giudiziaria. L’omissione di referto è considerato un delitto contro l’amministrazione della giustizia di cui tratta l’articolo 365 del Codice Penale: “Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata …, è punito con la multa fino a Euro 516.…”. Il referto è la segnalazione indirizzata all’Autorità Giudiziaria o altra autorità. “cui ha l’obbligo di riferire” (Ufficiale di Polizia Giudiziaria, UPG anche dei Servizi di Prevenzione nei luoghi di lavoro dei dipartimenti di prevenzione delle aziende USL) di un delitto perseguibile d’ufficio in cui un esercente la professione sanitaria si sia imbattuto nel prestare la propria assistenza o opera e da cui parte l’azione del giudice per indagare su eventuali responsabilità. I delitti perseguibili d’ufficio sono, per quanto ci riguarda, quelli di lesione personale colposa grave e gravissima avvenuti per omissione delle norme di prevenzione per gli infortuni sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale che, in quanto malattia, rientra nella perseguibilità perché contiene quasi sempre i requisiti biologici che rendono grave o gravissima la lesione (prognosi superiore a 40 giorni, indebolimento permanente di un senso o di un organo, malattia certamente o probabilmente insanabile). L’art 365 del Codice Penale precisa che “Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale”, ad esempio perché artigiano in proprio o coltivatore diretto. L’articolo 365 del Codice Penale parla dunque del contenuto, dei destinatari e dell’esimente del referto. Riguardo al termine “possibilità” usato nell’articolo, la cassazione ha ribadito che la possibilità riguarda la possibile condotta colposa omissiva del datore di lavoro e non la possibilità che la malattia sia professionale (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 4456/97). Ciò vuol dire che l’oggetto della denuncia è il sospetto reato, non una sospetta malattia professionale. Quindi l’esercente la professione sanitaria redige il referto quando ha la ragionevole certezza, tenuto conto dello stato attuale delle conoscenze scientifiche, dell’origine lavorativa della malattia, anche se non sa se c’è stata o meno una condotta colposa omissiva da parte del datore di lavoro. L’art.334 del Codice di procedura penale detta i tempi e le modalità per redigere il referto e le notizie che esso deve contenere. “Chi ha l'obbligo del referto … deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente, al Pubblico ministero o a qualsiasi Ufficiale di Polizia Giudiziaria …” indicando ” ...la persona alla quale è stata prestata assistenza …..le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare..” Se più persone hanno prestato assistenza tutte sono obbligate al referto “tranne la possibilità di sottoscrivere un atto in comune”
2. Denuncia/segnalazione ai sensi dell’art.139 del DPR 1124/1965
L’ articolo 139 del Testo Unico (T.U.) approvato con DPR 1124/1965 recita: “È obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca l’esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un Elenco da approvarsi con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. La denuncia va fatta all’Ispettorato del Lavoro … il quale ne trasmette copia all’ufficio del medico provinciale …”
L’articolo indica dunque il contenuto della Denuncia/segnalazione ossia le malattie dell’Elenco e il destinatario (un tempo l’Ispettorato del lavoro). L’articolo 10 del D.lgs. 38/2000 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144)31 ha rinnovato questo obbligo per il medico, preannunciando un nuovo Elenco e specificando nuovi destinatari, che assumono le funzioni svolte dai destinatari precedenti: “ Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ... è costituita una Commissione scientifica per l’elaborazione e la revisione periodica dell’ Elenco delle malattie di cui all’ art 139 e delle Tabelle di cui agli art. 3 e 211 del T.U. DPR 1124/65 e s.m.i.” La Commissione scientifica, costituita da componenti in rappresentanza di varie istituzioni tra le quali Ministero della Salute, INAIL, ISS, CNR, INPS, rappresentanti delle Aziende USL, ha pertanto il compito di revisionare sia l’Elenco delle malattie da denunciare/segnalare sia le Tabella delle malattie professionali. Si comprende che i due elenchi, che spesso vengono confusi, non sono gli stessi, perché l’elenco ex art. 139 del T.U. DPR 1124/1965 riguarda malattie da segnalare con finalità epidemiologico/preventiva, mentre le Tabelle delle malattie professionali sono liste di malattie per le quali vige la presunzione legale dell’origine lavorativa (si veda FAQ 2) ed hanno finalità assicurativa. Dal vetusto elenco del Decreto Ministeriale (DM) 18 aprile 1973, un nuovo elenco delle malattie da denunciare, ai sensi dell’art 139 del T.U. DPR 1124/196, ha visto la luce con il DM 27 aprile 2004, che è stato successivamente aggiornato per 3 volte: DM 14 gennaio 2008, DM 11 dicembre 2009 e DM 10 giugno 2014.
Il DM 10 giugno 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, costituisce dunque l’ultimo aggiornamento dell’Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la Denuncia/segnalazione ai sensi e per gli effetti dell‘articolo 139 del T.U. (DPR 1124/1965 e s.m.i.). L’Elenco include malattie di probabile e possibile origine lavorativa da tenere sotto osservazione ai fini della periodica revisione delle Tabelle delle malattie professionali ed è strutturato in 3 liste.
Lista I. Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità. Esse costituiscono la base per la revisione ed aggiornamento delle Tabelle delle malattie professionali ex artt. 3 e 211 del Testo Unico (DPR 30 giugno 1965, n.1124 e s.m.i.)
Lista II. Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità, per le quali non sussistono ancora conoscenze sufficientemente approfondite per includerle nel primo gruppo;
Lista III. Malattie la cui origine lavorativa è possibile, per le quali non è definibile il grado di probabilità per le sporadiche ed ancora non precisabili evidenze scientifiche.
Per ogni lista vi è una suddivisione in gruppi di malattie (malattie da agenti chimici, fisici, biologici, malattie dell’apparato respiratorio, malattie della pelle e tumori professionali). Le liste sono divise in colonne in cui la prima indica il rischio, la seconda la malattia e la terza colonna il codice identificativo da inserire nel modulo della Denuncia/segnalazione.
In particolare, in Lista I nel Gruppo 6 (TUMORI PROFESSIONALI) è incluso l’EPITELIOMA CUTANEO DELLE SEDI FOTOESPOSTE da esposizione professionale a RADIAZIONI SOLARI (codice identificativo: I.5.07. C44), mentre nel Gruppo 5 (MALATTIE DELLA PELLE ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6) sono incluse le CHERATOSI ATTINICHE da esposizione professionale a RADIAZIONI SOLARI (codice identificativo: I.5.07. L57.0) e le CHERATOSI ATTINICHE da esposizione professionale a RADIAZIONI UV (codice identificativo: I.5.08. L57.0). Sempre nella lista I, nel Gruppo 5 sono incluse le DERMATITI ESOGENE DI NATURA FOTOALLERGICA E/O FOTOTOSSICA in relazione all’esposizione professionale a COMPOSTI FOTOATTIVI (codice identificativo I.5.02. L56). Le parti di interesse estratte dalla lista allegata al DM 10 giugno 2014 sono riportati in tabella E.2.3.
Tabella E.2.3. Estratti della lista allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 giugno 2014 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2014).
08 |
RADIAZIONI UV |
CHERATOSI ATTINICHE |
I.5.08 |
I.57.0 |
07 |
RADIAZIONI SOLARI |
CHERATOSI ATTINICHE |
I.5.07 |
I.57.0 |
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02 |
COMPOSTI FOTOATTIVI |
DERMATITI ESOGENE DI NATURA FOTOALLERGICA E FOTOTOSSICA |
I.5.02 |
I.56 |
AGENTI |
MALATTIE |
CODICE (#) IDENTIFICATIVO |
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LISTA 1 GRUPPO 5 – MATALLIE DELLA PELLE ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6 |
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LISTA 1 – MALATTIE LA CUI ORIGINI LAVORATIVA E’ DI ELEVATA PROBABILITA’ |
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ALLEGATO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Aggiornamento dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 Giugno 1965 n.1124, e successive modifiche e integrazioni (G.U. 12-9-2014 Serie Generale n.212) |
LISTA 1 GRUPPO 6 – TUMORI PROFESSIONALI |
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AGENTI |
MALATTIE |
CODICE (#) IDENTIFICATIVO |
||
16 |
RADIAZIONI SOLARI |
EPITELIOMA CUTANEO DELLE SEDI FOTOESPOSTE |
I.5.07 |
C.44 |
L’oggetto della Denuncia/segnalazione ex art. 139 del T.U. DPR 1124/1965 sono dunque le malattie incluse nelle tre liste dell’Elenco. La classificazione nelle tre liste non ha alcuna ripercussione sull’obbligo che resta sempre. I destinatari sono 3:
Aziende USL Servizi di prevenzione dei dipartimenti di prevenzione, Direzione territoriale del lavoro (DTL) ed INAIL e sono strettamente legati alle finalità di questo adempimento.
Da una parte l’invio alle Aziende USL Servizi di Prevenzione dei dipartimenti di Prevenzione e alla DTL, indica la finalità di prevenzione, vigilanza ed epidemiologica, al fine di innescare un meccanismo di controllo e bonifica di eventuali ambienti con alta incidenza di determinate malattie (non finalità di referto); dall’altra l’invio all’INAIL soddisfa la finalità di studio epidemiologico, non di richiesta di prestazione assicurativa. Le Denunce/segnalazioni che giungono all’Istituto assicuratore non danno l’avvio all’iter per il riconoscimento della malattia professionale ma vanno a confluire nel "REGISTRO NAZIONALE DELLE MALATTIE CAUSATE DAL LAVORO OVVERO AD ESSO CORRELATE", istituito presso la banca dati INAIL ai sensi dell’art. 10, Comma 5 del D.lgs. 38/2000. Il Registro è attivo dal gennaio 2006 e rappresenta un osservatorio nazionale delle caratteristiche ed evoluzioni del fenomeno tecnopatico, a cui possono accedere tutti i soggetti pubblici ai quali sono attribuiti compiti in materia di protezione della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Costituisce uno strumento informativo per revisionare sia l’Elenco che le Tabelle delle malattie professionali e per evidenziare le malattie professionali che non vengono denunciate all’Istituto assicuratore e che determinano il fenomeno delle “malattie professionali perdute e sconosciute”, al fine di valutare le eventuali opportune iniziative a tutela dei lavoratori. Tutti i medici sono tenuti a compilare la Denuncia/segnalazione ex art. 139 T.U. DPR 1124/1965: medico di medicina generale, medico competente, medico, ospedaliero, medico specialista ambulatoriale, medico libero professionista, etc.: il medico è obbligato alla denuncia anche senza il consenso del lavoratore e anche se il soggetto non è assicurato INAIL o è un lavoratore irregolare. L’omissione è sanzionata ”…i contravventori sono puniti con l’arresto fino a tre mesi e l’ammenda da Euro 258 a Euro 1032..”.32 In passato la sanzione era diversificata in base alla tipologia del medico, essendo maggiorata se ad omettere l’adempimento era il medico competente: l’orientamento giuridico attuale è per una sanzione uguale per tutti i medici, indipendentemente dal ruolo. La costruzione dell’Elenco è dunque correlata alle evidenze scientifiche ed epidemiologiche. Di conseguenza, confrontando i vari aggiornamenti vediamo che alcune malattia entrano altre escono, altre scorrono dalla lista 2 alla lista 3 o viceversa. È importante sottolineare che in nessuna delle 3 liste dell’elenco attualmente in vigore (DM 10 giugno 2014) è inserito il Melanoma della cute da esposizione lavorativa a radiazioni solari. Tale fattispecie era invece presente nel precedente elenco del DM 11 dicembre 2009, nella lista II (Malattie lorigine lavorativa è di limitata probabilità), Gruppo 6 (TUMORI PROFESSIONALI), con il codice identificativo II.6.12. C43. Questa modifica apportata dall’ultimo aggiornamento, che ha suscitato non poche perplessità negli addetti ai lavori e che è auspicabile venga rivista in occasione di un eventuale prossima revisione dell’Elenco, rappresenta un evidente elemento di criticità sia ai fini epidemiologici sia ai fini dell’eventuale possibilità di inserimento di tale neoplasia nelle Tabelle delle malattie professionali, essendo l’elenco propedeutico all’aggiornamento di quest’ultime.