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D.3 Quali sono le indicazioni su segnaletica e perimetrazione delle aree a rischio? Da che livelli sono obbligatori e/o consigliati?

Gli obblighi dell’art.192, comma 3, intervengono sui luoghi di lavoro in cui potrebbe essere possibile il superamento dei valori superiori di azione e si applicano sulla base dei LAeq (e non dei LEX) e dei Lpicco,C rispettivamente per livelli superiori a 85 dB(A) e/o 137 dB(C).

Si possono verificare le seguenti situazioni tipo:

  1. il superamento dei valori di rumorosità che impongono l’obbligo alla segnaletica si verifica solo in prossimità di macchine, non interessando altre posizioni di lavoro;

  2. il superamento dei valori di rumorosità che impongono l’obbligo della segnaletica si verifica su aree estese, interessando altre postazioni di lavoro.

Nel caso a) si può provvedere a segnalare, mediante l’uso della apposita cartellonistica, le sole macchine.

Nel caso b) occorre segnalare all’ingresso dell’area, contestualmente perimetrando (ad es.: mediante il ricorso a segnaletica orizzontale, non confondibile con altra) e limitando l’accesso al solo personale strettamente necessario a scopi produttivi.

La UNI 11347:2015 propone una metodologia di misurazione per definire il perimetro delle aree da segnalare.

L’impossibilità di procedere alla perimetrazione ed alla limitazione d’accesso deve essere motivata sul Documento di Valutazione del Rischio.

Si ricorda infine che il segnale di sicurezza per indicare le zone in cui LAeq ≥ 85 dB(A) e/o Lpicco,C ≥ 137 dB(C) è il seguente:

 

 

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