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E.3 Come deve essere gestito il rischio derivante da vibrazioni nell'ambito della valutazione dei rischi all'interno dei cantieri (POS e PSC) e dei rischi interferenti (DUVRI)?

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) costituisce il documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 81/2008, in riferimento alle attività edilizie e al singolo cantiere interessato. Tra i rischi cui i lavoratori edili dell’impresa possono essere soggetti nello svolgimento delle lavorazioni in uno specifico cantiere, il rischio vibrazioni è largamente presente, date le caratteristiche delle attrezzature di lavoro tipiche del comparto edilizia sia per quanto riguarda HAV (quali ad esempio trapani, martelli pneumatici e aghi vibranti per il calcestruzzo) sia per quanto riguarda WBV (quali ad esempio macchine movimento terra, veicoli da cantiere, autocarri e betoniere). La valutazione dei rischi dovrà essere pertinente alle attività effettivamente svolte e alle attrezzature realmente utilizzate dai lavoratori. La valutazione potrà essere eseguita in tutte le modalità prevista dall’art. 202 del D.Lgs. 81/2008 e dovrà contenere anche le misure di prevenzione e protezione previste per la riduzione del rischio.

Nel caso di cantiere di lunga durata, o quando vi è la presenza, anche non contemporanea, di più imprese, dev’essere redatto anche il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Redatto dal coordinatore per la progettazione, il PSC è costituito da una relazione tecnica in merito all’opera da realizzare e dalle prescrizioni finalizzate alla prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori per tutte le attività interferenti. Per la redazione del PSC, che riguarda l’intero cantiere, i datori di lavoro delle diverse imprese che operano alla realizzazione dell’opera devono fornire il proprio POS, e verificare che lo stesso non sia in contrasto con le misure in esso contenute.

Il PSC dovrà riportare le misure di prevenzione previste nelle fasi di interferenza delle lavorazioni e dovute alla presenza di più imprese. L’impresa affidataria, in quanto capofila dell’appalto, vigilerà affinché siano rispettati i contenuti del PSC. Anche i lavoratori autonomi, coinvolti nella realizzazione dell’opera, parteciperanno all’attuazione delle misure di prevenzione previste, e nell’utilizzo delle attrezzature, proprie, o in comodato d’uso da parte delle aziende appaltatrici, dovranno mettere in atto le misure di mitigazione del rischio. In riferimento al rischio vibrazioni occorrerà fare particolare attenzione all’utilizzo di attrezzature vibranti da parte di più lavoratori e/o imprese e al mantenimento nel tempo dell’efficacia dei dispositivi antivibranti. In riferimento al rischio vibrazioni al corpo intero importanza avranno la condizione delle aree di cantiere su cui transiteranno i mezzi: una buona manutenzione del terreno potrà ridurre sensibilmente il rischio di vibrazioni al corpo intero.

Anche nel caso in cui non si tratti di lavorazioni comprese nel titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (cantieri) possono verificarsi situazioni di interferenza nelle lavorazioni e, in questo caso, trova applicazione quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Nel caso di lavorazioni interferenti tra più imprese e/o lavoratori autonomi il datore di lavoro dell’impresa committente dovrà redigere il DUVRI, documento di Valutazione dei Rischi Interferenti, in cui dovranno essere presenti anche la valutazione e le modalità di prevenzione dei rischi da interferenza dovuti all’esposizione alle vibrazioni. Si sottolinea che per lavorazioni interferenti è da considerarsi non sono lo svolgimento della singola lavorazione, ma anche la condizione di macchine e attrezzature e l’utilizzo degli stessi ambienti di lavoro; ciò può trovare per esempio applicazione nel caso di condivisione di piattaforme vibranti bordo macchina o presenza di macchinari che possono comportare vibrazioni strutturali, come le grandi presse del comparto metallurgico.

 

 

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