Il medico competente deve comunicare al datore di lavoro tutte le informazioni necessarie alla valutazione del rischio ed all’attuazione delle misure per tutelare la salute e l’integrità psicofisica dei lavoratori.
Tali informazioni comprendono sia le comunicazioni individuali relative ad eventuali alterazioni apprezzabili dello stato di salute del singolo lavoratore, che quelle relative ai risultati anonimi collettivi sullo stato di salute rilevato nel corso dei controlli, questi ultimi comunicati e formalizzati ufficialmente per iscritto in occasione delle riunioni periodiche ex art. 35 D.Lgs.81/08.
Ciò a conferma che i risultati della sorveglianza sanitaria costituiscono elementi fondamentali da acquisire per una corretta e completa valutazione del rischio. Qualora infatti documentassero alterazioni dello stato di salute di un lavoratore attribuibili, a qualunque titolo, all’esposizione al rumore, a quel punto impegnerebbero in modo cogente il datore di lavoro a rivedere la valutazione e le misure di prevenzione e protezione sino a quel momento adottate.
I risultati delle visite mediche comprensivi, nel caso di esposizione a rumore, degli esami audiometrici e di eventuali accertamenti sanitari complementari disposti all’occorrenza, nonché le informazioni in merito reperibili dalla letteratura scientificamente validata, permettono al medico competente di contribuire alla gestione aziendale del rischio specifico, confermandone o mettendone “dinamicamente” in discussione la sua efficacia.