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D.1 Alla luce delle indicazioni del D.Lgs. 81/08, Capo II, come deve essere strutturata e che cosa deve riportare la Relazione Tecnica?

Il Documento redatto sotto la responsabilità del Datore di lavoro a conclusione della valutazione del rischio sulla base della Relazione Tecnica deve essere datato (con data certa o attestata) e contenere quanto indicato all’art.28 comma 2 del D.Lgs.81/08 (ed in particolare identificare e suggerire le opportune misure di prevenzione e protezione da adottare con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi nonché il piano temporale delle azioni per la minimizzazione ). Si fornisce di seguito uno schema di riferimento per la stesura della Relazione Tecnica, che dovrà essere redatta da “personale qualificato”.

Premesso che le modalità di presentazione dei risultati della valutazione del rumore da parte del personale qualificato sono libere, si forniscono le seguenti idicazioni sul contenuto minimo richiesto.

Attività lavorative ove il valore di azione LEX 80 dB(A) o LpiccoC 135 dB(C) è superato

In tali casi la valutazione è condotta obbligatoriamente con misurazioni.

La Relazione tecnica dovrà indicare:

 

  1. Contenuti generali della Relazione Tecnica

  • Obiettivo della valutazione
  • Luogo e data della valutazione / professionisti responsabili della valutazione;
  • Luogo / reparto di lavoro;
  • Caratterizzazione del luogo di lavoro con individuazione dei macchinari in grado di esporre a rischio rumore e dei cicli di lavoro che prevedono l'uso di macchinari rumorosi o esposizione a rumore ;
  • Caratterizzazione dei macchinari che espongono a rumore (acquisire indicazioni riportate sui manuali di uso e manutenzione, dati costruttore, ecc.) ;
  • Elenco delle mansioni dei lavoratori esposti per ragioni professionali o di gruppi omogenei;

N.B. Le indicazioni fornite dal fabbricante in relazione alla prevenzione rischio rumore, incluse le modalità di installazione, corretto impiego e manutenzione del macchinario, se presenti nel manuale di istruzioni, e rilevanti ai fini della prevenzione del rischio rumore devono necessariamente essere prese in considerazione e riportate nel documento di valutazione del rischio rumore

  • Valutazione della presenza delle condizioni di rischio indicate all’art.190, comma 1 (rumori impulsivi, ototossici, vibrazioni, …)

2. RISULTATI

  • Indicazione delle condizioni espositive (lavorazioni/sorgenti ) oggetto della valutazione

  • Durate espositive riferite a ciascuna sorgente in relazione alla giornata/settimana/settimana ricorrente a massimo rischio oggetto di valutazione (nel caso di utilizzo criterio semplificato ex art. 191 non necessario specificare)

  • Risultati delle misurazioni di rumore (LAeq, LCeq, Lpicco,C) con incertezze di misura riferito a ciascuna sorgente/postazione di misura

  • Calcolo dei LEX (giornalieri/settimanali) (nel caso di utilizzo criterio semplificato ex art. 191 non necessario il calcolo)

  • Caratteristiche dei DPI-u da fornire ai diversi gruppi omogenei di lavoratori e valutazione dell’efficienza e dell’efficacia degli stessi nelle diverse modalità espositive (FAQ C.8)

  • Valutazione dell'effettivo rispetto dei VLE (per LEX > 87 dB(A) / Lpicco,C > 140 dB(C))

3.CONCLUSIONI

Quadro sinottico del rischio con i dati acustici -LEX e LC,picco - dei lavoratori esposti ad oltre 80 dB(A) o 135 dB(C),  

con indicate le condizioni di rischio indicate all’art.190, comma 1 - rumori impulsivi, ototossici, vibrazioni;

Individuazione delle aree con LAeq > 85 dB(A) e/o Lpicco,C > 137 dB(C))

Gli interventi che si propone siano messi in atto dall’azienda, con indicazione dei soggetti preposti all'attuazione ed al controllo degli stessi ed in particolare:

Per qualsiasi valore di esposizione: le procedure di corretta installazione, manutenzione, impiego e gestione di ciascun macchinario e dei dispositivi di protezione collettiva, schermature etc. in relazione alla riduzione ed al controllo dell’esposizione a rumore presso le differenti aree di lavoro, inclusi i protocolli di manutenzione preventiva e periodica, se di interesse ai fini del controllo dell’esposizione a rumore, anche sulla base di quanto riportato nel manuale di istruzioni ed uso di ciascun macchinario;

Nel caso di LEX > 85 dB(A) / Lpicco,C > 137 dB(C):

 Programma di interventi tecnici specifici per la riduzione del rischio rumore (vedi FAQ D.3)

  • Le caratteristiche tecniche specifiche dei DPI che si propone siano adottati nelle differenti condizioni espositive e per i diversi gruppi omogenei di lavoratori, le procedure di utilizzo degli stessi, le modalità di acquisto, sostituzione e manutenzione degli stessi;
  • Il piano proposto per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza raggiunti;
  • Le procedure di acquisto, impiego e gestione del parco macchine, mirate alla riduzione del rischio rumore;
  • Le procedure per la segnalazione di condizioni di suscettibilità individuale da parte dei lavoratori;
  • Scadenza / periodicità della valutazione del rischio professionale da esposizione a rumore, in relazione all'entità del rischio riscontrato ed e delle misure di tutela predisposte.

 

Le eventuali carenze della Relazione Tecnica andranno successivamente superate nel Documento di valutazione del rischio; si raccomanda pertanto ai Datori di lavoro (responsabili del processo di valutazione) di esplicitare con chiarezza il mandato al personale qualificato (particolarmente se esterno) e di verificarne i contenuti della prestazione.

 

Attività lavorative ove i valori di azione LEX 80 dB(A) e LpiccoC 135 dB(C) non sono superati

In questo caso le misurazioni del LAeq non sono obbligatorie. La Relazione Tecnica dovrà comunque indicare:

  • Premessa (ditta, date, personale qualificato, strumentazione …)

  • Layout (planimetria e elenco macchinari/impianti; cicli produttivi e postazioni di lavoro.)

  • Valutazione della presenza delle condizioni di rischio indicate all’art.190, comma 1 (ototossici, vibrazioni)

  • Indicazione delle motivazioni che escludono il superamento dei valori di azione inferiori

  • Strategie che il datore di lavoro mette in atto per:

Prevenire nel tempo la possibilità di superamento del LEX 80 dB(A) / LpiccoC 135 dB(C) (prevenzione rischio apparato uditivo) nelle diverse condizioni di esercizio ed attività; (es. manutenzioni, sostituzioni macchinari etc.), anche sulla base di quanto riportato nel manuale di istruzioni ed uso di ciascun macchinario

Ridurre l’esposizione a rumore in relazione alla possibilità di insorgenza di effetti extra uditivi (art. 28; art 29; art. 190 comma 5) (VEDI FAQ C.16-C.20), al fine di perseguire le condizioni acustiche ottimali in ciascuna delle attività lavorative espletate in azienda (ai sensi di Art. 190 comma 1 punto g e art. 190 comma 5) con indicazione dei criteri acustici utilizzati ai fini del perseguimento di dette condizioni (vedi FAQ C.16-C.20)

  • Conclusioni con indicazioni specifiche per la riduzione del rischio.


 

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