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C.8 Ai fini della valutazione dell' esposizione a vibrazioni quando e' ammissibile ricorrere ai dati dei fabbricanti? E come devono essere utilizzati tali dati?

L'art. 202 del D.lgvo 81/08 richiede che la valutazione del rischio vibrazioni prenda sempre in esame le informazioni fornite dal costruttore dell'apparecchiatura ai sensi della Direttiva Macchine (art. 202 punto f)

Nell'ambito della valutazione del  rischio tali informazioni  sono indispensabili ai fini della predisposizione di specifiche misure di tutela, anche qualora si scelga di non utilizzare i dati di emissione forniti  dal fabbricante ai fini della valutazione dell'esposizione.

L’art.202, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la determinazione dei livelli di esposizione a vibrazioni possa essere effettuata utilizzando i dati rilevati sul campo presenti nelle banche dati di Regioni o ISPESL (oggi INAIL) o, in loro assenza, i dati dei fabbricanti ovvero mediante misurazioni.

Premesso che i dati forniti dai fabbricanti possono essere usati solo se:

-               il macchinario  è usato in maniera conforme a quanto indicato dal costruttore;

-               il macchinario è in buone condizioni di manutenzione;

per l’utilizzo dei dati forniti dai fabbricanti si procede come segue:

1)    Esposizioni HAV

Se il manuale di istruzioni fornito dal fabbricante è stato redatto in conformità a normative tecniche di non recente emanazione, e quindi riporta un unico valore di vibrazioni senza alcun coefficiente moltiplicativo che consenta di stimare i dati in campo a partire dai dati di certificazione, il dato certificato va moltiplicato per i fattori correttivi (compresi fra 1 e 2) forniti dal rapporto tecnico UNI CEN/TR 15350:2014. Questo documento contiene opportuni fattori moltiplicativi che consentono, per quelle tipologie di utensili immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della nuova Direttiva Macchine (Direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia con D.Lgs. 17/2010), la stima dei livelli di esposizione riscontrabili nelle reali condizioni d’impiego a partire dai dati di emissione dichiarati nei libretti di istruzioni.

Qualora al contrario il manuale  di istruzioni fornito dal fabbricante sia stato redatto in conformità alle più recenti normative tecniche in conformità alla nuova Direttiva Macchine, esso conterrà, per differenti condizioni operative:

-               il valore totale di vibrazioni cui è esposto il sistema mano-braccio quando superi i 2,5 m/s², segnalando se tale valore non supera 2,5 m/s²;

-               l'incertezza estesa della misurazione;

In questo caso pertanto la procedura corretta ai fini ai fini della determinazione del livello di esposizione consiste in:

a)     individuare tra le condizioni operative di impiego elencate nel libretto di istruzioni ed uso quelle effettivamente adottate nelle lavorazioni oggetto di valutazione del rischio vibrazioni;

b)     effettuare la somma del valor medio e dell’incertezza estesa dichiarati dal produttore per le condizioni operative da valutare, ed utilizzare il risultato della somma ai fini del calcolo di A(8), ignorando i dati forniti dal rapporto tecnico UNI CEN/TR 15350.

In entrambi i casi, in presenza di dati forniti dal fabbricante nella forma generica “aw < 2,5 m/s²”, si suggerisce cautelativamente di utilizzare il valore 2,5 m/s² moltiplicato per l’opportuno fattore correttivo fornito dal rapporto tecnico UNI CEN/TR 15350.

Indicazioni dettagliate  in merito sono riportare sul sito del Portale Agenti Fisici - Banca Dati Vibrazioni

2) Esposizioni WBV

Per le esposizioni WBV vanno applicati i fattori correttivi per le differenti condizioni di impiego qualora essi siano indicati sul manuale  di istruzioni ed uso fornito dal fabbricante. Si ricorda che i valori di certificazione forniti dai fabbricanti sono riferiti ad attrezzature in buone condizioni di manutenzione per cui si raccomanda di sottoporre ad un programma di manutenzione adeguato le attrezzature.  In particolare, i dati dichiarati dal fabbricante non sono rappresentativi della reale esposizione WBV in campo se:

a)     i sedili sono rotti o in cattive condizioni di manutenzione (molle, imbottitura);

b)     i sedili regolabili in peso non sono regolati in maniera adeguata dal lavoratore o se il sistema di regolazione è rotto;

c)     gli pneumatici e gli ammortizzatori non sono in buone condizioni di manutenzione.

Infine, si sottolinea che ai fini della valutazione del rischio è necessario prendere in esame anche altri fattori, quali posture, modalità di prensione degli utensili, modalità espositive che concorrono all’incremento del rischio, di cui all’art.202 comma 5 del D.Lgs. 81/2008, che possono essere valutati solo tramite osservazione diretta delle condizioni di lavoro in campo. (FAQ C.6)

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