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C.15 Come si effettua la valutazione del rischio rumore nei cantieri temporanei o mobili?

Premesso che tutte le aziende, comprese quelle che operano nei cantieri temporanei e mobili, devono disporre ai sensi dell’art.190 di una propria valutazione del rumore con propri rilievi e propri tempi di esposizione, si forniscono le seguenti indicazioni:


 

  1. Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione nella redazione del PSC predispone una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione preventiva del rischio rumore, in modo da utilizzare modalità tecniche e organizzative che limitino il più possibile i livelli di rumorosità ed il numero di lavoratori esposti.

Ai fini della redazione del PSC, l’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine ed impianti potrà essere stimata facendo riferimento (ex art.190, comma 5-bis, D.Lgs.81/2008) ai livelli di rumore standard individuati da banche dati la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente (ex art.6, D.Lgs.81/2008). Ad oggi si può far riferimento ai valori presentati nella banca dati dei livelli di emissione di rumore del FSC di Torino (Banca dati con schede di potenza sonora e pressione sonora all’indirizzo http://www.fsctorino.it/download/banca-dati-rumore-per-ledilizia/) 

Il Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione all’atto dell’elaborazione del PSC dovrà prendere in considerazione il problema relativo all’esposizione al rumore soprattutto in relazione:

  • alla presenza di attività lavorative eseguite con attrezzature che potrebbero dar luogo a esposizioni apprezzabili, indicando le misure concrete (sfasamenti temporali delle attività, distanze di lavoro …) per eliminare o minimizzare le interferenze;

  • alla presenza nelle vicinanze di sorgenti sonore di qualunque tipologia che potrebbero dar luogo ad esposizioni apprezzabili, indicando le misure concrete (sfasamenti temporali delle attività, distanze di lavoro, ma anche informazione sui momenti nei quali si verificano le interferenze, esigenze di impiego dei DPI-uditivi, di formazione/informazione, di controllo sanitario …) per eliminare o minimizzare le interferenze;

  • al rispetto degli standard di emissione sonora delle attrezzature di lavoro e/o di valori limite di emissione sonora del cantiere.

Si consiglia inoltre che il PSC richieda alle ditte in cantiere la segnalazione preliminare dell’intenzione di utilizzare macchine rumorose non previste nel POS al Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione aggiornerà il PSC in relazione alle attività effettivamente svolte dalle imprese appaltatrici previste nel POS e vigilerà per assicurarne il rispetto e per promuovere ed organizzare la cooperazione, il coordinamento e l’informazione reciproca tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, in relazione alle possibili interferenze tra le diverse attività lavorative presenti nel cantiere.


 

  1. Piano operativo di sicurezza (POS)

I datori di lavoro, acquisite le disposizioni dei Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione, potranno verificare, prima dell’avvio dell’attività, se le condizioni di lavoro previste in quello specifico cantiere sono compatibili con i livelli di prevenzione e protezione adottati per i propri lavoratori, cioè potranno e dovranno verificare l’attendibilità della valutazione del rischio rumore specifica della propria azienda in quel determinato cantiere.

Inoltre, il POS conterrà le informazioni (livelli di emissione e fasi di utilizzo) relative alle attrezzature utilizzate che potrebbero comportare il superamento del valore inferiore di azione e le fasi lavorative nelle quali verranno utilizzate.


 

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